Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

Documenti analoghi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri ( )

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982

SULLA COMPETENZA DELLE AUTORITA' E SULLA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI.

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

Traduzione non ufficiale

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile Vienna, 8 settembre 1976

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Testo. Art. 1. La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non é conosciuto. CAPITOLO I Atti Giudiziari. Art.

Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Convenzione che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia

Come assicurare che i tuoi documenti pubblici. siano riconosciuti all estero. abc. delle Postille

(Guadalajara, 18 settembre 1961)

Protocollo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

1. È approvata la convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese. CONVENZIONE SULLA LEGITTIMAZIONE PER MATRIMONIO

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Atto aggiuntivo di Monaco

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini

Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Version date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska

Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

ALLEGATO. alla. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Articolo 18. Articolo 19

Convenzione

Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale Parigi, 12 settembre 1974

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

1. È approvata la convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

L. 25 maggio 1981, n. 307 (1).

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sul trasferimento dei delinquenti

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

42. Accordo dell Aja relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali (testo dell Aja del 28 novembre 1960)

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Convenzione europea sulla soppressione delia legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale

Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo

Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques)

Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Testo originale. (Stato il 1 gennaio 1998)

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

Convenzione tra la Svizzera e l Italia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie 2

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969)

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Convenzione internazionale intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale

Convenzione internazionale per l unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi

Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità 2

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Convenzione per l unificazione di certe norme relative al sequestro

Transcript:

Traduzione ' 0.172.030.4 Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri Conchiusa all'aia il 5 ottobre 1961 Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici esteri, hanno risolto di conchiudere una Convenzione, ed hanno ali 'uopo convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d'un altro Stato contraente. Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione: a) i documenti emananti da un'autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia; b) i documenti amministrativi; e) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato. Tuttavia la presente Convenzione non si applica: a) ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari; b) ai documenti amministrativi concernenti direttamente un operazione commerciale o doganale. RU 1973 349; FF 1971 II 163 1 II testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. frane, della presente Raccolta. Art. 1 cpv. I del DF del 27 apr. 1972 (RU 1973 348).

0.172.030.4 Legalizzazioni Art. 2 Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, concerne solo la formalità secondo la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l'atto deve essere prodotto, attestano la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito. Art. 3 L'unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento. Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorché le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l'atto è prodotto, oppure un'intesa fra due o più Stati contraenti, l'escludono, la semplificano o dispensano l'atto dalla legalizzazione. Art. 4 La postilla prevista nell'articolo 3 capoverso 1 va apposta sull'atto stesso o su un supplemento; essa deve risultare conforme al modello allegato alla presente Convenzione. Tuttavia essa può venire redatta nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono ugualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo «postilla (Convenzione dell'aia del 5 ottobre 1961)» dovrà essere in lingua francese. Art. 5 La postilla è rilasciata a domanda del firmatario o di qualunque portatore dell'atto. Essa, quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito. La firma, il sigillo o il bollo figuranti sulla postilla sono dispensati da ogni attestazione. Art. 6 Ciascuno Stato contraente designa, giusta le loro qualità, le autorità competenti a postillare secondo l'articolo 3 capoverso 1. Esso notifica questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi nel momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione o della sua dichiarazione di estensione. Esso notifica pure ogni modificazione di designazione.

Abolizione degli atti pubblici esteri 0.172.030.4 Art. 7 Ciascuna autorità designata giusta l'articolo 6 è obbligata a tenere un registro o uno schedario nel quale siano notate le postille rilasciate con l'indicazione: a) del numero d'ordine e della data; b) del nome del firmatario dell'atto pubblico, del titolo in virtù del quale ha agito o, per gli atti non firmati, dell'indicazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il bollo. A domanda di qualsiasi interessato l'autorità postillatrice è tenuta a verificare se le iscrizioni recate sulla postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario. Art. 8 Allorché due o più Stati contraenti siano vincolati da trattato, da convenzione o accordo, recanti disposti che sottopongono l'attestazione della firma, del sigillo o del bollo a talune formalità, la presente Convenzione vi deroga soltanto qualora quelle formalità risultino più rigorose di quelle previste negli articoli 3 e 4. Art. 9 Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa. Art. 10 La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'aia di diritto internazionale privato, nonché alla firma dell'irlanda, dell'islanda, del Liechtenstein e della Turchia. Essa sarà ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Art. 11 La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 10 capoverso 2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che posteriormente la ratifichi, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica. Art. 12 Ogni Stato non indicato dall'articolo lo potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 11 capoverso 1; lo strumento d'adesione dovrà essere depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

0.172.030.4 Legalizzazioni Nondimeno l'adesione avrà effetto solo rispetto agli Stati contraenti che non l'avranno impugnata entro sei mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'articolo 15 lettera d). Una tale impugnazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e gli Stati che non avranno impugnato l'adesione, il sessantesimo giorno dopo lo scadere dei sei mesi menzionati nel capoverso precedente. Art 13 Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale o ad uno o più di detti territori. Questa dichiarazione avrà effetto nel momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato. In seguito, ogni estensione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Allorché la dichiarazione d'estensione è fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Allorché la dichiarazione di estensione è fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente all'articolo 12. Art. 14 La presente Convenzione durerà cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 11 capoverso 1, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta. La disdetta dovrà, sei mesi almeno prima dello scadere del quinquennio, essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà limitarsi a taluni territori cui s'applica la Convenzione. La disdetta avrà effetto soltanto verso lo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti. Art. 15 II Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 10, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente all'articolo 12: a) le notifiche di cui all'articolo 6 capoverso 2; b) le firme e ratifiche di cui all'articolo 10; e) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente ai disposti dell'articolo 11 capoverso 1; d) le adesioni e obiezioni di cui all'articolo 12 e la data in cui le adesioni avranno effetto;

Abolizione degli atti pubblici esteri 0.172.030.4 e) le estensioni di cui all'articolo 13 e la data dell'effetto; f) le disdette di cui all'articolo 14 capoverso 3. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto all'aia, il 5 ottobre 1961 in francese ed inglese, il testo francese essendo poziore per le divergenze, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sarà consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'aia di diritto internazionale privato, nonché all'irlanda, all'islanda, al Liechtenstein e alla Turchia. (Seguono le firme)

0.172.030.4 Legalizzazioni Modello di postilla (Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato) Allegato Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 1. Stato: Il presente atto pubblico 2. è stato firmato da 3. operante in qualità di 4. è munito del sigillo/bollo di Attestato 5. 7. in da 6. il 8. 9. col numero Sigillo/bollo 10. Firma