Certificato per gli scambi intracomunitari Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata

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Certificato per gli scambi intracomunitari Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. N di riferimento locale: I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente Paese I.5. Destinatario I.6.N Certificati originali annessi N Documenti di accompagnamento Paese I.7. Commerciante I.8. Paese di origine I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine/luogo di pesca I.13. Luogo di destinazione Azienda Centro di raccolta degli animali Sede del commerciante Azienda Centro di raccolta degli animali Sede del commerciante Organismo riconosciuto Centro sperma Azienda riconosciuta acquacoltura Organismo riconosciuto Centro sperma Azienda riconosciuta acquacoltura Gruppo embrioni Stabilimento Altri Gruppo embrioni Stabilimento Altri I.14. Luogo di carico I.15. Data e ora della partenza I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone I.17. Trasportatore Autocarro Altri Identificazione: Numero(i):: I.21 Temperatura I.20. Numero di animali/ Peso lordo I.22. Numero di colli Ambiente refrigerato Congelato I.23. Numero del sigillo e numero del container I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per: Allevamento Macellazione Organismi riconosciuti Riproduzione artificiale Animali da compagnia Produzione I.26. Transito in un paese terzo I.27. Transito negli Stati membri Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.28. Esportazione I.29. Tempo previsto per il trasporto Punto di uscita Codice I.30. Ruolino di marcia Sì No I.31. Identificazione degli animali Specie Sistema d'identificazione Numero d'identificazione N. del passaporto Età degli animali vivi Quantità Sesso (femmina, maschio, castrato) it 1/ 5

92/65 (2013/518) EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili(2), lagomorfi, cani, gatti e furetti) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Numero di riferimento locale Parte 2: Certificazione (2)o Il sottoscritto veterinario ufficiale / veterinario responsabile dello stabilimento di origine e autorizzato dall'autorità competente certifica che: II.1. gli animali descritti nella casella I.31 sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e al momento dell'ispezione erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. i ruminanti / suidi diversi da quelli contemplati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio o dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio : a) appartengono alla specie ; b) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili; (c) provengono da un allevamento / un'azienda ufficialmente indenne da tubercolosi / ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi non soggetto/a a restrizioni relative alla peste suina o da un'azienda in cui sono stati sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) / al test previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.] i volatili diversi da quelli contemplati dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio a) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili; b) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio; c) sono conformi alla decisione 2007/598/CE della Commissione e sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria il (data) con il vaccino (nome) e provengono da un'azienda in cui la vaccinazione contro l'influenza aviaria è stata effettuata negli ultimi 12 mesi.] i lagomorfi a) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili; b) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.] i cani [c) avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente]] ; [c) hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra 12 e 16 settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio], e i) e lo di destinazione ha informato la popolazione, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato; gli animali sono accompagnati: da una dichiarazione del proprietario(3), allegata al presente certificato, attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia] ; dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il passaporto della madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] ;] ; d) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione; [e) a motivo della loro destinazione prevista, indicata nella casella I.10 o nella casella I.11 laddove si applichi la regionalizzazione, sono stati sottoposti a trattamento contro l'echinococcus multilocularis conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione] ] ; i gatti / i furetti [c) avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente] ; [c) hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra 12 e 16 settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio], e II.3. i) lo di destinazione ha informato la popolazione, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato; gli animali sono accompagnati: da una dichiarazione del proprietario(3), allegata al presente certificato, attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia] ; dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il passaporto della madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] ;] d) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.] i cani / i gatti / i furetti sono destinati a un organismo, istituto o centro descritto nella casella I.13 e riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e c) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.] Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B(4) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sono le seguenti: it 2/ 5

92/65 (2013/518) EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili(2), lagomorfi, cani, gatti e furetti) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Numero di riferimento locale Febbre catarrale (BT): esenzione dal divieto di uscita Animali conformi all'articolo 7, paragrafo 1 o all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), o all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), o all'articolo 7, paragrafo 2 bis, Parte 2: Certificazione lettera a), o all'articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera b), o all'articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera c), (indicare la dicitura appropriata) del regolamento (CE) n. 1266/2007. Animali conformi all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 8, paragrafo 4), o all'articolo 8, paragrafo 5a, (indicare la dicitura appropriata) del regolamento (CE) n. 1266/2007. Trattamento insetticida/repellente con (inserire il nome del prodotto) il (data) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007. Animali conformi all'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007. Gli animali sono stati tenuti, dalla nascita o almeno per 60 giorni fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, iniziato il (inserire la data) e sono stati, eventualmente, sottoposti (indicare la dicitura appropriata) a una prova di identificazione dell'agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, su campioni risalenti a non più di 7 giorni dalla data del movimento, in conformità all'allegato III, parte A, punto 1 del regolamento (CE) n. 1266/2007. Animali conformi all'allegato III, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1266/2007. Animali conformi all'allegato III, parte A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1266/2007. Animali conformi all'allegato III, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 1266/2007. Animali vaccinati contro i sierotipi della febbre catarrale (inserire il/i sierotipo/i) con (nome del vaccino) con un vaccino vivo inattivato / modificato (indicare la dicitura appropriata) conformemente all'allegato III, parte A, punto 5 del regolamento (CE) n. 1266/2007. Animali sottoposti a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro il sierotipo del virus della febbre catarrale (indicare il sierotipo) conformemente all'allegato III, parte A, punto 6), del regolamento (CE) n. 1266/2007. Animali sottoposti a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale (indicare i sierotipi) presenti o potenzialmente presenti, in conformità all'allegato III, parte A, punto 7), del regolamento (CE) n. 1266/2007. "Femmina/e non gravida/e" o "Femmina/e che può/possono essere gravida/e e soddisfa/no la/le condizione/i al punto 3; indicare la menzione corretta)". (di cui ai punti 5, 6 e 7 prima dell'inseminazione o dell'accoppiamento, o (di cui Note Parte I: Casella I.6.: Casella I.19.: Casella I.31.: numero di documenti di accompagnamento: CITES, se del caso. utilizzare il codice NC appropriato: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39. Sistema di identificazione: ove possibile, occorre procedere all'identificazione individuale, ma nel caso di animali piccoli si può ricorrere all'identificazione per partita. Nel caso di cani, gatti e furetti, scegliere l'opzione passaporto. Numero d'identificazione: nel caso di cani, gatti e furetti, indicare il codice alfanumerico del tatuaggio o del trasponditore. Numero del passaporto: nel caso di cani, gatti e furetti, indicare il codice alfanumerico unico del passaporto. Parte II: (2) Cancellare la dicitura non pertinente. Le prescrizioni di certificazione si applicano unicamente ai volatili vaccinati contro l'influenza aviaria nell'ambito di un piano di vaccinazione preventiva approvato a norma della decisione 2007/598/CE della Commissione. (3) La dichiarazione di cui al punto II.2, da allegare al certificato, deve essere redatta conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione. (4) Su domanda di uno che beneficia di garanzie supplementari ai sensi della normativa dell'unione europea. Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data della firma del veterinario ufficiale o del veterinario responsabile dell'azienda di origine e autorizzato dall'autorità competente. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale e cognome (in stampatello): Unità veterinaria locale: Timbro Titolo e qualifica: Numero dell UVL: Firma: it 3/ 5

