Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE. E' costituita un'associazione denominata "I FALKI" V.C.P.C. -

Documenti analoghi
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

STATUTO Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto)

Anteas Statuto dell Associazione di Volontariato

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO dell Associazione di Volontariato

A.I.DEF Associazione Italiana Portatori di Defibrillatore

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 1* (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.D.A. (Associazione per i diritti degli anziani)

ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LIBERO STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO GRUPPO ASPERGER VENETO

MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO

Statuto dell Associazione di promozione sociale Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Statuto dell Associazione di Volontariato Granello di Senape Padova ART. 2. (L oggetto e lo scopo dell Associazione)

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO ART. 1. Denominazione e sede. È costituita l Associazione di volontariato denominata WWF SAVONA, con sede in Savona in via dei Mille 4.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS

STATUTO SANKALPA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE SANKALPA ONLUS

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

Art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO UILDM PORDENONE ONLUS Associazione di Volontariato L. 266/1991

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MANDACARÙ

Associazione GIOCATORI IN SCATOLA

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

A.D.DI.MA. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEL MALATO

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO denominata. È costituita l Associazione di volontariato denominata..

STATUTO TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE. Ad opera di singoli cittadini e di organizzazione di volontariato, che

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE TRADE UP. Titolo I Costituzione e scopi

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1 della L. 266/1991. STATUTO. Titolo I Disposizioni generali

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEMI FORESTI. Articolo1 Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

(in vigore dal 31 gennaio 2012) Statuto dell associazione "L'albero di Zaccheo - organizzazione di volontariato -

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTELVECCHIO E DEI CIVICI MUSEI CIVICI D ARTE DI VERONA

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

STATUTO PER L ASSOCIAZIONE. Associazione Italia Patrimonio dell Umanità

STATUTO ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LA DANZA DELLE ORE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

7 OTTOBRE GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca

Repertorio N N ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. Repubblica Italiana 4.X.2001

sede in Venezia - Mestre, via Poerio n Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 4. L associazione ha durata illimitata.

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

Statuto dell Associazione di promozione sociale LA SONDA SU MARTE ONLUS

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA STATUTO APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AQUILONI (ONLUS) Art. 1 - Sede. Art. 2 - Finalità

STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO (A.C.A.T.)VENEZIA ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Sottosezione del CAI di Verona. (Approvato nell assemblea del 27 Ottobre 2011)

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Transcript:

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita un'associazione denominata "I FALKI" V.C.P.C. - Volontari Cinofili Protezione Civile. L associazione ha sede legale nel comune di Quinto Vicentino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Art. 2) STATUTO L organizzazione di volontariato I FALKI V.C.P.C. - Volontari Cinofili Protezione Civile è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e di principi generali dell ordinamento giuridico. L Assemblea delibera l eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3) EFFICACIA DELLO STATUTO Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all organizzazione; esso costituisce regola fondamentale di comportamento dell attività dell organizzazione stessa. Art. 4) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell art. 12 delle preleggi al Codice Civile. Art. 5) FINALITA L associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell ambito del soccorso e della protezione civile. In particolare mira all'azione per diffondere la passione e l'addestramento del Cane di utilità. L associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività: a) incrementa le prove propagandando l utilità del cane da soccorso, assiste, nei limiti delle proprie possibilità gli associati in tutte le iniziative di interesse generale; b) facilita ai propri associati l'utilizzazione del campo, che il gruppo ha in affitto e recintato, e le lezioni collettive impartite da esperti in materia di addestramento;

c) organizza prove di lavoro per Unità Cinofile di Soccorso direttamente. L organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto. Art. 6) AMMISSIONE Possono essere soci de "I FALKI" V.C.P.C. Volontari Cinofili Protezione Civile tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse all'addestramento del Cane da soccorso o interesse personale morale senza cane. La domanda di ammissione, formulata per iscritto, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo al quale il richiedente desidera iscriversi. In essa il richiedente dovrà specificare che, presa visione dello statuto Sociale, si impegna ad accettarne le norme e la disciplina relativa, nonché ad osservare tutte quelle disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall Assemblea dei Soci. Non possono essere soci le persone giuridiche. Ogni richiesta di ammissione sarà vagliata dal Consiglio Direttivo che, in caso di rifiuto è tenuto a specificarne i motivi all'interessato. L ammissione del socio verrà poi ratificata dall Assemblea nella prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della

cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. L ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Art. 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I soci hanno DIRITTO di: - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell associazione e controllarne l andamento; - prendere atto dell ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali. I soci hanno il DOVERE di: - rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno; - svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; - versare la quota associativa secondo l importo annualmente stabilito.

Art. 8) PERDITA QUALIFICA DI SOCIO La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L aderente all organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall organizzazione(ex. mancato pagamento della quota associativa). L esclusione è deliberata dall Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell interessato. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Sono invece ammessi a votare in Assemblea soltanto coloro che risultino soci dall'anno precedente. Art. 9) ORGANI SOCIALI Sono organi dell organizzazione: L'Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo Il Presidente Tutte le cariche sociali sono gratuite. Art.l0) ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è composta dai soci in regola con il

versamento della quota sociale per l'anno in corso, che siano soci dall'anno precedente e rappresenta l organo sovrano. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per persona. Le deleghe debbono venire depositate dal Socio intestatario prima che l'assemblea abbia inizio. Delle riunioni dell Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell associazione, in libera visione a tutti i soci. Art. 11) COMPITI DELL ASSEMBLEA L Assemblea deve: approvare il conto consuntivo; fissare l importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; approvare l eventuale regolamento interno; eleggere e revocare il Presidente ed il Consiglio Direttivo; deliberare su quant altro demandatole per legge o statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) CONVOCAZIONE L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, o qualsiasi strumento elettronico atto a certificarne l avvenuto ricevimento (ex. fax, email, posta certificata..) spedita almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l Assemblea all indirizzo risultate dal libro soci. Art. 13) ASSEMBLEA ORDINARIA L Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. L Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14) ASSEMBLEA STRAORDINARIA L Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Art. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di cinque componenti, eletti dall Assemblea tra gli aderenti. I membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare quando sono presenti tutti. Il presidente dell organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

Art. 16) IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura affinchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. Il Presidente è eletto dall Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l Assemblea per l elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendosi al Consiglio Direttivo in merito all attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni.

Art. 17) RISORSE ECONOMICHE Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: a)contributi degli aderenti e/o privati; b)contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c)contributi di organismi internazionali; d)donazioni e lasciti testamentari; e)rimborsi derivanti da convenzioni; f)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio; Le entrate possono essere esclusivamente quelle previste dall art. 5 della L. 266/91. Art. 18) I BENI I beni dell organizzazione sono: - beni immobili; - beni registrati mobili; - beni mobili. I beni immobili, e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell organizzazione sono elencati

nell inventario, che è depositato presso la sede dell organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. Art. 19) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L associazione ha l obbligo di reimpiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Art. 20) PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA MARGINALI I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione. L Assemblea delibera sulla utilizzazioni dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione e con i principi della L. 266/91. Art. 21) BILANCIO I documenti di bilancio dell organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le

spese sostenute relativa all anno trascorso e viene accompagnato da una rendicontazione sociale dell utilizzo dei fondi del 5*1000 dell IRPEF. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo. Art. 22) CONVENZIONI Le convenzioni tra l organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione. Art. 23) PERSONALE RETRIBUITO L organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall organizzazione. Art. 24) RESPONSABILITA ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati

per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art. 4 della L. 266/91. Art. 25) RESPONSABILITA DELL ORGANIZZAZIONE L organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Art. 26) ASSICURAZIONE DELL ORGANIZZAZIONE L organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell organizzazione stessa. Art. 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell organizzazione, i beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Art. 28) DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico.