t CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

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.,\ ~~ ti~f1., 1 t CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO (Prov. Di Roma) Ufficio del Sindaco ORDINANZA N. 4b Del 1 2 FEB. 2014 avente ad oggetto la discarica in località INVIOLATA, nel Comune di Guidonia Montecelio, di proprietà della Eco Italia 87 s.r.t. Il SINDACO VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e in particolare l'art. 191 recante: "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi", il quale prevede, al comma l, che "... qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente." e al comma 2 che, in conseguenza delle ordinanze suddette, il Presidente della Regione promuova e adotti, tra l'altro, le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata; VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 18 gennaio 2012; VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31ICE relativa alle discariche di rifiuti); VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del DM 03 agosto 2005); PREMESSO - che, con Determinazione n. B0526 del 23/02/2009 e successive modificazioni è stata rilasciata l'autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica sita in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio alla ECO ITALIA 87 S.r.l.; - che, con Determinazione n. A4360 del 30 maggio 2013, è stata approvata una variante non sostanziale all'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la predetta Determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009 e successive modificazioni, consistente in un ulteriore abbancamento di rifiuti sull'invaso attualmente in coltivazione, per una volumetria pari a circa 27.500 mc ed un quantitativo inferiore a 25.000 ton; - che, il Vice Presidente della Regione Lazio, in data 12 agosto 2013, ha emanato un'ordinanza n. 200002, pubblicata sul B.U.R.L. n. 65 del 13.8.2013, che si riporta in estratto e segnatamente: "Omissis - la Società, con nota prot. n. 367 del 6 giugno 2013 assunta al prot. regionale n. 219929 del 10 giugno 2013, ha presentato un'istanza di rinnovolriesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la richiamata Determinazione n. B0526/09, attualmente in istruttoria

«'l' presso l'area VIA regionale, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un nuovo invaso di discarica pari a circa 500.000 mc, che sarà utilizzato esclusivamente per lo smaltimento finale dei residui di lavorazione provenienti dal costruendo impianto TMB; - nella stessa istanza la società ha dichiarato che il recupero volumetrico autorizzato con Determinazione n. 308 del 10/05/2013 non consente di fronteggiare, se non per un breve periodo, l'esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si producono nel comprensorio servito dalla discarica in questione; - essendo scaduti il 6 agosto 2013 i termini per la pubblicazione dell'istanza di rinnovo dell'aia ai sensi della normativa in materia di VIA, non sussistono i tempi tecnici prescritti dalla legge per pervenire all'eventuale rinnovo dell'aia in tempo utile rispetto al periodo di durata dell'invaso in coltivazione dichiarato dalla società e pertanto nell'immediato non sussiste alcuna possibilità di reperire un nuovo invaso ove smaltire i rifiuti del comprensorio servito, anche in considerazione della situazione di grave criticità riscontrata presso tutte le altre discariche presenti in tutto il territorio della Regione Lazio; CONSIDERATO che le volurnetrie assentite con il predetto nulla osta di variante non sostanziale, come dichiarato dalla Società con nota prot. n. 416 del 19 luglio 2013, acquisita al prot. regionale con n. 286969/34/16 del 24 luglio 2013, consentono di fronteggiare l'esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si producono nel comprensorio servito dalla discarica in questione non oltre la prima decade di agosto e che pertanto vi è il rischio concreto di interruzione del servizio di smaltimento e la possibile insorgenza di criticità ambientali e igienico-sanitarie; CONSIDERATO che, al fine di valutare la necessità di intervenire applicando la normativa prevista dall'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, si è proceduto ad un incontro tecnico informale con la Società, in esito al quale si è ritenuto necessario acquisire una documentazione tecnica progettuale avente ad oggetto la possibilità di reperire ulteriori volurnetrie presso l'invaso attualmente in coltivazione; VISTA la nota prot. n.468 del 1 agosto 2013, acquisita al prot. regionale n. 301333 del 2 agosto 2013, con la quale la Società Eco Italia 87 ha presentato un progetto per l'allestimento di,'volumetrie supplementari presso l'invaso di discarica in questione composto dagli