REGOLAMENTO SPECIALE

Documenti analoghi
REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RILEVANTI PER LA PROVINCIA DI BRESCIA MERCATO SPERIMENTALE

REGOLAMENTO SPECIALE

COMITATO DI FILIERA DELL OLIO DI OLIVA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI

REGOLAMENTO SPECIALE VINO A DENOMINAZIONE DI. ORIGINE CONTROLLATA e A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

REGOLAMENTO SPECIALE CONCIMI MINERALI

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CARCIOFO

REGOLAMENTO SPECIALE SIERO DI LATTE Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 6 del 18 aprile 2011

COMITATO DI FILIERA DELL OLIO DI OLIVA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI

REGOLAMENTO SPECIALE DELLE PIANTE AROMATICHE IN VASO MERCATO SPERIMENTALE

REGOLAMENTO SPECIALE DELLE PIANTE FIORITE ED ORNAMENTALI IN VASO MERCATO SPERIMENTALE

REGOLAMENTO SPECIALE BOVINI DA ALLEVAMENTO E DEI BOVINI DA MACELLO

REGOLAMENTO SPECIALE DEL VINO CONFEZIONATO Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 2 del 9 marzo 2010

COMITATO DI FILIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO DOP SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA

REGOLAMENTO SPECIALE PESCE AZZURRO Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 9 del 16 ottobre 2012

Importo minimo per le variazioni di prezzo per il nocciolino di oliva = 0,01 euro/ton

REGOLAMENTO SPECIALE DEI FORMAGGI DI LATTE MISTO A PASTA DURA Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 1 del 12/06/2014

CONTRATTO 1 TIPO PER LA VENDITA DI OLIO DI OLIVA A PRONTA CONSEGNA E A CONSEGNA DIFFERITA

REGOLAMENTO SPECIALE CEREALI MINORI Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 5 del 27 novembre 2013

REGOLAMENTO SPECIALE DEI FORMAGGI DI LATTE DI PECORA A PASTA DURA Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 1 del 12/06/2014

REGOLAMENTO SPECIALE DEI FORMAGGI DI LATTE DI BUFALA A PASTA MOLLE Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 1 del 12/06/2014

premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, che:

CONTRATTO 1 TIPO PER LA VENDITA DI SEMI OLEOSI A PRONTA CONSEGNA E A CONSEGNA DIFFERITA

FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI DI SO.GE.M.I. S.p.A. SPECIFICHE TECNICHE

! "#$% $ &'() & *+ &'(), -. /0

COMITATO DI FILIERA DEL GRANA PADANO DOP. SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA

Listino Prezzi Fibra di legno / FiberTherm. Tutti i diritti riservati BetonWood Srl

REGOLAMENTO SPECIALE DELLA PANNA DI VACCA Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 4 del 22 ottobre 2014

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL PROGETTO CD. SESTA PORTA

TRIBUNALE DI FORLI SEZIONE FALLIMENTARE. Fallimento n.. 17/2013 AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI REGISTRATI

REGOLAMENTO SPECIALE DEI FORMAGGI DI LATTE DI BUFALA A PASTA SEMIDURA Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 1 del 12/06/2014

FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI DI SO.GE.M.I. S.p.A. SPECIFICHE TECNICHE

COMITATO DI FILIERA DEI CEREALI E AFFINI - COLTIVAZIONI INDUSTRIALI FORAGGI - MANGIMI SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO

Disposizione tecnica di funzionamento n. 01 rev. 04 MTEE

Condizioni generali di vendita e fornitura dell UNIONE DELLE SEGHERIE DELL ALTO ADIGE

DIRITTO DI RECESSO erboristeriaweb

ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA

Modalità di accesso al sistema informatico e di registrazione delle transazioni bilaterali

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Contratto Italiano per Farine di Erba Medica Disidratata, Fieni essiccati al sole, Paglia di Cereali macinata n. 129

FONDAZIONE BRUNO KESSLER PROCEDURA PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

COMITATO DI FILIERA DEI TAGLI DI CARNE SUINA FRESCA O CONGELATA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA

MERCATINO srl REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO FORNITORI. VIA ANGELO MESSEDAGLIA 8c VERONA - ITALY. Pagina 1 di 7

