REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

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ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - CARPEGNA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 1

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO Art. 1 - Finalità e principi 1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dalla normativa regionale (L.R. 17/01 Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati ) nonché nelle more dell approvazione del regolamento del Parco di cui all art. 16 della L.R. Marche 28 aprile 1994, n. 15, regola la ricerca e la raccolta dei funghi all interno del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali. 2. Il presente regolamento è il frutto dell intesa intercorsa tra gli enti titolari delle funzioni amministrative (Comunità Montana del Montefeltro e Comunità Montana dell Alta Valmarecchia) e l Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, secondo quanto disposto dall Art. 2, comma 4, della L.R. n. 17/01. 3. L Ente Parco, in accordo con le Comunità Montane del Montefeltro e dell Alta Valmarecchia, può disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione per periodi definiti e consecutivi, secondo quanto previsto dall art. 2, comma 5, della L.R. n.17/2001. 4. Le persone che esercitano la raccolta dei funghi epigei spontanei, sono tenute a rispettare le norme poste a salvaguardia dell ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali e degli stessi funghi. Art. 2 Ricerca e Raccolta dei funghi 1. La ricerca e raccolta dei funghi epigei spontanei all interno del territorio del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello può essere esercitata, dall alba al tramonto, dalle persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell art. 4 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17 ed in regola con il pagamento degli importi previsti dall art. 5 della succitata legge, in possesso dell autorizzazione rilasciata dall Ente Parco, secondo le modalità ed i limiti stabiliti nel presente regolamento. 2. La raccolta dei funghi epigei spontanei, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. 3. I proprietari dei boschi o dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità, possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, 2

dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. 4. La raccolta è altresì riservata ai proprietari dei giardini e dei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo, adiacenti agli immobili medesimi. Art. 3 Autorizzazione alla raccolta 1. La raccolta dei funghi epigei, nel territorio del Parco, è consentita nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, ai soggetti maggiori di anni 14, abilitate ai sensi dell art. 4 e munite dell attestato di pagamento di cui all art. 5 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17, provvisti di apposita autorizzazione personale (tesserino) rilasciata dall Ente Parco. 2. L autorizzazione viene rilasciata dagli Uffici dell Ente Parco, dai Centri Visite e dalle strutture indicate dall Ente Parco stesso, ai soggetti che, muniti di valido documento di riconoscimento, presentino richiesta su apposito modello. 3. L autorizzazione può anche essere richiesta via posta, allegando alla domanda indirizzata all Ente Parco, copia di un documento di riconoscimento. 4. Coloro i quali siano già in possesso del tesserino/autorizzazione rilasciato dall Ente Parco possono praticare la ricerca e la raccolta dei funghi epigei secondo la modalità previste nel presente regolamento. 5. Il tesserino/autorizzazione non ha bisogno di rinnovo annuale, salvo diversa comunicazione dell Ente Parco. 6. Il rilascio dell autorizzazione è individuale e pertanto non sono ammesse richieste cumulative. 7. Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona abilitata ai sensi dell art. 4 e munita dell attestato di pagamento di cui all art. 5 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17, ed in possesso dell autorizzazione dell Ente Parco. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito. 8. Il tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all interno del Parco è valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento. Art. 4 Limiti di raccolta 1. Ogni persona può raccogliere giornalmente una quantità massima di tre chilogrammi di funghi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso. 2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli. 3

3. Il limite quantitativo viene elevato a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17. 4. E vietata la raccolta dell Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso. 5. La raccolta del Tricholoma georgii e Calocybe gambosa detti volgarmente Spignolo o Prugnolo, è consentita ad esemplari con diametro del cappello superiore a cm. 4, fatta eccezione per esemplari concrescenti non separabili qualora alcuni dei quali siano inferiori a tale misura, solo nelle giornate di Mercoledì, Sabato e Domenica. 6. L Ente Parco, previa acquisizione del parere favorevole delle Comunità Montane del Montefeltro e dell Alta Valmarecchia, può abilitare i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17, alla raccolta del Tricoloma georgii e Calocybe Gambosa, detti volgarmente Spignolo o Prugnolo, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Art. 5 Modalità di raccolta 1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l apparato radicale della vegetazione. 2. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta. 3. E vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. 4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi ed aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore. E vietato in ogni caso l utilizzo di contenitori di plastica. 5. E vietata la raccolta e l asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e staordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l obbligo dell integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi. 6. E vietata la raccolta dei funghi decomposti, anche parzialmente, e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie. 7. La raccolta di funghi a specie velenose e tossiche è permessa soltanto se finalizzata a scopi di ricerca di carattere scientifico ed allo svolgimento di seminari o mostre, e previo rilascio dell apposita autorizzazione da parte dell Ente Parco prevista all art. 6 del presente regolamento. 4

8. E vietata la raccolta di esemplari appartenenti ai generi Boletus, Agaricus e Calocybe, aventi il diametro del cappello inferiore a 4 (quattro) centimetri (D.G.R. n. 2278/2001 in applicazione all art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2001) fatta eccezione per esemplari concrescenti non separabili qualora alcuni dei quali siano inferiori a tale misura. Art. 6 - Raccolta a fini scientifici 1. l Ente Parco può rilasciare autorizzazioni speciali alla raccolta, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico. Art. 7 - Vigilanza 1. La vigilanza sull applicazione del presente regolamento è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti dipendenti dell Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, ai soggetti di cui all articolo 11 del d.p.r. 376/1995 nonché alle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 luglio 1992, n. 29. 2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio. 3. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per procedere alla ricerca ed alla raccolta dei funghi deve essere esibita, qualora richiesta, al personale addetto alla vigilanza. Art. 8 - Violazioni e sanzioni 1. Salvo che il fatto non costituisca reato da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33, le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme contenute nel presente regolamento, sono soggette oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per ciascuna infrazione commessa. 2. Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello in violazione delle norme contenute nell articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da Euro 40,00 a Euro 240,00. 3. Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello in violazione delle norme contenute negli articoli 4 e 5 del presente Regolamento 5

sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da Euro 50,00 a Euro 300,00. 4. Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione ai sensi dell articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17 le sanzioni sono raddoppiate. 5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dall Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello. Art. 9 - Rimando alla normativa 1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme concernenti la disciplina per la raccolta dei funghi epigei, la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la L.R. 25 luglio 2001, n. 17 la L.R. 28 aprile 1994, n. 15, la legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché la Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Finalità e principi Ricerca e raccolta dei funghi Autorizzazione alla raccolta Limiti di raccolta Modalità di raccolta Raccolta a fini scientifici Vigilanza Violazioni e sanzioni Rimando alla normativa D E S C R I Z I O N E 6