AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE

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AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE REGOLAMENTO PER L IMMATRICOLAZIONE E LA CONDUZIONE DEI VEICOLI DEL CORPO FORESTALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 70 dd. 09.12.2010

Indice ART. 1 COMPETENZE 3 ART. 2 PATENTE DI SERVIZIO 3 ART. 3 VALIDITÀ DELLA PATENTE DI SERVIZIO E VARIAZIONI 4 ART. 4 SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI SERVIZIO 4 ART. 5 REVOCA O DECLASSAMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO 5 ART. 6 RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI TITOLARI DI PATENTE DI 5 GUIDA CIVILE ART. 7 IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI 5 ART. 8 REGISTRO AUTOMOBILISTICO 6 ART. 9 VERIFICHE PERIODICHE 7 ART. 10 INFORMAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITÀ 7 ART. 11 NORME FINALI 7 ART. 12 ENTRATA IN VIGORE 7 2

Art. 1 Competenze 1. L amministrazione provinciale provvede all immatricolazione dei veicoli del Corpo Forestale e della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito nominati CFR e PC e al rilascio delle patenti di servizio in esecuzione dell art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dell art. 49 della L.R. 20 agosto 2007 n. 23, in attuazione del D.L.vo 111/04. 2. L Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile provvede in particolare: a) al rilascio della patente di servizio, che abilita alla guida dei veicoli; b) agli accertamenti tecnici all immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli. Art. 2 Patente di servizio 1. La patente di servizio è rilasciata dall Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile e si articola in quattro categorie. 2. La patente della I categoria abilita alla guida di macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate. 3. La patente della II categoria abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di III categoria. 4. La patente della III categoria abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero. 5. La patente della IV categoria abilita alla guida di autoveicoli compresi nella I, II o III categoria, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della III categoria; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della II categoria. 6. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 tonnellate. 7. La patente di servizio per la conduzione dei veicoli è rilasciata agli appartenenti: al Corpo Forestale Regionale; alla Direzione Centrale Risorse Agricole Naturali Forestali che abbiano incarichi di gestione dei mezzi di servizio del Corpo Forestale Regionale: alla Protezione Civile Regionale; Tali soggetti devono essere in possesso di patente di guida civile della categoria corrispondente, o superiore a quella di servizio richiesta. 8. La domanda per il rilascio della patente di servizio, autorizzata dai rispettivi direttori centrali, deve essere corredata da: 3

a) copia della patente di guida civile in corso di validità; b) due fotografie in formato tessera del richiedente. 9. La patente di servizio non viene rilasciata ai titolari di patenti civili speciali. 10. La patente di servizio è valida fino al compimento del 65 anno di età o fino all uscita del servizio attivo. Art. 3 Validità della patente di servizio e variazioni 1. Il titolare della patente deve comunicare tempestivamente e comunque non oltre i 10 giorni lavorativi eventuali rinnovi e variazioni apportate alla patente civile all Ufficio provinciale dell Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile che apporterà tali variazioni alla patente di servizio. Nel periodo che intercorre tra le variazioni alla patente civile e il rilascio della nuova patente di servizio varranno le nuove condizioni apportate alla patente civile. Art. 4 Sospensione della patente di servizio 1. La sospensione della patente di servizio può essere disposta dall Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile, ovvero su segnalazione della Direzione di appartenenza o delle autorità di pubblica sicurezza, quando il titolare stesso, nell impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla conduzione o sull impiego dei veicoli di servizio. 2. La patente di servizio è sospesa quando il titolare, incorre nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; il periodo di tempo della sospensione è stabilito da ciascuna di tali norme. 3. L Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile, dispone la sospensione per il corrispondente periodo della patente di servizio ogni qualvolta venga sospesa la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la disposta sospensione della patente di guida civile e consegnarla alla Direzione di appartenenza per la custodia, che ne dà immediata comunicazione all Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile. 4. Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio, l Ufficio dell Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile richiede alla competente Prefettura una certificazione sul periodo di sospensione della patente civile. 5. Le mancate comunicazioni previste dall art. 3 comportano il ritiro immediato e la sospensione della patente di servizio fino alla regolarizzazione della pratica in corso. 6. Le mancate comunicazioni previste dal comma 3 del presente articolo comportano la revoca del documento che potrà essere riottenuto previa nuova domanda. 4

