REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORREPSONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE

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COMUNE DI REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORREPSONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE Articolo 1 - Ambito di applicazione; Articolo 2 - Attribuzione degli incarichi professionali ed autonomia gestionale degli Avvocati; Articolo 3 - Ipotesi di erogazione dei compensi professionali; Articolo 4 - Erogazione dei compensi professionali; Articolo 5 - Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese; Articolo 6 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato; Articolo 7 - Tirocinanti professionali; Articolo 8 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Ambito di applicazione Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina della corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dei componenti dell'avvocatura del Comune di dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Comune secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 ed all'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 per la Dirigenza avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali. In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali in servizio presso l'avvocatura del Comune di e non a tutti i dipendenti dell'amministrazione in forza presso tale ufficio. L'erogazione di tali compensi dovrà tenere conto della novella legislativa introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la riforma degli onorari dell'avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici. Articolo 2 - Attribuzione degli incarichi professionali ed autonomia gestionale degli Avvocati Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'avvocatura Comunale secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'avvocatura Comunale e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'ente ed, in ogni caso, delle indicazioni derivanti dagli organi d'indirizzo politicoamministrativo del Comune di. In ragione delle peculiarità sopra illustrate e che comportano lo svolgimento della propria attività anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e di chiusura, la prestazione professionale degli Avvocati del Comune di è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'avvocatura Comunale.

Il particolare status dei dipendenti Avvocati e l autonomia di cui gli stessi godono rispetto all apparato amministrativo ha come effetto che la valutazione dell'avvocato si pone come distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'ente con l'effetto che la valutazione non deve porre in essere atti e/o condotte tali da incidere e/o ingerire in modo intollerabile sull'autonomia di giudizio ed azione tipica del professionista e derivante dalla propria iscrizione ad uno specifico albo professionale così come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 5559/2002. Articolo 3 - Ipotesi di erogazione dei compensi professionali I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'avvocatura Comunale in virtù dell attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata. I compensi professionali sono erogati in favore degli Avvocati Comunali in caso di sentenza favorevole all'ente così come stabilito dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. In particolare, per sentenza favorevole al Comune di, è da intendersi: la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'amministrazione Comunale (a mero titolo d'esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere); la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative. Oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione sia giudiziale che nelle more del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in considerazione le pronunce che dichiarano l improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'amministrazione Comunale. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze, così come stabilito da consolidata e costante giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli al Comune (inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito).

Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente e/o maggiormente gli interessi pubblici dell'ente, ai professionisti dell'avvocatura comunale verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente regolamento. Articolo 4 - Erogazione dei compensi professionali Ai fini dell'erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al precedente articolo 3, l'amministrazione del Comune di si atterrà ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. Nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli al Comune di i quali pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute dall'amministrazione, i compensi da corrispondere ai professionisti dell'avvocatura Comunale sono quelli liquidati in tali provvedimenti. A tali importi, viene applicata una riduzione di natura forfettaria pari al %, per le controversie di importo fino ad Euro, e pari al %, per le controversi di importo superiore ad Euro : Tali riduzioni saranno trattenute dal Comune di a titolo di spese sostenute dall Ente, ai sensi dell articolo 9 comma 3 del D.L. 90/2014. In caso di mancato versamento delle somme da parte del soccombente, le stesse dovranno obbligatoriamente essere recuperate mediante le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile. Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione delle spese, ivi comprese quelli di transazione, ai professionisti verrà erogato un compenso pari a quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 per il valore della controversia a cui verrà applicata una riduzione pari al %, e comunque nel limite massimo di quanto stabilito dall articolo 9 comma 6 del D.L.90/2014. Il calcolo del compenso avverrà sulla base dell'attività effettivamente prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all uopo predisposta dal medesimo professionista a conclusione di ogni singola controversia. Nella predetta notula, predisposta sulla base delle voci di cui al richiamato decreto ministeriale dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell Ente. In caso di provvedimenti che stabiliscano una compensazione parziale delle spese, la liquidazione delle stesse avverrà sulla base di quanto disposto dal giudice e sarà oggetto di riduzione forfettaria secondo le modalità stabilite al comma 2 del presente articolo. Qualora il mandato di rappresentare il giudizio l'amministrazione Comunale sia stato conferito contemporaneamente a più componenti dell Avvocatura, congiuntamente e/o disgiuntamente, le competenze spettano in quota parte uguale per ciascuno e saranno oggetto delle riduzioni di cui ai precedenti commi.

I compensi professionali stabilito dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione Comunale ai sensi e per gi effetti di quanto previsto dall articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell IRAP. All atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi. Articolo 5 - Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese La liquidazione dei compensi in favore del professionista interno di cui al precedente articolo 4 ha luogo mediante determinazione del dirigente responsabile dell'avvocatura Comunale. A tale scopo, il professionista incaricato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti con allegata copia del provvedimento favorevole. L'Amministrazione Comunale provvede ad anticipare le somme necessarie per l espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, i diritti di notifica, il contributi unificato, le marche da bollo, l'iscrizione a ruolo, ecc.). In caso di urgenza, il legale può anticipare le predette somme che saranno rimborsate dall Ente previa esibizione di idonea documentazione di supporto. Articolo 6 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato Qualora il professionista incaricato sia titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 14.09.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è stabilita come segue: fino ad Euro : nessuna decurtazione dell indennità di risultato; da Euro ad Euro : decurtazione pari al % dell indennità di risultato; oltre Euro la decurtazione pari al % dell indennità di risultato. In ogni caso, l'importo massimo dei compensi professionali percepiti nell anno non potrà comunque superare il limite massimo della retribuzione annua lorda così come stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente regolamento in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. Articolo 7 - Tirocinanti professionali

Ai fini dell'espletamento delle attività di natura giudiziale e stragiudiziale, i professionisti dell'avvocatura Comunale potranno avvalersi di tirocinanti professionali, selezionati mediate specifica procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell art. 40 della L. 247/2012 e della disciplina di natura regolamentare stabilita dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di. Il tirocinante professionale, che in nessun caso potrà essere considerato come dipendente dell'amministrazioni Comunale, potrà essere riconosciuta una borsa di studio finalizzata ad incentivare l impegno formativo dello stesso, il cui importo sarà fissato con determinazione del dirigente dell Avvocatura Comunale, tenendo in considerazione le disponibilità di bilancio. Articolo 8 - Disposizioni finali Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.