COMITATO DI FILIERA DEI DERIVATI DEL POMODORO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA

FORNITURA DI VALVOLE DI REGOLAZIONE O SEZIONAMENTO A COMANDO ELETTRICO

COMITATO DI FILIERA DEI DERIVATI DEL POMODORO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA

REGOLAMENTO SPECIALE FRUMENTO DURO Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 5 del 27 novembre 2013

EN 125 f PROTOCOLLO PRELIEVO CAMPIONI VINO E MOSTO

Il sottoscritto nato a il residente in via n. tel. in qualità di ( legale rappresentante, altro ) de PROPONE DI ACQUISTARE

COMUNE DI FINO MORNASCO Provincia di Como

Codice Fiscale e Partita IVA

DISCIPLINARE TECNICO. Fornitura di Arredi Tecnici ed Apparecchiature da Laboratorio

COMITATO DI FILIERA DEI TAGLI DI CARNE BOVINA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO

CONDIZIONI TECNICHE. Fornitura di materiale di fonderia per sostegni storici ubicati nel centro storico del Comune di Roma Capitale.

CAPITOLATO TECNICO. LOTTO 1 - Scuola primaria Dante Alighieri - C.I.G

Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo. postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P Paese: Italia,

REGOLAMENTO SPECIALE DEI FORMAGGI DI LATTE DI CAPRA A PASTA SEMIDURA Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 1 del 12/06/2014

Comune di Firmo ( Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO SPECIALE DEL BURRO FRESCO DI LATTE DI VACCA Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 4 del 22 ottobre 2014

Istruzioni per la compilazione e l invio della richiesta di iscrizione all elenco dei Certificatori Energetici della Regione Emilia-Romagna.

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Disciplinare Tecnico di Fornitura Ed INDICE

Comune di Galatina Assessorato alla Pubblica Istruzione. Richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica a.s.

Aste di Acquirente Unico Portale aste web Funzionamento e aspetti operativi. Roma, 22 giugno 2010

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI VERCELLI

SCRITTURA PRIVATA SUB AFFIDAMENTO POSTEGGIO TRA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA. Fall. N. 8/2016 AVVISO E REGOLAMENTO DI VENDITA DI BENE MOBILE REGISTRATO (LOTTO 2)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE REGOLAMENTO DI PROCEDURA E CODICE ETICO. Allegato 3

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA. Fall. N. 24/2016. Il Curatore Fallimentare della società in epigrafe, Dott.ssa Moretti Laura, con

SITO WEB RECLAMI. Come comunicare un reclamo. Gentile Utente,

1. Premessa. 2. Conferma di Vendita

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

2

Oggetto: Istanza di interpello. XX s.a.s. Credito d imposta ex articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CONFERIMENTO DI INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

MISSIONE COMMERCIALE IN MAROCCO Casablanca, ottobre 2016

MANDATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI INCARICATO PER IL RILASCIO DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DIGITALE TRA

28,50 30,20 33,50 34,90 37,00 39,30 39,80 40,70 43,50 43,90 45,90 50,00 55,00 64,00 66,00 72,00 82,00 88,00 97,00 99,00

MANUALE UTENTE PER LO SCAMBIO DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

TITOLO I... 3 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Definizioni... 3 Articolo 2 Ambito di applicazione... 4 TITOLO II...

LISTINO PREZZI U1839_BERNARDI listino prezzi ITA.indd 1 18/11/15 09:40

Tribunale di Bergamo. Seconda sezione civile * * * FALLIMENTO: Sigma Engineering S.r.l. con sede in Rogno (Bg), via S. * * *

Programma QC Scheda di registrazione Prove Valutative Interlaboratorio QC

Accordo quadro di adesione al sistema di interscambio di pallets EPAL

LETTERA DI INVITO (CIG: Z2A1AB66F7 - CUP: B55I )

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

MANDATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI INCARICATO PER IL RILASCIO DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DIGITALE TRA

Contratto Italiano per Germe di Granoturco, Vinaccioli Secchi, Semi di Pomodoro n. 133

BETA SMALL. LED Mini Street Light. ECOLUXION srl unipersonale Via Giardini 464/F MODENA - Italy Tel

Presentazione delle offerte

CESSIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI PER OGGETTO I PRODOTTI TRATTATI NEL MERCATO DEI CEREALI

MODULO DOMANDA. La/Il sottoscritta/o. nato/a a. in via n. codice fiscale. In nome e per conto della ditta. Ragione sociale. in via n. C.F.