III.1. Data del controllo Certificato per gli scambi intracomunitari III.2. Numero di riferimento del certificato:: III.3. Controlli documentali: No Sì Normativa comunitaria Garanzie supplementari Requisiti nazionali III.4. Controllo d'identità:: No Sì III.5. Controlli materiali:: No Numero di animali controllati III.6. Esami di laboratorio: No Sì Parte 3: Controllo III.7. Controllo del benessere No Sì III.8. Violazione della normativa sul benessere degli animali: III.8.1. Autorizzazione di trasporto non valida III.8.2. Mezzi di trasporto non conformi III.8.3. Densità di carico eccessiva Superficie media III.8.4. Tempi di trasporto non rispettati III.8.5. Abbeveraggio o alimentazione carenti III.8.6. Incuria o maltrattamenti degli animali III.8.7. Disposizioni supplementari per i viaggi di lunga durata III.8.8.Certificato di idoneità del conducente III.8.9.Data registrata nel giornale di bordo III.8.10. Altri III.10. Conseguenze del trasporto sugli animali Numero di animali morti:: Stima: Numero di animali non idonei:: Stima: Numero di animali che hanno partorito o abortito:: III.11. Azioni correttive Test per la ricerca di:: Casuale Per casi sospetti Risultati:: In attesa III.9. Violazione della normativa sanitaria III.9.1. Certificato assente/non valido III.9.2. Identificazione: confusione nei documenti III.9.3. non autorizzato III.9.4. Regione / area non riconosciuta III.9.5. Specie vietata III.9.6. Assenza di garanzie supplementari III.9.7. Azienda non autorizzata III.9.8. Animali malati o sospetti III.9.9. Risultati d'analisi sfavorevoli III.9.10. Identificazione assente o non regolamentare III.9.11. Assenza dei requisiti nazionali III.9.12. del luogo di destinazione inesatto III.9.13. Altri III.12. Provvedimenti dopo la quarantena III.11.1. Partenza ritardata III.11.2. Procedura di trasferimento III.11.3. Quarantena III.11.4. Macellazione/Eutanasia III.11.5. Distruzione di carcasse/prodotti III.11.6. Rispedizione III.11.7. Trattamento dei prodotti III.11.8. Utilizzo dei prodotti per fini diversi Identificazione: III.12.1. Macellazione/Eutanasia III.12.2. Messa in libertà III.14. Luogo del controllo Stabilimento Azienda Centro di raccolta degli animali Sede del commerciante Organismo riconosciuto Centro sperma Porto Aeroporto Punto di uscita Durante il tragitto Altri III.14. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Unità veterinaria locale e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica Numero dell UVL Firma: it 4/ 5

PIANIFICAZIONE 1.1 ORGANIZZATORE nome e indirizzo (a) (b) 1.2. della persona incaricata del viaggio 1.3. Telefono / Fax 2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore / giorni) 3.1 Luogo e paese di PARTENZA 4.1 Luogo e paese di DESTINAZIONE 3.2 Data 3.3 Ora 4.2 Data 4.3 Ora 5.1 Specie 5.2 Numero di animali 5.3 Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i 5.4 Peso totale stimato della partita (in kg) 5.5 Spazio totale previsto per la partita (in m2) 6. Elenco dei previsti punti di riposo, trasferimento o uscita 6.1. del luogo in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita) Data 6.2 Arrivo 6.3 Lunghezza (in ore) Ora 6.4 del trasportatore e numero di autorizzazione (se diverso dall'organizzatore) 6.5 Identificazione 7. Il sottoscritto organizzatore dichiara con la presente di essere responsabile dell'organizzazione del viaggio summenzionato e di aver preso tutte le disposizioni adeguate per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell'intero viaggio conformemente alle disposizioni del regolamento 1/2005 8. Firma dell'organizzatore (a) Organizzatore: cfr. la definizione di cui all'articolo 2, lettera q) del regolamento 1/2005 del Consiglio (b) Se l'organizzatore è un trasportatore specificare il numero di autorizzazione it 5/ 5