elaborati progettuali, a firma del Prof. Ing. Gian Mario Baruchello iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Roma al n. 9109, di seguito elencati: - Relazione tecnica; - Verifica di stabilità; - N. 8 tavole progettuali: T.01 (Inquadramento territoriale), T02 (Inquadramento cartografico), T03 (Planimetria e sezioni stato attuale), T04 (Planimetria e sezioni fondovasca), T05 (Planimetria e sezioni abbancamento), T06 (Particolare ampliamento), T07 (Diaframma plastico- Tratto B), T08 (Particolare diaframma plastico). VISTA la nota prot. n. 302581 del 5 agosto 2013, con la quale la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti ha trasmesso la documentazione sopra richiamata ed ha richiesto alla competente ARPA Lazio l'espressione del previsto parere sulle conseguenze ambientali di tale intervento, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.lgs. 152/06 e successive modificazioni; TENUTO CONTO del parere dell'organo tecnico ARPA Lazio, trasmesso con nota prot. 0065006 del 08/08/2013, con il quale ARPA Lazio, nell'evidenziare la sussistenza di alcune criticità relative, in particolare, alle interferenze e interconnessioni tra nuovo e vecchio invaso e alla carenza di un quadro complessivo dell'intera area di discarica nonché all'avvio del procedimento previsto dall'articolo 242 del D.Lgs. 152/06 finalizzato all'individuazione dei livelli di contaminazione delle acque di sottosuolo, ha comunque ritenuto che l'assenso ad aumenti di volumetrie contenuti e limitati alle necessità di breve periodo non inducano variazioni significative del quadro ambientale dell'area di pertinenza della discarica, purché non siano prese in considerazione nelle sede straordinaria dell'ordinanza tutte le proposte progettuali riportate nella documentazione tecnica da ultimo trasmessa che esulino strettamente dalla situazione di emergenza gestionale che dovesse essere affrontata (struttura del capping, profilo del polder ecc); CONSIDERATO pertanto, coerentemente con il parere di ARPA Lazio, di poter assentire in questa fase esclusivamente un recupero di volumetrie sull'invaso attualmente in coltivazione presso la discarica in questione, pari a circa 75.000 mc per un periodo di sei mesi dall'adozione del

, :. presente atto, rimandando ad una fase successiva, di maggior approfondimento, le proposte progettuali riportate nella documentazione trasmessa con la sopracitata nota prot. n. 468 del l agosto 2013 assunta al prot. regionale n. 301333 del 2 agosto 2013; CONSIDERATO che, allo stato attuale, la soluzione più idonea a prevenire l'insorgere di criticità ambientali e igienico-sanitarie che possono derivare dal blocco dei conferimenti di rifiuti presso la discarica in questione è quella di disporre una deroga al D.Lgs. 152/06 e al D.Lgs. 36/03 nonché ai termini prescritti dalla normativa vigente per la prestazione delle garanzie finanziarie; CONSIDERATO che non tutti i Comuni afferenti il bacino della discarica in questione hanno completato le procedure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di legge relativi alla raccolta differenziata, necessarie anche per la riduzione del quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica; CONSIDERATO che la Società COLARI ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto TMB, a servizio della discarica in questione, autorizzato con Determinazione n. C1869 del 2 agosto 20l O, con nota prot. n. O1/13 del 4 luglio 2013 assunta al prot. regionale n. 277318 del 17 luglio 2013; PRESO ATTO che, nell'immediato, nelle more del completamento dell'iter istruttorio relativo all'istanza del rinnovo/riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, non sono individuabili soluzioni sostenibili di srnaltimento diverse rispetto a quelle attualmente praticate e che l'eventuale blocco dei conferimenti in discarica determinerebbe rischi per l'ambiente e per la salute dei cittadini; RITENUTO dunque, di dover disporre la prosecuzione dello smaltimento esclusivamente per il periodo di cui al presente dispositivo, al fine di consentire il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai comuni del bacino di riferimento; RITENUTO necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività di conferimento nella discarica in questione dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente..necessità all'uopo richiesti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei. rifiuti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni; RITENUTO, pertanto, per quanto finora illustrato in premessa, che la situazione in relazione alla quale si provvede integri, obiettivamente, gli estremi della necessità e dell'urgenza: ORDINA - di accettare e smaltire, ai sensi del D.lgs. 36/03 e del D.M. 27 settembre 2010, sull'invaso attualmente in coltivazione, i rifiuti urbani e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani provenienti dai Comuni di Affile, Agosta, Articoli Corrado, Arcinazzo, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Fonte Nuova, Gerano, Guidonia Montacelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Montafiavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara, Percile, Pisioniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca S. Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant' Angelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, per un periodo di sei mesi dalla adozione del presente atto e per un quantitativo massimo di 75.000 mc; - di procedere all'uopo all'ulteriore abbancamento di rifiuti presso l'invaso di discarica attualmente in coltivazione secondo quanto indicato dal progetto presentato con la nota prot. n.468 del l agosto 2013, acquisita al prot. regionale n. 301333 del 2 agosto 2013, a firma del Prof. Ing. Gian Mario Baruchello iscritto all' ordine degli ingegneri della Provincia di Roma al n. 9109, limitatamente, come prescritto da ARPA Lazio con il parere di cui alla nota prot. 0065006 del 08/08/2013, alle proposte progettuali strettamente connesse alla situazione di emergenza gestionale, escludendo dunque dalla realizzazione tutte le soluzioni non inerenti all'allestimento delle volumetrie supplementari (struttura del capping, profilo del polder ecc) e attuando tutte le misure tecniche necessarie ad impedire che si creino interferenze e interconnessioni tra l'invaso in procedura di capping e l'invaso attualmente in coltivazione; - di rispettare, per quanto qui non previsto, le prescrizioni dell'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009 e successive modificazioni;

..:' - di prestare l'integrazione delle garanzie fmanziarie secondo le modalità stabilite dalla DGR 239/2009 entro 60 giorni dalla adozione del presente atto; - di trasmettere un crono programma aggiornato, con cadenza mensile, dei lavori di realizzazione del costruendo impianto di TMB autorizzato con Determinazione n. C1879 del 2 agosto 2010 gestito dalla Società COLARI a servizio della discarica; 2) ai Comuni sopra richiamati che ancora non abbiano raggiunto gli obiettivi di legge per la raccolta differenziata, di attivare entro il 30 ottobre 2013, le procedure volte all'avvio della raccolta differenziata porta a porta e, in caso di motivata impossibilità di tipo tecnico, economico e ambientale, di avviare almeno la raccolta differenziata della parte biodegradabile dei rifiuti, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, alla competente struttura della Regione Lazio, al fine della promozione delle iniziative di cui all'articolo 191, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Omissis" - che, la discarica dell'inviolata ha dunque ricevuto fino ad oggi rifiuto indifferenziato non trattato e direttamente conferito nell' impianto di discarica; - che, la Regione Lazio, Assessorato alle Politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti, con nota prot. 66805 del 4 febbraio 2014 ha comunicato a tutti i Comuni del bacino di rifermento della discarica in questione che, a far data dal 12 febbraio 2014, l'invaso attualmente in coltivazione della discarica dell'inviolata non potrà più accettare e smaltire i rifiuti urbani afferenti al codice CER 20.03, con la conseguenza che i Comuni dovranno provvedere al previo trattamento del rifiuto urbano indifferenziato; - che, in pari data la Regione Lazio, Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Ciclo integrato dei Rifiuti, con nota prot. GR666l4, ha comunicato ai gestori degli Impianti, presenti nella Regione Lazio, che gli stessi non potranno più accettare e smaltire rifiuti urbani indifferenziati, se non preventivamente sottoposti al necessario e corretto trattamento, come meglio specificato nella Circolare del Ministero dell'ambiente del 6 agosto 2013; I - cheji Comuni del bacino di riferimento della discarica in questione, pertanto, possono procedere ancora al conferimento nella discarica dell'inviolata di rifiuto, pur se trattato, secondo quanto dispone la Circolare ministeriale citata, richiedendo al gestore Eco Italia 87 S.r.l. di accettare materiale proveniente da detti trattamenti e abbancarli sul sito in coltivazione; - che, tale ciclo di smaltimento e deposito in discarica di rifiuti, allo stato attuale e in costanza di non più vigenza dell'ordinanza Z00002 della Regione Lazio, si appaleserebbe in stridente contrasto con la normativa vigente e con lo stato attuale della discarica; CONSIDERATO, infatti, - che, la soc. Eco Italia 87 S.r.l. ritiene che siano ancora utilizzabili spazi per circa 9.564 t. da allocare nel sito in coltivazione