SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

ENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U)

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 276

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA. RELAZIONE DELLA f COHMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 465

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

SENATO DELLA REPUBBLICA

legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente denominazione di: "ANAS Societa' per azioni - anche ANAS" con effetto

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2564

SENATO DELLA REPUBBLICA

ENATO DELLA REPUBBLICA, vili LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLIC

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

Legge 26 febbraio 1992, n "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"

Servizio di documentazione tributaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

SENATO DELLA REPUBBLI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

III COMMISSIONE PERMANENTE

Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

SENATO DELLA REPUBBLICA

Cam era dei D eputati 5 Sen a to della R epubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA

progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2572

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 482 XVI Legislatura. Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

A.C. 66 e abb. Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici

XIII Legislatura. Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

Legge 9 agosto 1948, n. 1077

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (2).

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".

SENATO DELLA REPUBBLICA

Regione Liguria L.R. 28 maggio 1992 n.15 "Disciplina del volontariato" B.U.R. n. 10 del 10 giugno 1992

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1234

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TITOLO I. Norme di attuazione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2283

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

S EN AT O D EL LA R EP UB BL IC A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

LEGGE 6 marzo 2001, n. 52 Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Disciplina delle residenze polifunzionali. Art. 1. (Oggetto)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/111/CU7/C7

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. 1553-A) RELAZIONE DELLA 7 COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA SPETTACOLO E SPORT) (RELATORE SCHIANO) Comunicata alla Presidenza il 1 febbraio 1982 SUL DISEGNO DI LEGGE Concessione di un contributo annuo all'opera nazionale Montessori presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto col Ministro del Tesoro COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1981 TIPOGRAFIA DEL SENATO (IMO) 2-34

Aiti Parlamentari 3 Senato della Repubblica - 1 1553-A LEGISLATURA Vili DISEGNI'Di LEGGE E'RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. - La vita e l'opera di Maria Montessori, gli aspetti fondamentali del metodo educativo da lei delineato all'inizio del secolo con l'apertura, a Roma, della prima «Casa dei bambini», la rapida diffusione del metodo stesso a livello intercontinentale sono fatti tanto noti che non è il caso di trattarne in questa sede. È importante invece ricordare che la società «Amici del metodo Montessori» costituitasi a Napoli nel 1918 diede vita, trasferendosi a Roma, all'opera Nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1534. Ostacolata nel periodo fascista, l'opera potè riprendere nel 1947 la sua attività che, secondo il nuovo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4460, è finalizzata soprattutto a: creare un centro per lo sviluppo e lo studio del metodo Montessori; istituire e dirigere scuole materne ed elementari nelle quali sia applicato il metodo Montessori (a tal fine l'opera può stipulare speciali convenzioni con lo Stato, con i comuni e con altri enti); organizzare corsi di specializzazione nel metodo Montessori per insegnanti di scuola materna ed elementare; assistere le scuole nelle quali sia applicato il metodo Montessori; promuovere la conoscenza e l'illustrazione del metodo e curare i rapporti con l'associazione Montessori internazionale. Per la realizzazione dei compiti statutari l'opera dispone di modestissime entrate nonché di finanziamenti aleatori quanto a continuità e misura, concessi di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione, vincolati alla gestione diretta di scuole materne ed elementari. La lievitazione dei costi per il pagamento delle competenze al personale docente e non docente addetto alle predette scuole è la causa principale della situazione deficitaria in cui l'opera si è venuta a trovare, caratterizzata soprattutto dall'accumulo di oneri previdenziali ed assicurativi per il personale, dovuti all'inps per gli anni dal 1976 in poi. Tale situazione deficitaria, che ha formato oggetto di interrogazione al Ministro della pubblica istruzione, svolta presso la 7 a Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 ottobre 1981, ha raggiunto attualmente la cifra di 421 milioni e ha creato, nonostante la capacità e l'impegno del Commissario all'opera, difficoltà tali da paralizzare le attività istituzionali finalizzate alla diffusione della conoscenza e dell'applicazione del metodo Montessori e da rendere aleatoria la gestione diretta, a totale carico dell'ente, di scuole materne ed elementari. Il risanamento della situazione dell'ente, indispensabile per assicurare una efficace diffusione del messaggio culturale e pedagogico di Maria Montessori, esige necessariamente il verificarsi di due condizioni. La prima consiste nella concessione di un congruo contributo annuale ordinario da parte dello Stato; la seconda consiste, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale docente e non docente in servizio nelle scuole direttamente gestite dall'opera, nell'impedire all'ente l'assunzione in gestione diretta di altre scuole perchè ciò determinerebbe fatalmente una riproduzione della situazione deficitaria. Ovviamente all'ente deve essere conservata la possibilità di applicazione, sperimentazione e verifica del metodo Montessori sia in scuole dirette dall'ente stesso, ma a totale carico, quanto alla gestione, di altre istituzioni, sia attraverso la promozione e direzione di attività di sperimentazione nelle scuole materne ed elementari dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1553-A LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Analogamente, per la diffusione tra gli insegnanti di un'adeguata conoscenza del predetto metodo, è auspicabile una collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE). Le considerazioni sopra esposte sono alla base dell'ordine del giorno che la Commissione unanime presenta all'assemblea auspicando che la rapida approvazione della presente legge da entrambi i rami del Parlamento consenta all'attuale Commissario dell'opera di curare gli adempimenti di risanamento economico e di modifica statutaria creando così le condizioni per un ritorno dell'ente ad una normale gestione istituzionale. Le stesse considerazioni spiegano le ragioni per le quali la Commissione non ritiene di poter aderire al parere della Commissione affari costituzionali nella parte in cui tende a limitare l'erogazione del contributo ad un biennio. SCHIANO, relatore

Atti Parlamentari 5 Senato della Repùbblica 1553 A LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI PARERI DELLA 1" COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) a) sul testo del Governo (Estensore VERNASCHI) 3 novembre 1981 La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di essere favorevole all'ulteriore iter del provvedimento a condizione che le provvidenze ivi previste siano limitate al solo anno finanziario 1981. È infatti necessario che, in ossequio ad un razionale assetto normativo del settore, si proceda all'elaborazione di un disegno armonico e globale, abbandonando il ricorso a misure di carattere particolare. a) su emendamenti (Estensore MANCINO) 18 dicembre 1981 La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime parere favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 1 a condizione che il contributo in considerazione venga limitato agli anni 1981 e 1982, in ragione della necessità di pervenire ad una normativa organica relativa alla concessione dei contributi stessi ad organismi privati.

Atti Parlamentari 6 - Senato delta Repubblica 1553-A LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMÉNTI PARERE DELLA 5* COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMATONE ECONOMICA BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) (Estensore CAROLLO) 17 dicembre 1981 La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso. La Commissione è dell'avviso che nella formulazione della clausola di copertura debba risultare chiaro che anche per il 1982 la copertura viene attuata mediante riduzione del capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Pertanto il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe così essere riformulato: «All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1981 e 1982 mediante riduzióne dello stanziamento iscritto nel capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni finanziari».

Atti Parlamentari LEGISLATURA VIII DISEGNI DI 7 Senato della Repubblica 1553-A LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI l DISEGNO DI LEGGE TESTO DEL GOVERNO DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art. 1. Art. 1. All'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534, per l'attuazione del programma delle attività statutarie è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 300 milioni. Per il conseguimento dei fini istituzionali, è assegnato all'opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534, un contributo annuo di lire 300 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981. L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione, al quale trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta. Art. 2. All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1981 e 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni finanziari. Identico.