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Transcript:

Nella sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che, nel caso di danno procurato da cane randagio, unico legittimato passivo sia il Comune. Invero, ha sostenuto il giudicante, la normativa vigente che distribuisce le competenze tra i Comuni e i servizi veterinari delle ASL, affida ai Comuni la costruzione, sistemazione e gestione dei canili comunali e rifugi per cani, mentre alle ASL incombono le attività di profilassi, controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria con il preciso compito di catturare i cani randagi tutte le volte che ne sia stata segnalata la presenza sul territorio comunale, con la conseguenza che le ASL svolgono un compito prettamente tecnico veterinario e non di vigilanza e di controllo del territorio non agendo in via autonoma ma su incarico dei Comuni (Giudice di Pace di Nola - ex Ottaviano - sentenza del 15 luglio 2015). 1 / 15

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Nola ex Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 826 / 14 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente TRA 2 / 15

DDD Guido, nato ad < > il < >, C.F.: < >, residente in < >, alla < >, nello stesso comune elettivamente domiciliato alla Via < >, nello studio dell avvocato < > C.F.: < >, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all indirizzo pec < > al numero di fax 081< >, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura a margine dell atto di citazione in giudizio; ATTORE E Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I.:06322711216, elettivamente domiciliata in < >, alla Via < >, 86, nello studio dell avvocato < >, C.F.: < >, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081< > o all indirizzo dì posta elettronica < >@< >.legalmail.it, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell atto di citazione in giudizio; 3 / 15

CONVENUTA E Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall avvocato < >, C.F.: < >, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081< > o all indirizzo pec < >@pecavvocatinola.it, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, nonché di deliberazione della Giunta Comunale distinta dal numero < > del < >, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano, alla Piazza Elena D Aosta, 1, presso l Avvocatura Municipale; TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONCLUSIONI All udienza dell 1 luglio 2015, le parti concludevano come da relativo verbale. 4 / 15

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall articolo 132, c.p.c., come novellato dall articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell articolo 58, 2 comma della citata legge. Quanto alla legittimatio ad causam delle parti ( condizione dell azione ), nonché alla loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ( questione di merito ), rileva osservare che sono da ritenere sussistenti la legittimatio ad causam, rectius la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, del DDD Guido e del Comune di San Giuseppe Vesuviano, provate dalla documentazione ritualmente prodotta e dalla prova testimoniale. Non sussiste, invece, la legittimazione passiva della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. 5 / 15

Fondata, infatti, è l eccezione di carenza di legittimazione passiva, rectius di difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. Per un più agevole approccio al thema decidendum, al fine di individuare il soggetto legittimato passivo, è opportuno richiamare la normativa vigente in subiecta materia dettata dalla legge n. 281 del 14 agosto 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che, all articolo 2, nell'individuare gli strumenti rivolti ad arginare il fenomeno del randagismo, distribuisce le competenze tra i Comuni e i servizi veterinari delle ASL. In particolare ai Comuni è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili comunali e rifugi per cani, alle ASL incombono le attività di profilassi, controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria con il preciso compito di catturare i cani randagi tutte le volte che ne sia stata segnalata la presenza sul territorio comunale, con la conseguenza che le ASL svolgono un compito prettamente tecnico veterinario e non di vigilanza e di controllo del territorio non agendo in via autonoma ma su incarico dei Comuni. L articolo 3 attribuisce alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Asl e in attuazione di tale delega queste hanno adottato proprie leggi in materia, nelle quali tendenzialmente affidano le più ampie competenze di controllo e recupero dei cani randagi ai servizi veterinari delle ASL, lasciando ai singoli Comuni compiti di vigilanza e di controllo. La Regione Campania, in attuazione della suddetta delega, con la Legge n. 16 del 24 novembre 2001, devolve ai servizi sanitari delle ASL il controllo del randagismo: in particolare l articolo 9 della predetta legge regionale prevede che i cani randagi sono catturati a cura del servizio veterinario dell ASL competente per territorio e ricoverati presso i canili comunali la cui costruzione, invece, compete, ai sensi dell articolo 6 della citata legge regionale, ai Comuni; secondo la normativa, poi, alle Asl è attribuito il controllo dell anagrafe canina che implica non solo il censimento, ma anche il controllo della presenza dei cani sul territorio compresi quelli randagi. Sul punto rileva osservare che la Suprema Corte, con la sentenza 28 aprile 2010, n. 10190 ha affermato il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale la violazione delle norme di legge sul randagismo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine è fonte dell'obbligo dei Comuni di risarcire i danni che tali animali abbiano causato agli utenti delle strade. 6 / 15

