REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORREPSONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE

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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORREPSONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE In sostituzione degli artt. 12 e 13 del Vigente Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 20 settembre 2006 poi integrato con Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 19 dicembre 2008

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina della corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore del Responsabile dell'ufficio di Avvocatura del Comune di Finale Ligure istituita con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 20 settembre 2006 poi integrato con Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 19 dicembre 2008, dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Comune secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 ed all'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 per la Dirigenza avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali. 2. In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali in servizio presso l'avvocatura Civica e non a tutti i dipendenti dell'amministrazione in forza presso tale ufficio. 3. L'erogazione di tali compensi viene disciplinato tenuto conto della novella legislativa introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la riforma degli onorari dell'avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici. Art. 2 Principi di Autonomia 1. L'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza come previsto dall'art. 23 della Legge 247 del 31 dicembre 2012 nuovo ordinamento forense. 2. Le funzioni sono svolte in autonomia nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense. 3. L'Avvocato, nell'ambito del mandato professionale, risponde unicamente al legale rappresentante dell'ente, pur corrispondendo con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle informazioni e degli atti utili ai fini dell'esecuzione del mandato. 4. Le peculiari funzioni svolte dall'avvocato e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'ente ed, in ogni caso, delle indicazioni derivanti dagli organi d'indirizzo politico-amministrativo del Comune. 5. In ragione delle peculiarità sopra illustrate e che comportano lo svolgimento della propria attività anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e di chiusura, la prestazione professionale dell' Avvocato del Comune è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'avvocatura Comunale. 6. Il particolare status dei dipendenti Avvocati e l autonomia di cui gli stessi godono rispetto all apparato amministrativo ha come effetto che la valutazione dell'avvocato si pone come distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'ente con l'effetto che la valutazione non deve porre in essere atti e/o condotte tali da incidere e/o ingerire in modo intollerabile sull'autonomia di giudizio ed azione tipica del professionista e derivante dalla propria iscrizione ad uno specifico albo professionale così come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 5559/2002.

Art. 3 Relazioni interne 1. Ogni atto introduttivo di giudizio viene ricevuto direttamente dall'avvocatura comunale, che provvederà a farne successiva trasmissione ai settori ed organi competenti per le eventuali decisioni. 2. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'avvocatura, nei termini da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti. 3. In difetto, l'avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale ed al Dirigente di riferimento. 4. I settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'avvocatura. Art. 4 Ipotesi di erogazione dei compensi professionali 1. I compensi professionali sono erogati in favore dell'avvocato del Comune in virtù dell attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata. 2. I compensi professionali sono erogati in favore dell'avvocato Comunale in caso di sentenza favorevole all'ente così come stabilito dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. 3. In particolare, per sentenza favorevole al Comune è da intendersi: 4. la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'amministrazione Comunale (a mero titolo d'esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere); 5. la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative. 6. Oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione sia giudiziale che nelle more del procedimento. 7. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in considerazione le pronunce che dichiarano l improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'amministrazione Comunale. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze, così come stabilito da consolidata e costante giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli al Comune (inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito). 8. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente e/o maggiormente gli interessi pubblici dell'ente, ai professionisti dell'avvocatura comunale verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 5 Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi 1. Ai fini dell'erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al precedente articolo 3, l'amministrazione del Comune si atterrà ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. 2. Nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli al Comune i quali pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute dall'amministrazione, i compensi da corrispondere ai professionisti dell'avvocatura Comunale sono quelli liquidati in tali provvedimenti. A tali importi, viene applicata una riduzione di natura forfettaria pari al 7%,.Tale riduzione sarà trattenuta dal Comune a titolo di spese sostenute dall Ente, ai sensi dell articolo 9 comma 3 del D.L. 90/2014. In caso di mancato versamento delle somme da parte del soccombente, le stesse dovranno obbligatoriamente essere recuperate mediante le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile. 3. Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione delle spese, ivi comprese quelli di transazione, ai professionisti verrà erogato un compenso pari a quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 per il valore della controversia a cui verrà applicata una riduzione pari 40% e comunque nel limite massimo di quanto stabilito dall articolo 9 comma 6 del D.L.90/2014. Il calcolo del compenso avverrà sulla base dell'attività effettivamente prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all uopo predisposta dal medesimo professionista a conclusione di ogni singola controversia. Nella predetta notula, predisposta sulla base delle voci di cui al richiamato decreto ministeriale dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell Ente. 4. In caso di provvedimenti che stabiliscano una compensazione parziale delle spese, la liquidazione delle stesse avverrà sulla base di quanto disposto dal giudice e sarà oggetto di riduzione forfettaria secondo le modalità stabilite al comma 2 del presente articolo. 5. I compensi professionali stabilito dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione Comunale ai sensi e per gi effetti di quanto previsto dall articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell IRAP. All atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge. 6. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi. Art. 6 Compensi professionali erogabili in caso di costituzione in giudizio congiunta 1. Per l'attività di domiciliatario e di svolgimento delle Udienze a supporto di un avvocato esterno, anche assenza di costituzione congiunta, è corrisposto a favore dell'avvocato dell'ente un importo pari al 30% del compenso calcolato ai sensi dell'art. 7 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nelle singole fasi. 2. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad Avvocato del libero foro, sarà riconosciuto all'avvocato comunale un compenso parametrato all'attività in concreto prestata, in misura comunque non superiore al 50% del compenso calcolato ai sensi dell'art. 7. Articolo 7 Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese

