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L.R. 6/2008, art. 39, c. 1, lett. g) B.U.R. 29/10/2008, n. 44 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 0274/Pres. Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell articolo 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria). Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Finalità Permesso annuale di caccia Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia Fruizione venatoria Revoca Entrata in vigore Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in esecuzione dell articolo 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria). Art. 2 (Permesso annuale di caccia) 1. Il permesso annuale di caccia consente l esercizio dell attività venatoria sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori individuati dall articolo 3 ed è rilasciato dal Direttore dell associazione della Riserva di caccia, di seguito denominato il Direttore, nel rispetto dei limiti di cui all articolo 33, comma 1, della legge regionale 6/2008 e con le modalità previste dal presente regolamento. Art. 3 (Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia) 1. Il permesso annuale di caccia è rilasciato a cacciatori in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere soci di associazioni delle Riserve di caccia della regione; b) non essere fruitori in via continuativa di azienda faunistico venatoria della regione in qualità di legali rappresentanti o conduttori, singoli o associati, dei fondi dell azienda o di titolari di permessi annuali di caccia;

c) non essere concessionari o consorziati di riserve di caccia private della regione. 2. Il permesso annuale di caccia è rilasciato dando priorità ai cacciatori residenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 3. Il permesso annuale di caccia ha validità per un annata venatoria. 4. Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell annata venatoria, di un solo permesso annuale di caccia alla volta e qualora ottenga contestualmente più permessi per esercitare l attività venatoria in più Riserve di caccia deve provvedere alla restituzione dei permessi annuali di caccia che non intende utilizzare. 5. Il Direttore può rilasciare permessi annuali di caccia anche per un periodo determinato dell annata venatoria qualora si rendano disponibili posti nella Riserva di caccia per i seguenti motivi: a) rinuncia alla titolarità del permesso annuale di caccia; b) revoca del permesso annuale di caccia ai sensi dell articolo 6; c) decessi, dimissioni ed esclusioni dall associazione della Riserva di caccia, qualora siano esaurite le graduatorie per l ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia. Art. 4 (Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia) 1. Fatti salvi i limiti di cui all articolo 33, comma 1, della legge regionale 6/2008, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili l assemblea dei soci dell associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per ciascuna annata venatoria. 2. La domanda di rilascio del permesso annuale di caccia è presentata al Direttore nel corso dell annata venatoria. 3. Qualora l assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole al rilascio dei permessi annuali, il Direttore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 3, comma 1, rilascia il permesso annuale di caccia, conformemente al modulo di cui all allegato A del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta. 4. Ogni permesso annuale di caccia rilasciato nel corso dell annata venatoria è numerato progressivamente. 5. Il Direttore, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare sul tesserino regionale di caccia la tipologia di fruizione venatoria con la dicitura permesso annuale di caccia nella Riserva di caccia di. Tale annotazione è riportata anche nelle note del tesserino regionale di caccia.

6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore trasmette alla struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna copia del permesso annuale di caccia. 7. Il titolare del permesso annuale di caccia ritira il tesserino regionale di caccia di tipologia altro presso la Provincia e lo restituisce al Direttore, che provvede alla verifica degli abbattimenti. Art. 5 (Fruizione venatoria) 1. Il titolare del permesso annuale di caccia esercita l attività venatoria con le modalità previste dalla disciplina statale e regionale, dalle disposizioni statutarie e dal regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia di cui all articolo 16 della legge regionale 6/2008. 2. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina i seguenti aspetti applicativi concernenti i permessi annuali di caccia: a) il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria; b) la destinazione delle spoglie degli animali abbattuti in caccia di selezione; c) eventuali ulteriori modalità dell esercizio venatorio dei titolari dei permessi annuali di caccia. 3. Il titolare di permesso annuale non può effettuare gli inviti ai sensi dell articolo 33, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2008. Art. 6 (Revoca) 1. Il permesso annuale di caccia è revocato dal Direttore nei seguenti casi: a) qualora vengano meno i requisiti di cui all articolo 3, comma 1; b) per ragioni connesse alla tutela della fauna nel territorio assegnato alla Riserva di caccia; c) per violazione delle disposizioni di cui all articolo 5, comma 1, accertate dagli organi competenti. 2. Il Direttore comunica alla struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna la revoca del permesso annuale di caccia entro dieci giorni dalla revoca medesima. Art. 7 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.