Solo per completezza di disamina rileva osservare che tale principio, confermato dalla Suprema Corte anche con la recente sentenza n. 2741 del 2015, nell'individuazione del Comune come unico soggetto pubblico legittimato a rispondere dei danni causati da animali randagi con esclusione della responsabilità dell'asl, risulta in pieno contrasto con quanto affermato in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione, con le sentenze n. 27001/05 e 8137/09, con le quali si affermava la legittimazione passiva esclusiva delle ASL nei giudizi risarcitori aventi a oggetto i danni causati da animali randagi. Questo giudice, in aderenza al recente orientamento della Suprema Corte, ritiene, si ripete, sussistente la esclusiva legittimazione passiva del Comune di San Giuseppe Vesuviano e, pertanto, la domanda del DDD Guido, tendente al risarcimento dei danni per le lesioni personali che lo stesso assume di aver sofferto, per l aggressione di un cane randagio, va rigettata nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. Rileva, altresì, osservare che questo giudice ritiene di inquadrare il caso di specie in esame nell ambito di operatività dell articolo 2051 c.c., subito avvertendosi che la qualificazione giuridica dell azione è rimessa alla valutazione del giudice. L articolo 2051 c.c. trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile ( Cass. n. 3651 del 20 febbraio 2006; Cass. n. 19653 dell 1 ottobre 2004; Cass. n. 488 del 15 gennaio 2003; Cass. 298 del 13 gennaio 2003; Cass. 7 / 15

17152 del 3 dicembre 2002 ). Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l uso diretto del bene da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee a escludere l astratta applicabilità dell articolo 2051 c.c., bensì devono intendersi circostanze che possono rilevare ai fini dell individuazione del caso fortuito e, quindi, dell onere che la Pubblica Amministrazione deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità ( c.d. prova liberatoria ); in altri termini sulla Pubblica Amministrazione proprietaria del bene grava l onere della prova che il danno è conseguenza esclusiva di un caso fortuito inteso in senso ampio inclusivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. E, quindi, proprio ai fini di tale prova che le circostanze dell uso diretto e generale e della notevole estensione del bene hanno rilievo. La Suprema Corte ha distinto le situazioni di pericolo strutturali o immanenti al bene da quelle originate dagli stessi utenti o da alterazioni dello stato del bene repentine e non specificamente prevedibili, puntualizzando che: per le prime, prodottasi la situazione di pericolo e verificata la colleganza causale con l evento dannoso, l uso generale e diretto e la estensione del bene saranno circostanze prive di rilievo con riguardo al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode ( Cass. 13 gennaio 2003, n. 298), il quale dal canto suo per liberarsi dalla presunzione di responsabilità dovrà provare di aver svolto tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa ( Cass. 1 ottobre 2004, n. 19653 ); nelle seconde, per potersi parlare di caso fortuito e quindi per rappresentare l evento dannoso con i caratteri dell imprevedibilità e inevitabilità ( Cass. n. 19653 dell 1 ottobre 2004; Cass. n. 488 del 15 gennaio 2003; Cass. 298 del 13 gennaio 2003 ), occorrerà che il custode dimostri l inesigibilità del suo intervento di rimozione o segnalazione del pericolo nel periodo temporale intercorso tra il sorgere del pericolo e la produzione dell evento dannoso. Il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l evento dannoso e il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando una volta che ciò sia asseverato una vera e propria 8 / 15

presunzione di responsabilità a carico della Pubblica Amministrazione custode, la quale si libera del relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. Con riferimento ai cani randagi, il cane di quartiere, come definito dall articolo 10 della citata Legge della Regione Campania n. 16 del 24 novembre 2001, rappresenta un pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni, che spetta al Comune prevenire Dalla normativa dettata in subiecta materia si evince, infatti, che rientra nei poteri del Comune la vigilanza e il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL svolge solo una funzione secondaria che postula innanzitutto la verifica e il controllo dell insorgenza del fenomeno da parte del Comune che nel caso di riscontro positivo deve attivare le procedure per la rimozione del pericolo segnalando la questione all ASL che, si ripete, non ha un potere di controllo del territorio e il suo intervento per la cattura dei cani randagi deve essere sollecitato da chi ha tale potere ed è in grado potenzialmente di constatare l insorgenza di tale pericolo. La domanda proposta dal DDD Guido è proponibile e procedibile, nel merito fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Orbene, nel caso ora allo scrutinio di questo giudice, il testimone < > Ciro ha confermato la versione dei fatti prospettata dal DDD Guido, con il menzionato atto di citazione in giudizio, con dichiarazioni precise, puntuali e dettagliate. Dalle risultanze istruttorie acquisite è emerso che il giorno 30 del mese di aprile dell anno 2013, 9 / 15