1. La liquidazione dei compensi in favore del professionista interno di cui al precedente articolo 4 ha luogo mediante determinazione del dirigente responsabile dell'avvocatura Comunale. A tale scopo, l'avvocato incaricato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti con allegata copia del provvedimento favorevole. 2. L'Amministrazione Comunale provvede ad anticipare le somme necessarie per l espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, i diritti di notifica, il contributi unificato, le marche da bollo, l'iscrizione a ruolo, ecc.). In caso di urgenza, il legale può anticipare le predette somme che saranno rimborsate dall Ente previa esibizione di idonea documentazione di supporto. 3. I compensi vengono corrisposti, di norma, annualmente assieme alle competenze stipendiali. Art. 8 Incarichi a legali esterni 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente possono essere attribuiti ad uno o più legali esterni appartenenti al libero Foro. 2. La valutazione dell'opportunità di affidamento ad un professionista esterno tiene conto tra l'altro - di eventuali fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocatura Comunale; - della particolare importanza e complessità della controversia; - dell'eventuale necessità di peculiare specializzazione; - dell'obiettiva distanza del foro competente alla trattazione del giudizio rispetto alla sede dell'ente; - dei carichi di lavoro dell'avvocatura e del numero di Avvocati comunali in servizio; - dell'eventualità in cui l'avvocato interno non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dal Codice deontologico forense; - dall'eventuale prosecuzione di giudizi o connessione per materia di vertenze già affidate in passato ad Avvocati del libero Foro. 3. In via generale, su proposta del responsabile dell'avvocatura, la Giunta Comunale può decidere di volta in volta di affidare l'incarico per la rappresentanza dell'ente in giudizio all'avvocatura comunale o ad un Avvocato esterno. Art. 9 Domiciliazione Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari per cui occorra domiciliarsi presso altro studio, verrà nominato l'avvocato esterno presso il quale viene eletto domicilio, su proposta dell' Avvocato comunale designato per la trattazione di tale contenzioso. Art. 10 Nomina periti 1. L'Avvocatura può nominare periti di parte, sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso, se vi è disponibilità di idonea figura professionale, il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione. 2. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti tramite gli ordini professionali ovvero dalle Università o da altre Amministrazioni.

Art. 11 Documenti sottratti all'accesso Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 241/1990, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento forense, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto; atti defensionali e relative consulenze tecniche; corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti Art. 12 Convenzioni 1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 l'avvocatura può fornire patrocinio legale ad altri comuni previa stipula di apposita convenzione con la quale vengono stabiliti i rapporti nonché gli oneri a carico degli enti che si avvalgono sel servizio. 2. Le prestazioni di cui al precedente comma possono essere svolte solo qualora non vi sia conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti dell'amministrazione comunale e possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento con la normale attività dell'avvocatura svolta in favore del Comune. 3. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, l'avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Savona. Art. 13 Incompatibilità Oltre alle incompatibilità previste dalla Legge per i dipendenti degli enti locali, si applicano all'avvocato comunale le disposizioni contenute nel DPR 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato, nonché le competenti disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012. Art. 14 Disposizioni finali Per quanto non contenuto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibile, la Legge professionale vigente n. 247 del 31 dicembre 2012 e la normativa specifica di riferimento.