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DOMANDE DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA COMPRESE QUELLE IRRIGUE

REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA NELL AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI

Credito d imposta per la negoziazione assistita e arbitrato: istanze dal al

MODULO DI CONFERMA DI INTERVENTO AL PRIMO INCONTRO. CON RISERVA DI VALUTARE in tale sede l'effettivo INIZIO della mediazione

Il valore complessivo stimato dell appalto è di ,00 (euro centoventimila/00) oltre IVA.

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Transcript:

REGOLAMENTO SPECIALE CATEGORIA DI PRODOTTO: VINO DA TAVOLA SFUSO Ultima modifica 09-11-2004 COMITATO NAZIONALE DI VIGILANZA DEL VINO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di Verona

PARTE PRIMA - Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO SPECIALE Il presente Regolamento Speciale ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione sulla Borsa Merci Telematica della Categia di Prodotto Vino da tavola sfuso, ed in particolare modo quanto concerne: le condizioni di contrattazione per via telematica, le caratteristiche merceologiche dei prodotti, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del contratto che possano incidere sulla esecuzione del medesimo. - Art. 2 - PRODOTTI Le tipologie di prodotto (o prodotti) contrattabili sulla Borsa Merci Telematica sono le seguenti: Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 2

2.1 Vino da Tavola Sfuso, di colore bianco, gradazione alcolica tra 9-11 (in sigla Vino Bianco 9 11 ) Nel rispetto del Regolamento (CE) OCM 1493/1999 è quel vino diverso dai v.q.p.r.d. e prodotto nella comunità europea, avente inoltre colore bianco (come inteso comunemente) e titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% e non maggiore a 11%. 2.2 Vino da Tavola Sfuso, di colore rosato, gradazione alcolica tra 9-11 (in sigla Vino Rosato 9 11 ) Nel rispetto del Regolamento (CE) OCM 1493/1999 è quel vino diverso dai v.q.p.r.d. e prodotto nella comunità europea, avente inoltre colore rosato (come inteso comunemente) e titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% e non maggiore a 11%. 2.3 Vino da Tavola Sfuso, di colore rosso, gradazione alcolica tra 9-11 (in sigla Vino Rosso 9 11 ) Nel rispetto del Regolamento (CE) OCM 1493/1999 è quel vino diverso dai v.q.p.r.d. e prodotto nella comunità europea, avente inoltre colore rosso (come inteso comunemente) e titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% e non maggiore a 11%. 2.4 Vino da Tavola Sfuso, di colore bianco, gradazione alcolica tra 11-14 (in sigla Vino Bianco 11 14 ) Nel rispetto del Regolamento (CE) OCM 1493/1999 è quel vino diverso dai v.q.p.r.d. e prodotto nella comunità europea, avente inoltre colore bianco (come inteso comunemente) e titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 11,1% e non maggiore a 14%. 2.5 Vino da Tavola Sfuso, di colore rosato, gradazione alcolica tra 11-14 (in sigla Vino Rosato 11 14 ) Nel rispetto del Regolamento (CE) OCM 1493/1999 è quel vino diverso dai v.q.p.r.d. e prodotto nella comunità europea, avente inoltre colore rosato (come Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 3

inteso comunemente) e titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 11,1% e non maggiore a 14%. 2.6 Vino da Tavola Sfuso, di colore rosso, gradazione alcolica tra 11-14 (in sigla Vino Rosso 11 14 ) Nel rispetto del Regolamento (CE) OCM 1493/1999 è quel vino diverso dai v.q.p.r.d. e prodotto nella comunità europea, avente inoltre colore rosso come inteso comunemente) e titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 11,1% e non maggiore a 14%. - Art. 3 - SCHEDA INFORMATIVA L Operatore, quando inserisce una proposta, oltre alla scelta preliminare della tipologia di prodotto, nonché alla scelta di piazza, prezzo (espresso in euro/ettogrado), quantità massima e minima (espresse in ettolitri) e modalità di consegna, deve compilare una Scheda Informativa contenente indicazioni sulle caratteristiche qualitative del prodotto, differenti a seconda che si tratti di una proposta di vendita o una proposta di acquisto, e sulle modalità di esecuzione contrattuale. All interno della Scheda Informativa l Operatore dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere i campi facoltativi. 3.1. Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di vendita 3.1.A Anno di produzione L Operatore che inserisce una proposta di vendita deve indicare l anno di produzione della partita di prodotto. 3.1.B Nazione di produzione del prodotto L Operatore che inserisce una proposta di vendita deve selezionare la nazione di produzione (scegliendo tra le sole nazioni della Unione Europea) della partita di prodotto. Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 4

