Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

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Transcript:

Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo il 5 maggio 1998 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre 2002 2 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 26 febbraio 2003 Entrato in vigore per la Svizzera il 27 maggio 2003 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d Europa firmatari del presente Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 3, considerata la conclusione, il 9 novembre 1995 4, del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro relativo agli effetti giuridici degli atti posti in essere nell ambito della cooperazione transfrontaliera e allo statuto giuridico degli organismi di cooperazione eventualmente creati mediante accordi di cooperazione transfrontaliera; considerato che per un più efficace adempimento delle proprie funzioni, le collettività o autorità territoriali collaborano sempre più non solo con le collettività confinanti di altri Stati (cooperazione transfrontaliera), ma anche con le collettività estere non limitrofe che presentino una comunanza di interessi (cooperazione interterritoriale) e ciò non solo nell ambito di organismi di cooperazione transfrontaliera e di associazioni di collettività o autorità territoriali, ma anche sul piano bilaterale; tenendo a mente la Dichiarazione di Vienna del 1993, nella quale i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri riconoscono il ruolo svolto dal Consiglio d Europa nella creazione di un Europa tollerante e prospera attraverso la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali; preso atto che nel settore della cooperazione interterritoriale non esiste alcuno strumento paragonabile alla Convenzione-quadro; desiderosi di dare alla cooperazione interterritoriale un quadro giuridico sul piano internazionale, hanno concordato le seguenti disposizioni: RS 0.131.12 1 Dal testo originale francese (RO 2004 833) 2 RU 2004 831 3 RS 0.131.1 4 RS 0.131.11 2002-0325 833

Art. 1 Ai sensi del presente Protocollo, per «cooperazione interterritoriale» si intende qualsiasi concertazione volta ad instaurare rapporti tra collettività o autorità territoriali di due o più Parti contraenti, diversi da quelli di cooperazione transfrontaliera fra collettività confinanti, compresa la conclusione di accordi con le collettività o autorità territoriali di altri Stati. Art. 2 (1) Ogni Parte contraente riconosce e rispetta il diritto delle collettività o autorità territoriali sottoposte alla propria giurisdizione ed indicate negli articoli 1 e 2 della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (in appresso denominata «Convenzione-quadro») di mantenere rapporti e concludere, nei settori di competenza comuni, accordi di cooperazione interterritoriale secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Parte contraente in questione. (2) Un accordo di cooperazione interterritoriale ricade esclusivamente sotto la responsabilità delle collettività o autorità territoriali che lo hanno concluso. Art. 3 Le Parti contraenti del presente Protocollo applicano mutatis mutandis la Convenzione-quadro alla cooperazione interterritoriale. Art. 4 Le Parti contraenti del presente Protocollo che sono anche Parti contraenti del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro (in appresso denominato «Protocollo aggiuntivo») applicano mutatis mutandis detto Protocollo alla cooperazione interterritoriale. Art. 5 Ai sensi del presente Protocollo, l espressione «mutatis mutandis» sta ad indicare che nella Convenzione-quadro e nel Protocollo aggiuntivo il termine «cooperazione transfrontaliera» deve intendersi come «cooperazione interterritoriale» e che gli articoli della Convenzione-quadro e del Protocollo aggiuntivo saranno applicabili salvo diversamente disposto dal presente Protocollo. Art. 6 (1) Ogni Parte contraente della Convenzione-quadro e del Protocollo aggiuntivo indica, al momento della firma del presente Protocollo o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se intende applicare, conformemente a quanto previsto dall articolo 4 del presente Protocollo, le disposizioni degli articoli 4 e 5 del Protocollo aggiuntivo o di uno solo di essi. 834

(2) Questa dichiarazione può sempre essere modificata in seguito, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d Europa. Art. 7 Non è ammessa riserva alcuna alle disposizioni del presente Protocollo. Art. 8 (1) Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzionequadro, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati: a) dalla firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o b) dalla firma, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. (2) Uno Stato membro del Consiglio d Europa non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non ha già depositato o se non deposita contestualmente uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione-quadro. (3) Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa. Art. 9 (1) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d Europa avranno espresso, conformemente alle disposizioni dell articolo 8, il loro consenso a considerarsi vincolati dal Protocollo. (2) Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il proprio consenso a considerarsi vincolato dal presente Protocollo, lo stesso entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Art. 10 (1) Dopo l entrata in vigore del presente Protocollo, potrà aderirvi ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione-quadro. (2) L adesione avverrà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa, di uno strumento di adesione con effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso. Art. 11 (1) Ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d Europa. (2) La denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d Europa. 835

Art. 12 Il Segretario Generale del Consiglio d Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d Europa ed ad ogni Stato che avrà aderito al presente Protocollo: a) ogni dichiarazione notificata da una Parte contraente conformemente all articolo 6; b) ogni firma del presente Protocollo; c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; d) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità all articolo 9 o all articolo 10; e) ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1998, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo. (Seguono le firme) 836

Campo d applicazione del protocollo il 10 settembre 2003 Stati contraenti Ratifica Firma senza riserva di ratifica (firma) Entrata in vigore Albania a 11 dicembre 2001 12 marzo 2002 Germania b c 2 ottobre 2001 firma 3 gennaio 2002 Lituania a 26 novembre 2002 27 febbraio 2003 Lussemburgo a 2 luglio 1999 1 febbraio 2001 Moldavia b 27 giugno 2001 firma 28 settembre 2001 Paesi Bassi d 11 agosto 1999 1 febbraio 2001 Svezia b c 5 maggio 1998 firma 1 febbraio 2001 Svizzera c 26 febbraio 2003 27 maggio 2003 Slovacchia c 31 ottobre 2000 1 febbraio 2001 a b c d Conformemente all articolo 6 paragrafo 1 del Protocollo n. 2, tale Parte contraente ha dichiarato che essa aplicherà le disposizioni degli articoli 4 e 5 del Protocollo aggiuntivo. Firma senza riserva di ratifica. Conformemente all articolo 6 paragrafo 1 del Protocollo n. 2, tale Parte contraente ha dichiarato che essa applicherà soltanto le disposizioni dell articolo 4 del Protocollo aggiuntivo. Il Protocollo n. 2 si applica al Regno in Europa. 837

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