Art. 5 Revoca o declassamento della patente di servizio 1. L Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile, su segnalazione della Direzione di appartenenza del titolare, dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare cessi dal servizio attivo. 2. In caso di revoca, il titolare della patente di servizio deve consegnare immediatamente il documento alla Direzione di appartenenza, che lo trasmette all Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile, il quale ne dispone la distruzione, attestando il fatto in apposito processo verbale. 3. L Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile dispone d ufficio la revoca della patente di servizio ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente alla Direzione di appartenenza la disposta revoca della patente civile e consegnare la patente di servizio. 4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l adozione di revoca della patente di servizio, l interessato può riconseguirla con nuova domanda purché sia in possesso dei requisiti previsti per l acquisizione di nuova patente. Art. 6 Rilascio della patente di servizio ai titolari di patente di guida civile 1. I soggetti di cui al comma 7 dell art. 2 del presente regolamento, titolari di patenti di guida civile, possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze: a) patente di guida civile di categoria B patente di sevizio di I categoria; b) patente di guida civile di categoria B ed E patente di sevizio di I e IV categoria; c) patente di guida civile di categoria C patente di sevizio di II categoria; d) patente di guida civile di categoria C ed E patente di sevizio di II e IV categoria; e) patente di guida civile di categoria D patente di sevizio di III categoria; f) patente di guida civile di categoria D ed E patente di sevizio di III e IV categoria 2. La patente di servizio non autorizza la conduzione di veicoli all estero, se il titolare non sia anche in possesso della patente civile abilitante alla guida dell automezzo. Art. 7 Immatricolazione dei veicoli 1. L immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dall Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile, su richiesta delle rispettive Direzioni (Corpo Forestale e Protezione Civile Regionale), corredata da uno dei seguenti documenti: a) carta di circolazione civile e certificato di proprietà (il veicolo deve essere già di proprietà della Regione - Corpo Forestale o della Protezione Civile): il veicolo deve essere cancellato dal Pubblico Registro (cancellazione per iscrizione in altri registri); b) dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità comunitario (COC) del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all articolo 76, comma 1 del Codice della Strada; 5

c) certificato d origine del veicolo (previa visita e prova) completo dei dati tecnici e della rispondenza alle normative comunitarie. Dovrà essere fornito altresì il certificato d origine dei dispositivi installati con l attestato di corretta esecuzione dell allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell autotelaio; d) dichiarazione di conformità CE (direttiva macchine) del costruttore, nel caso di autoscala e di autogru. 2. I documenti di cui al comma 1 devono essere prodotti in originale. 3. Nel caso di smarrimento, distruzione o deterioramento di una delle targhe o del documento di circolazione, si deve reimmatricolare il veicolo; 4. Prima dell immatricolazione dei veicoli di servizio, un tecnico dell Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile effettua una prova tecnico-funzionale. 5. I documenti di cui al comma 1, lettere da a) a d), e di cui al comma 3 sono conservati presso l Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile e sono resi disponibili in copia qualora l ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile. 6. L Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile, verificati i dati riportati nella carta di circolazione civile o quelli contenuti nei documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati la carta di circolazione. Inoltre procede all attribuzione della targa ai medesimi associandola al numero di telaio. 7. Le targhe sono su sfondo bianco retroriflettente con indicate le lettere CF, PC, FVG, CORPO FORESTALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROTEZIONE CIVILE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA e RIMORCHIO in rosso mentre i restanti caratteri alfanumerici in nero. Le caratteristiche devono corrispondere a quanto riportato negli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. 2008 dd. 08.10.2010. Per quanto non specificato si rinvia all art. 260 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485 e successive modifiche ed integrazioni. 8. I caratteri numerici delle targhe assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici progrediscono avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z. I caratteri utilizzabili devono rispondere ai requisiti previsti dalle tabelle III 3/a, 3/e, 3/f dell art. 257 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Sulle targhe è apposto il marchio ufficiale della Repubblica Italiana. Le caratteristiche sono riportate all art. 262 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Sui rimorchi non viene apposta la targa ripetitrice. Art. 8 Registro automobilistico 1. L Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile cura la tenuta del registro automobilistico dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati. 2. Il registro automobilistico riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati del veicolo contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione del veicolo, e indica la direzione cui è in dotazione. 6

Art. 9 Verifiche periodiche 1. L Ufficio dell Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli (ex art. 80 del C.d.S.) su specifica richiesta delle rispettive Direzioni, nei seguenti periodi di tempo: a) per i veicoli con peso totale superiore a 3,5 tonnellate ogni anno; b) per i veicoli con peso totale fino a 3,5 tonnellate, ogni 2 anni. 2. Le verifiche periodiche di idoneità possono anche essere effettuate da personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni provinciali abilitato o da officine autorizzate ai sensi dell art. 80 del C.d.S.. 3. L inosservanza delle disposizioni di cui al comma comporta il ritiro della carta di circolazione del veicolo. Art. 10 Informazione alla pubblica autorità 1. Ai fini della corretta informazione alla pubblica autorità e all utenza, le tipologie di targhe, di carte di circolazione e di patenti di servizio, nel rispetto della modellistica nazionale debitamente adeguata, saranno assunte con determina del Direttore dell Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio Servizio Motorizzazione Civile e pubblicate sul sito dell Amministrazione provinciale. Art. 11 Norme finali 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale. Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore all esecutività della deliberazione di approvazione da parte del competente Organo Provinciale. 7