3.1.C Provincia di produzione L Operatore che inserisce una proposta di vendita può selezionare la provincia o le province di produzione (scegliendo tra le sole province italiane) della partita di prodotto. 3.1.D Titolo alcolometrico L operatore che inserisce una proposta di vendita deve inserire l esatto titolo alcolometrico volumico effettivo della partita di prodotto. 3.1.E Tipologia vitigni L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare la tipologia di vitigno o le tipologie di vitigni utilizzati nella vinificazione, nonché le relative percentuali presenti nella partita di prodotto. 3.1.F Acidità volatile L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare il tenore di acidità volatile (senza superare i limiti previsti dall allegato V, lettera B del regolamento (CE) OCM 1493/1999), espresso in g/l di acido acetico, della partita di prodotto. 3.1.G Acidità totale L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare il tenore di acidità totale (senza superare i limiti previsti dall allegato V, lettera B del regolamento (CE) OCM 1493/1999), espresso in g/l, della partita di prodotto. 3.1.H Anidride solforosa totale L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare il tenore di anidride solforosa totale (senza superare i limiti previsti dall allegato V, lettera A del regolamento (CE) OCM 1493/1999), espresso in mg/l, della partita di prodotto. 3.1.I Tonalità di colore (solo per le tipologie di vino rosso e rosato) L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare la tonalità di colore, espressa dal rapporto tra l assorbanza letta a 420 nm e quella letta a 520 nm (metodo analitico Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Allegato 40), della partita di prodotto. 3.1.L Estratto secco totale Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 5

L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare il tenore di estratto secco totale, espresso in g/l (metodo analitico Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Allegato 4), della partita di prodotto. 3.1.M Ceneri L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare il tenore di ceneri, espresso in g/l (metodo analitico previsto dal Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Allegato 9), della partita di prodotto. 3.1.N Indice di polifenoli totali L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare la valutazione complessiva dell insieme dei composti fenolici, espressi come indice di polifenoli totali (Indice di Folin-Ciocalteu - Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Allegato 41), della partita di prodotto. 3.1.O Quantità di ocratossina A L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare la quantità di ocratossina A, espressa in g/l (microgrammi per litro; metodo analitico OIV MA-E-AS315-10-OCHRAT), della partita di prodotto. 3.1.P Delta 18 O (Assenza annacquamento) L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare la assenza di annacquamento, (metodo analitico Reg. CEE 822 06/05/1997 GU CEE L 117 07/05/1997), nella partita di prodotto. 3.1.Q Laboratorio d analisi L Operatore che inserisce una proposta di vendita deve indicare il nome del laboratorio d analisi che ha determinato le caratteristiche qualitative indicate. Nel caso in cui le suddette analisi siano state fatte da un laboratorio interno all azienda, l operatore deve lasciare il campo libero. 3.1.R Certificazione del laboratorio L Operatore che inserisce una proposta di vendita può indicare se il laboratorio d analisi che ha rilasciato il documento d analisi della partita in questione, è in possesso di regolare certificazione SINAL e/o MiPAF. 3.1.S Altre caratteristiche L operatore che inserisce una proposta di vendita ha la facoltà di inserire ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto, non in contrasto con i campi soprindicati e non in contrasto con il presente Regolamento. Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 6

3.2. Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di acquisto 3.2.A Anno di produzione L Operatore che inserisce una proposta acquisto può indicare l anno di produzione della partita di prodotto. 3.2.B Nazione di produzione L Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare la nazione di produzione della partita di prodotto, scegliendo tra le sole nazioni della comunità europea. 3.2.C Regione di produzione L Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare la regione di produzione (scegliendo tra le sole regioni italiane) della partita di prodotto. 3.2.D Titolo alcolometrico L operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare un valore massimo e un valore minimo del titolo alcolometrico volumico effettivo, della partita di prodotto. 3.2.E Tipologia vitigni L Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare il vitigno o la tipologia dei vitigni utilizzati nella vinificazione, ed eventualmente le relative percentuali presenti nella partita di prodotto. 3.2.F Acidità volatile L Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare il tenore di acidità volatile massima (senza superare i limiti previsti dall allegato V, lettera B del regolamento (CE) OCM 1493/1999), espresso in g/l di acido acetico, della partita di prodotto. 3.2.G Anidride solforosa totale L Operatore che inserisce una proposta di acquisto può inserire il tenore di anidride solforosa totale massimo (senza superare i limiti previsti dall allegato V, lettera A del regolamento (CE) OCM 1493/1999), espresso in mg/l, della partita di prodotto. 3.2.H Certificazione del laboratorio Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 7

L Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare se il laboratorio d analisi che ha rilasciato il documento d analisi della partita in questione, debba essere in possesso di regolare certificazione SINAL e MiPAF. 3.1.I Altre caratteristiche L operatore che inserisce una proposta di acquisto ha la facoltà di inserire ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto, non in contrasto con i campi soprindicati e non in contrasto con il presente Regolamento. 3.3. Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri 3.3.A Specifiche di consegna e di ritiro della merce L Operatore che inserisce una proposta di vendita o una proposta di acquisto può indicare il comune all interno del quale la partita di prodotto verrà ritirata o consegnata, nonché ulteriori specifiche relative alla consegna e al ritiro della merce. 3.3.B. Tempi e modalità di pagamento L operatore che inserisce una proposta di acquisto o di vendita può anche indicare nella Scheda Informativa ulteriori tempi di pagamento, nonché ulteriori specifiche riguardanti le modalità di pagamento. - Art. 4 - LOTTI MINIMI Gli Operatori possono contrattare partite composte da lotti minimi di 300 (trecento) ettolitri o multipli 300 (trecento) ettolitri. - Art. 5 - PESA DEL PRODOTTO La pesa della partita di vino deve essere effettuata, salvo patto contrario, nel luogo di ritiro e in quello di consegna della merce. Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 8

Al momento della consegna della merce da parte del vettore all acquirente, quest ultimo provvederà immediatamente alla pesa della partita di merce redigendo una documentazione scritta da dare al vettore che attesti le modalità di avvenuta operazione di scarico della merce e la consegna della partita stessa. - Art. 6 - CAMPIONAMENTO Dal momento della conclusione del contratto, il venditore ha tempo 3 (tre) giorni feriali per far pervenire al compratore un campione del prodotto che sarà oggetto di consegna. Il campione dovrà contenere non meno di 500 (cinquecento) ml di prodotto; inoltre dovrà essere debitamente sigillato e riportare in etichetta: data e ora di spedizione, numero del contratto eseguito sulla piattaforma telematica. - Art. 7 - ALLEGATI Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento (CE) OCM 1493/1999. PARTE SECONDA - Art. 8 - DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA 8.1 Modalità di accesso alle negoziazioni Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 9

L Operatore ha la facoltà di accedere alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica mediante connessione internet al sito www.meteoraspa.com, e inserendo il proprio Identificativo e la propria Password negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata all Operatore titolare di tali Identificativo e Password. 8.2 Sessioni di apertura alle negoziazioni Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 08.00 alle ore 22.00. 8.3 Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita, sia nel caso in cui l Operatore indichi un termine di validità sia nel caso in cui non lo indichi, avranno una durata minima di 60 (sessanta) minuti ed una durata massima prescelta dall Operatore. Trascorso il termine di validità, la piattaforma telematica cancellerà automaticamente la proposta di vendita o di acquisto. 8.4 Possibilità di variazione del prezzo Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita potranno essere variate di prezzo dall Operatore, per un importo minimo di 0,01 in aumento per le proposte e controproposte di acquisto ed in diminuzione per le proposte e le controproposte di vendita, solo dopo 10 (dieci) minuti dal lancio della proposta stessa. La modifica del prezzo comporta l automatica inserzione di una nuova proposta, nonché la cancellazione della proposta modificata. 8.5 Conclusione del contratto Una proposta di vendita trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obligatori che quelli facoltativi) inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa. Una proposta di acquisto trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obligatori che quelli facoltativi), inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa. 8.6 Notifica del contratto concluso Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 10

