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BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4908 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore MANCA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2000 Inclusione delle indennitaá connesse con l'impiego operativo nella base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita dovuta, alla fine del servizio, agli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 4908 Onorevoli Senatori. ± Le indennitaá attribuite al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in relazione agli impieghi operativi svolti, non sono state, a suo tempo, comprese nella base di computo dell'indennitaá di buonuscita attribuita agli interessati al momento della loro cessazione dal servizio attivo. Tale esclusione ha determinato sconcerto e malumore tra il personale interessato, che si eá sentito privato di quello che eá considerato un vero e proprio diritto. La suddetta situazione ha dato origine a numerosi ricorsi alla giustizia amministrativa a seguito dei quali sono state ottenute decisioni favorevoli ai ricorrenti determinando, cosõá, una accentuazione del malumore per gli evidenti, diversi trattamenti del personale interessato, considerato che i giudicati amministrativi esplicano il loro effetto nei confronti dei ricorrenti e che la pubblica amministrazione non ha ritenuto apportuno estenderne l'efficacia a tutti i possibili interessati. In data 27 giugno 1995, con sentenza n. 278, la Corte costituzionale, dinanzi alla quale era stato promosso giudizio di incostituzionalitaá della norma relativa alla determinazione delle voci stipendiali da prendere in valutazione per il calcolo dell'ammontare dell'indennitaá di buonuscita, ha dichiarato l'infondatezza del vizio di incostituzionalitaá delle norme suddette, che non consentono di comprendere nella base di calcolo della buonuscita le indennitaá «operative». La decisione della Corte costituzionale ha determinato anche una inversione di tendenza degli organi della giustizia amministrativa, che precedentemente si erano pronunciati favorevolmente ai ricorrenti. EÁ da rilevare, tuttavia, che la Corte costituzionale, nel confermare la legittimitaá costituzionale delle norme concernenti la determinazione della base di computo dell'indennitaá di buonuscita, ha rilevato l'opportunitaá di rivedere e di integrare l'elenco degli emolumenti da inserire nella base di calcolo dell'indennitaá da corrispondere al personale militare e a quello delle Forze di polizia. Data la situazione che si eá venuta a creare in materia, con il conforto anche dell'alto suggerimento della Corte costituzionale, si eá ritenuto opportuno e necessario predisporre un apposito disegno di legge che sancisca, una volta per tutte, l'inclusione delle indennitaá connesse all'attivitaá operativa svolta dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia nella base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita a loro spettante al termine del servizio attivo. A tal fine eá stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede per il personale militare e delle Forze di polizia: le indennitaá da inserire nella base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita; i criteri di calcolo dell'ammontare delle indennitaá da inserire nella base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita; la possibilitaá di «riscatto», ai fini del computo della base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita, dei periodi di servizio prestato, con corresponsione di una delle indennitaá operative, prima dell'entrata in vigore della legge che viene proposta; le competenze degli enti interessati al calcolo dell'indennitaá operativa con i nuovi criteri. Considerata l'importanza che la soluzione del problema dell'inserimento, nella base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita, delle indennitaá operative riveste per il personale delle Forze armate e di polizia, si confida in un sereno e celere esame del disegno di legge predisposto al fine di pervenire a una equa soluzione di uno spinoso problema da troppo tempo ignorato.

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 4908 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Le indennitaá e gli assegni di cui alla legge 1ë aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono computate nella base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia. Art. 2. 1. La norma di cui all'articolo 1 ha effetto dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. 1. Le indennitaá e gli assegni di cui all'articolo 1 sono sottoposte, con decorrenza dal decimo anno previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto, alla gestione previdenziale dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ± gestione ENPAS. 2. Il suddetto contributo eá recuperato, in quarantotto rate mensili, sul trattamento economico di attivitaá con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma eá trattenuta in sede di pagamento dell'indennitaá di buonuscita.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 4908 Art. 4. 1. L'importo dell'indennitaá di cui all'articolo 1, da includere nella base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, eá determinato nella misura percepita nel tempo. Art. 5. 1. Nei confronti del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo eá determinato con riferimento all'indennitaá spettante nel suddetto periodo, relativamente al grado, livello e qualifica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed eá trattenuta in sede di liquidazione dell'indennitaá di buonuscita spettante. 2. Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge non danno luogo a corresponsione di interessi o rivalutazione monetaria. Art. 6. 1. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le indennitaá di cui all'articolo 1 sono computate nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7. 1. Il trattamento di cui alla presente legge eá applicato anche ai superstiti di coloro che siano cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il trattamento di cui al comma 1 eá, altresõá, applicato a coloro per i quali non siano

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 4908 ancora esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennitaá di buonuscita. 3. Restano ferme le norme concernenti il contributo di riscatto di cui all'articolo 6. 4. I dipendenti giaá cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per ottenere l'applicazione delle norme di cui alla presente legge devono inoltrare apposita domanda all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ± gestione ENPAS. Art. 8. 1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto l'inclusione delle indennitaá di cui all'articolo 1 nel computo della base di calcolo dell'indennitaá di buonuscita, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali, non ancora passati in giudicato, restano privi di effetti. Art. 9. 1. Le spese sostenute dall'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica-gestione ENPAS, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi dell'articolo 3 per la riliquidazione dell'indennitaá di buonuscita di cui all'articolo 8, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate al personale interessato. Art. 10. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unitaá

Atti parlamentari ± 6 ± Senato della Repubblica ± N. 4908 previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art.11. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.