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Transcript:

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 30 Giugno 2006 Circolare n. 85 Allegati 6 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Anno 2006. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione. SOMMARIO: Riepilogo delle disposizioni che hanno determinato variazioni delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro che operano con il sistema DM.Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l anno 2006. Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle principali innovazioni legislative e delle relative disposizioni emanate in materia di contribuzione dovuta, per l anno 2006, dai datori di lavoro in favore del personale dipendente.

1. Contributo IVS 1.1 Generalità dei datori di lavoro. Nessuna variazione è prevista per l'anno 2006. Dal 1.1.2007 si applicherà il consueto incremento biennale di 0,50 punti percentuali (1) previsto per i datori di lavoro che non hanno raggiunto l'aliquota di finanziamento del F.P.L.D. gestito dall'inps, fissata nella misura del 32% (2) cui si aggiunge, ove dovuta, l aliquota ex GESCAL 0,70%. 1.2 Aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984). L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 "Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca" dispone che "Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni". Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo n.146/1997. (3) Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70 % ex GESCAL) di cui all'art.3 c. 23 della legge n. 335/1995, come previsto per gli altri settori produttivi. Risulta invece esaurito l adeguamento dell aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto, per effetto dell incremento di 0,50 punti percentuali operato da ultimo alla data del 1.1.2002, la stessa aliquota ha raggiunto la misura piena (8,89%) (4). Per l anno 2006, ai sensi dell art.1 comma 1 del decreto legge 10 gennaio 2006 n.2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n.81 (allegato 1), l aliquota in trattazione rimane confermata nella misura prevista per l anno 2005, in quanto il provvedimento in argomento dispone la sospensione degli effetti dell incremento annuale per il triennio 2006 2008 (5). Pertanto l aliquota contributiva afferente tale settore è fissata nella misura appresso indicata: Aliquota IVS per l anno 2006 Totale a carico del marittimo 27,30 %(compr.0,70 ex GESCAL) 8,89% 2. Contributi CIGS e MOBILITÀ L art. 8 comma 3-ter del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 (allegato 2) ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (6).

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "GENNAIO 2006" senza soluzione di continuità. In tal senso sono state aggiornate anche le procedura di calcolo riguardanti le denunce DM10/2. 3. Contributi CUAF, DISOCCUPAZIONE, MATERNITÀ ed ALTRE CONTRIBUZIONI MINORI In merito alle contribuzioni in parola sono in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388 aventi decorrenza 1.2.2001 (7) e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n.266 finanziaria 2006 - aventi decorrenza 1.1.2006. In relazione a tale ultima disposizione si richiamano la circolare n.3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006. Per la fruizione degli esoneri in argomento si richiamano le istruzioni fornite ai datori di lavoro con la circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi) e con il successivo messaggio n.41749 del 22 dicembre 2005. Con la circolare n. 36 del 8 marzo 2006 sono stati infine definiti gli obblighi contributivi per MATERNITÀ e ANF (ex CUAF) riguardanti le aziende che occupano lavoratori iscritti all INPDAP. 4. Estensione della tutela previdenziale della MATERNITÀ ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati (art. 1 legge 24 febbraio 2006, n. 104) Con la circolare n. 76 del 23 maggio 2006 sono state illustrate le disposizioni che hanno esteso, a decorrere dal 1 aprile 2006, la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità di cui al D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati. Con i successivi messaggi n. 15811 del 1 giugno 2006 e n. 17431 del 16 giugno 2006 sono state impartite le istruzioni per la regolarizzazione dei periodi di paga APRILE 2006 e MAGGIO 2006. 5. Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602 che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva. Come è noto, per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD e sulla retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento delle prestazioni cosiddette "minori" (8). Per i predetti organismi cooperativi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n. 30/1997 (vedi precedente punto 1.1), le quali prevedono che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota di 4,43 punti percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione. Al riguardo si rammenta che, per l anno 2005, le cooperative di cui sopra hanno incrementato l aliquota di finanziamento del FPLD da calcolare sulle retribuzioni effettive nella misura di 0,50 punti percentuali.

Pertanto, anche per l anno 2006 la quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale di cui al decreto legislativo 423/2001 (già ex art. 4 del DPR 602/1970) è pari a 1,93 punti percentuali (codice "R250" quadro "D" denuncia DM10/2). 6. Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2006. Sulla base delle novità illustrate nei punti precedenti, è stata aggiornata la pubblicazione riguardante le tabelle delle aliquote contributive. Per la consultazione della pubblicazione stessa è possibile prelevare i files allegati alla presente circolare. Sono state realizzate due pubblicazioni: la prima avente validità temporale dal 1 gennaio 2006 al 31 marzo 2006 e la seconda avente validità dal 1 aprile 2006 al 31 dicembre 2006. In aggiunta alle suddette pubblicazioni, sono stati aggiornati anche gli elaborati riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate spettanti per alcuni settori economici, anch essi suddivisi in relazione alle validità temporali sopra citate. Si precisa altresì che le tabelle pubblicate riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti. Pertanto le stesse non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori. Il Direttore Generale Crecco Note: 1) Art.27 comma 2-bis della legge 28 febbraio 1997, n.30 2) Art.3 comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.335 3) Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n.88 del 31/05/2004 e la circolare n. 47 del 15/03/2005. 4) Al riguardo si richiamano la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n.88 del 31/05/2004 e la circolare n. 43 del 14/03/2005. 5) In materia di contribuzione dovuta dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2006 si richiama la circolare n. 65 del 3 maggio 2006. 6) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2005 ai sensi del Decreto Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005 (circolare n. 103 del 9/9/2005). 7) Al riguardo si richiama la circolare n. 52 del 6 marzo 2001. 8) Al riguardo si richiama la circolare n. 77 del 25/03/1997(punto 1.2 e seguenti).

Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6.