Quando una proposta di vendita o di acquisto, e allo stesso modo quando una controproposta di vendita o acquisto, trova adesione, secondo le modalità sopra citate, il contratto si ritiene concluso e la Borsa Merci Telematica invierà immediatamente per via telematica, a ciascuna delle parti, un documento contrattuale contenente il nome ed i principali riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa. 8.7 Determinazione dei prezzi di Riferimento I Prezzi di Riferimento sono le medie dei prezzi dei contratti conclusi ponderate alle quantità di merce scambiate, in riferimento ad una specifica Piazza ed a una modalità di consegna. 8.8 Tempi di consegna/ritiro della merce L operatore potrà decidere di contrattare a pronti o a consegna differita (frazionata nel tempo). Nel caso di consegna a pronti, il prodotto deve essere consegnato a partire dal 4 (quarto) giorno dalla data di conclusione del contratto ed entro il 12 (dodicesimo) giorno sempre dalla data di conclusione del contratto telematico, risultante dal documento contrattuale. Nel caso di consegna differita, il prodotto verrà consegnato più volte sempre a partire dal 4 (quarto) giorno dalla data di conclusione del contratto e entro il 12 (dodicesimo) giorno sempre dai periodi di frequenza delle consegne stabiliti nel contratto, risultanti dal documento contrattuale. Nel caso di ritiro a pronti, il prodotto deve essere ritirato a partire dal 4 (quarto) giorno dalla data di conclusione del contratto ed entro 12 (dodicesimo) giorno sempre dalla data di conclusione del contratto telematico, risultante dal documento contrattuale. Nel caso di ritiro differito, il prodotto verrà consegnato più volte sempre a partire dal 4 (quarto) giorno dalla data di conclusione del contratto ed entro il 12 (dodicesimo) giorno sempre dai periodi di frequenza delle consegne stabiliti nel contratto, risultanti dal documento contrattuale. 8.9 Luogo di consegna della merce L operatore accreditato potrà decidere di contrattare con modalità Franco arrivo o con modalità Franco partenza. Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 11

Nel caso di scelta di Franco arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall acquirente a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di scelta di Franco partenza, il luogo specifico deve essere indicato dal venditore a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del contratto. 8.9 Tempi e modalità di pagamento Riguardo ai tempi e alle modalità di pagamento quest ultimo dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo fra le parti, sul conto corrente del venditore tramite bonifico bancario e franco di spese, o tramite ulteriori modalità concordate fra le parti, ad ogni singola consegna/ritiro ed entro 30 giorni dalla consegna/ritiro della merce. PARTE TERZA - Art. 9 - INADEMPIMENTI Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti in Art. 8.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un ammenda pari al 2% del valore del contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Meteora S.p.A., la quale avvertirà Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 12

tempestivamente il Comitato Nazionale di Vigilanza. Quest ultimo proporrà al Consiglio di Amministrazione di Meteora S.p.A. i provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall art. 5 del Regolamento Generale. Anche in questo caso l operatore leso, potrà adire alla Camera Arbitrale ove ha sede il Comitato Nazionale di Vigilanza secondo quanto disposto dall art. 13, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti dall articolo 8.9 e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, il contratto è risolto e la parte lesa può adire alla Camera Arbitrale ove ha sede il Comitato Nazionale di Vigilanza secondo quanto disposto dall art. 13, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Meteora S.p.a., la quale avvertirà tempestivamente il Comitato Nazionale di Vigilanza. Questo ultimo proporrà al Consiglio di Amministrazione di Meteora S.p.A. i provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall art. 5 del Regolamento Generale. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il contratto è risolto e la parte lesa può adire alla Camera Arbitrale ove ha sede il Comitato Nazionale di Vigilanza secondo quanto disposto dall art. 13, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Meteora S.p.a., la quale avvertirà tempestivamente il Comitato Nazionale di Vigilanza. Questo ultimo proporrà al Consiglio di Amministrazione di Meteora S.p.A. i provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall art. 5 del Regolamento Generale. - Art. 11 - RECLAMI E DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE Di qualunque reclamo e/o contestazione che l acquirente intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione al Venditore e a Meteora S.p.A. per fax e/o posta elettronica entro e non oltre 1 (uno) giorno Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 13

successivo alla data di ricevimento del campione del prodotto, nonché entro e non oltre 2 (due) giorni successivi alla data di consegna/ritiro del prodotto. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate. Il compratore ha diritto al rifiuto della merce qualora il campione del prodotto o il prodotto stesso non presenti corrispondenza con i parametri qualitativi risultanti dal documento contrattuale, salvo diverso accordo tra le parti. - Art. 12 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA SOPPRAVVENUTA In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera parziale o definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto totalmente o per la parte da eseguire. La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 2 (due) giorni, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte e a Meteora S.p.A. con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento. - Art. 13 - ARBITRATO Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia, che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del contratto, alla Camera Arbitrale ove ha sede il Comitato Nazionale di Vigilanza. Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 14