alle ore 19.00-19.30 circa, in San Giuseppe Vesuviano, mentre il DDD Guido camminava in Via Giugliani, fu aggredito da un cane randagio, che azzannò da dietro, all interno della coscia sinistra, il nominato DDD. Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro, ritiene questo giudice che il DDD Guido ha fornito la prova che gli incombeva ex articolo 2051 c.c. e cioè la prova della verificazione dell evento dannoso e del nesso di causalità tra il fatto e l evento dannoso. La responsabilità deve ascriversi unicamente al Comune di San Giuseppe Vesuviano per non aver esercitato un continuo ed efficace controllo delle strade e conseguentemente per non aver messo in condizioni l ASL, segnalando la presenza di cani randagi sul territorio, di intervenire. In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, per le lesioni riportate dal DDD Guido sulla scorta della documentazione medica ritualmente prodotta ( referto n. 3081/13 dell 1 maggio 2013 della Casa di Salute Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano, certificati medici del dottor <...> del 2, dell 11 e del 21 maggio 2013 - con il quale viene dichiarato clinicamente guarito il DDD - e dell 8 luglio 2013 del dottor <...> ) ritiene questo giudice che è conseguito un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 1, un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 10 valutabile al 50% e un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni 10 valutabile al 25%, mentre non sono conseguiti postumi di carattere permanente. Effettuando la concreta liquidazione della somma da riconoscere al DDD Guido, tenuto conto 10 / 15

dei criteri applicati in campo nazionale ( che prevedono 44,28 per ogni giorno di inabilità ) va liquidata la somma di 44,28 ( 44,28 X 1 = 44,28 ) per invalidità temporanea totale di un giorno, la somma di 221,40 ( 22,14 X 10 = 221,40 ) per invalidità temporanea parziale di giorni 10 valutabile al 50% e la somma di 110,70 ( 11,07 X 10 = 110,70 ) per invalidità temporanea parziale di giorni 10 valutabile al 25%. Nulla è dovuto per il danno morale, in quanto non allegato e non provato. Sul punto rileva osservare che questo giudice, mutando il precedente orientamento ed aderendo al principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza numero 26972 dell 11 novembre 2008, ritiene che la rilettura costituzionalmente orientata dell articolo 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l ingiustizia del danno di cui all articolo 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona. Il danno non patrimoniale, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Ne consegue, pertanto, che nell ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il danno morale non individua una autonoma categoria di danno ma, rientrando nel danno biologico, descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. Alla luce dell or citata sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte il danno morale, inteso come sofferenza morale determinata dal non poter fare, non è in re ipsa, ma è danno conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato, con la conseguenza che in mancanza di allegazione e di prova, 11 / 15

siccome nel caso in esame, è esclusa la sua risarcibilità, dovendosi escludere la automatica liquidazione del danno de quo. Al DDD Guido va riconosciuta la somma di 143,00 per le spese mediche, di cui 93,00 per quelle documentate ed 50,00 per quelle non documentate e liquidate in via equitativa. La somma complessiva da liquidare a favore del DDD Guido è di 519,38. Ne consegue, pertanto, che il Comune di San Giuseppe Vesuviano va condannato al pagamento, in favore del DDD Guido, della somma di 519,38. La somma è liquidata al valore attuale, e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Sulla detta somma sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura del 2%, calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di 12 / 15

Cassazione nella sentenza n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutata anno per anno a partire dalla domanda fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare, sulla somma liquidata all attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell obbligazione risarcitoria. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate d ufficio come da dispositivo, tenuto conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014. La particolarità delle questioni trattate alla luce della novità giurisprudenziale e la decisione adottata, impongono la compensazione delle spese di giudizio tra il DDD Guido e la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Nola, ex Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal DDD Guido nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e del Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: 13 / 15

1 ) rigetta la domanda nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud; 2 ) dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di San Giuseppe Vesuviano nella causazione del sinistro per cui è causa; 3 ) accoglie parzialmente la domanda e per l effetto condanna il Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del DDD Guido, della somma di 519,38, al valore attuale, oltre agli interessi legali come calcolati in motivazione; 4 ) condanna il Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che in base alle tariffe forensi liquida in complessivi 450,00, di cui 120,00 per spese ed 330,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex articolo 93 c.p.c., all avvocato < >; 14 / 15

5 ) compensa le spese di lite tra il DDD Guido e la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. Così deciso il 15 luglio 2015 Il Giudice di Pace Avv. Anna Esposito 15 / 15