IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Documenti analoghi
G.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLA SANITA'

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

DECRETO 29 aprile 2008, n. 110

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n.171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282

Decreto 24 ottobre 2001, n. 420

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

** NORMATTIVA - Stampa ***

Decreto del Presidente della Repubblica del 10/11/1997 n

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE. DECRETO 9 maggio 2003, n N. 108/L. PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 luglio 2003

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n.188, recante tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.


DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D.Lgs n. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 2013, n. 79 (1) (1) In G.U. 3 luglio 2013, n. 154

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

D.P.R n. 311

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 4 agosto 2014, n Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia

Articoli che competono il Settore ENERGIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DECRETO 7 novembre 1995, n. 593

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del )

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1)

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22. (GU n.58 del )

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

Ministero dell Economia e delle Finanze

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

19 novembre 1997, n. 514

Omissis. Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

g) bio-mtbe, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da

Supplemento ordinario n. 15/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 70

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Gazzetta Ufficiale N. 43 del 20 Febbraio 2008

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. 198

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Ministro della Giustizia

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 28 marzo 2000, n.182

*** NORMATTIVA - Stampa ***

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Norme, sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

Decreto legislativo del 03/07/2017 n


Servizio di documentazione tributaria

Vigente al: Capo I. Ambito di riferimento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: Nuova misura dell assegno per l assistenza personale e continuativa.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

Transcript:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 23 aprile 2008, n. 100 (Gazzetta n 131 del 06/06/2008) Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sostituisce l'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2; Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 1, che prevede che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione hanno l'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2007, di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti; Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007; Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione del predetto obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed in particolare l'articolo 17; Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di biocarburanti con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale della quantita' di biocarburanti e o degli altri carburanti rinnovabili, di cui all'articolo 2-quater, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmette un documentato rapporto all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili stabilita dal regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro. Per tener conto della diversa gravita' della violazione si applica una maggiorazione della sanzione stessa, calcolata in ragione del diverso peso percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti, secondo il seguente schema: a) per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del applica la sanzione di 600,00 euro; b) per ogni certificato mancante rientrante nel secondo 25% del applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro; c) per ogni certificato mancante rientrante nel terzo 25% del applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro; d) per ogni certificato mancante rientrante nel quarto 25% del applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro. 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui al comma 1, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con decreto di cui l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e o delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' essere annualmente modificata, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, l'entita' delle sanzioni di cui al comma 2, anche in relazione ai progressi nello sviluppo delle filiere agroenergetiche. Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea (GUUE). Nota al titolo: - Il testo dell'art. 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8) recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59, S.O., cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.), e' il seguente: «Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'etbe e il bioidrogeno. 5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. 6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale. 8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.». Nota alle premesse: - Per l'art. 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, si veda la nota al titolo. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.», e' il seguente: «Art. 7 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». Note all'art. 1: - Per l'art. 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, si veda la nota al titolo. - Per l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda la nota alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O., e' il seguente: «422. L'importo previsto dall'art. 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 e' destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonche' fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo e' destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.». - Per il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse. Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 aprile 2008 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 74