ALLEGATO 1 DEFINIZIONI Agli effetti del presente regolamento si intende per: 1.1) Borsa Merci Telematica Italiana ( Borsa Merci Telematica ): il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla Società gestione Meteora S.p.A.; 1.2) Comitato Nazionale di Vigilanza : l organo nominato da Meteora S.p.A., specificatamente per il presente prodotto, e che ha i compiti previsti agli art. 3 e 4 del Regolamento Generale per l'accesso ed il funzionamento del mercato telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici (Regolamento Generale); 1.3) Regolamento speciale di categoria di prodotto ( Regolamento ): il presente Regolamento, valido escusivamente per i Prodotti cui fa riferimento; 1.4) Piattaforme telematiche : i sistemi di contrattazione telematica progettati e gestiti da Meteora S.p.A. 1.5) Piattaforma telematica Meteora 2 ( Meteora 2 ): il sistema di contrattazione telematica basato su un sistema ad asta continua del tipo uno a molti, ed applicato al presente Prodotto; 1.6) Operatore accreditato ( Operatore ): l operatore ammesso alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica, secondo la procedura riportata all Artt. 8 e 9 del Regolamento Generale; 1.7) Categoria di Prodotto : la categoria di prodotto, fra tutte quelle attive nella Borsa Merci Telematica Italiana, disciplinata dal presente Regolamento; 1.8) Prodotto : una delle tipologie merceologiche della Categoria di Prodotto individuate e riportate all art. 2 del presente Regolamento; 1.9) Proposta di negoziazione : l ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso nella Borsa Merci Telematica Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 15

dall Operatore e contenente i dati e le informazioni minime necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione; 2.0) Controproposta di negoziazione : il contro-ordine di acquisto o di vendita riferito ad una specifica proposta presente sulla piattaforma telematica, che prevede l implicita accettazione di tutti i parametri identificativi, con la sola eccezione del prezzo e della quantitativo che possono variare; 2.0) Piazza : una delle 103 Province italiane, ad ognuna delle quali può essere riferita la singola proposta di negoziazione; 2.1) Franco partenza : tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato al ritiro della merce, sito all interno della Piazza risultante dal documento contrattuale; 2.2) Franco Arrivo : tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato alla consegna della merce, sito all interno della Piazza risultante dal documento contrattuale; 2.3) Prezzo : il prezzo espresso in Euro e riferito alla specifica unità di misura riportata all art. 3; 2.4) Quantitativo : il quantitativo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita; 2.5) Quantitativo minimo (in sigla quant. min. ): il quantitativo minimo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita; 2.6) Validità della proposta (in siglia proposta valida sino al ): il termine temporale di validità nella Borsa Merci Telematica che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita; 2.7) Partita Iva (in sigla P. Iva ): la partita iva del cliente per il quale gli operatori abilitati alla professione di Agente d Affari in Intermediazione inseriscono una proposta o una controposta di negoziazione; 2.8) Proposta in chiaro : è definita proposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell offerente o del richiedente; 2.9) Controproposta in chiaro : è definita controproposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell offerente o del richiedente; Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 16

3.0) Parametri identificativi : il prezzo, il quantitativo e il quantitativo minimo, la modalità di consegna, le eventuali note, la scelta di proposta in chiaro, nonché tutti gli ulteriori campi, obligatori e facoltativi, previsti dalla Scheda Informativa; 3.1) Scheda informativa : è la scheda compilabile telematicamente dall Operatore, e che contiene i campi previsti agli art. 3; 3.2) Quantitativo minimo di negoziazione ( lotto minimo ): la quantità minima di prodotto scambiabile all interno sulla Borsa Merci Telematica. Regolamento Speciale categoria di prodotto: Vino da Tavola Sfuso 17