e, però, secondo una valutazione della medesima società sarebbero sufficienti a soddisfare il fabbisogno del solo mese di febbraio 2014 (nota del 6.2.2014 assunta al protocollo del Comune di Guidonia del 10.2.2014 n. 11468); - che, tuttavia, tale disponibilità non risulterebbe essere attuale giacché a marzo 2013 si faceva riferimento ad una volumetria residuale di mc 42.353 rispetto ai mc. 380.000 autorizzati con l'aia B0526/09, a cui si sono aggiunti ulteriori mc. 27.500 con 0.0. della Regione Lazio n. 7988 del 27.5.2013 ed infme mc. 75.000 con l'ordinanza della Regione Lazio citata; - che, pertanto, la residua ed attuale capacità ricettiva della discarica nell'invaso autorizzato con l'aia B0526/09 è da considerarsi esaurita; CONSIDERATO, altresì, - che, vi è il concreto ed attuale rischio di abbancare rifiuti pur trattati in un'area attualmente interessata da un Piano di caratterizzazione, approvato con Determinazione dirigenziale n. 69 del 17.9.2012 del Comune di

Guidonia Montecelio, per il quale è in corso la Conferenza dei servizi, ai sensi del quarto comma dell'art. 242 T.V. Ambiente, per la verifica degli esiti della caratterizzazione e procedure consequenziali a seguito dei risultati di detto Piano pervenuti tra dicembre 2013 e gennaio 2014; - che, consentire l'ulteriore abbancamento di rifiuto seppur trattato, non proveniente però da raccolta differenziata, contrasterebbe con gli indirizzi normativi e regionali in ordine alla riduzione della quantità di rifiuti e al riciclo di materiale correttamente separato; - che, infatti, l'art. 7 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 ribadisce che possono essere collocati in discarica i rifiuti dopo trattamento ad eccezione di quei rifiuti "il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente"; - che, la Circolare ministeriale del 6.8.2013 precisa "sulla natura equipollente della "raccolta differenziata spinta" al trattamento (di cui alla precedente lettera b), le disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla circolare, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull 'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limitifissati dalla normativa vigente"; - che, così argomentando la Circolare ministeriale, facendo diretta applicazione dei principi di cui al D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. 152/2006, in ordine alla selezione, riciclo e riduzione dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica, stabilisce che sono sistemi di gestione dei rifiuti tra loro interconnessi e imprescindibili la raccolta differenziata spinta (separazione, riciclo e riduzione della quantità dei rifiuti) ed il trattatnei1to secondo la normativa vigente della frazione indifferenziata residua, così da depositare in discarica un quantitativo estremamente minore di rifiuto; PRESO ATTO, pertanto, - che, l'invaso attualmente autorizzato con l'aia BOS 26/2009 è da considerarsi esaurito e comunque non più capiente per un quantitativo di rifiuto trattato e non proveniente da una gestione della raccolta che non sia differenziata e quindi produttiva di una frazione indifferenziata assai minore; - che, comunque, non tutti i Comuni del bacino di riferimento della discarica in questione hanno adottato una raccolta differenziata 'porta a porta' rilevante determinando uno squilibrio nell' eventuale produzione dei rifiuti in termini quantitativi da abbancare, anche dopo adeguato trattamento, presso l'impianto de l'inviolata, e ciò in particolare modo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti; - che, comunque, ricorrono gravi motivi, anche solo sotto un profilo cautelare e precauzionale, in ordine all'interferenza degli esiti del piano di caratterizzazione e dell'eventuale analisi di rischio propedeutica alla messa in sicurezza del sito della discarica o della sua bonifica, superato il periodo di vigenza dell'ordinanza della Regione Lazio del 12 agosto 2013; TENUTO CONTO, - che la Società COLAR! ha in corso i lavori di realizzazione dell'impianto TMB, autorizzato con Decreto Commissariale n. 93 del 16.10.2007 ed AIA n. C1869 del 2 agosto 2010; - che, è in corso presso la Regione Lazio la Conferenza dei Servizi per la valutazione d'impatto ambientale della richiesta di apertura di un invaso a servizio esclusivo del TMB; - che, il presente provvedimento non ha necessità di avere i pareri tecnici di cui all'art. 191 T.D. Ambiente; -l'art. 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; VISTI

-l'art. 12, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36; -l'art. SO, comma S, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; - le nonne, legislative e regolamentari, richiamate in premessa e quelle a cui fanno riferimento, nessuna esclusa; - lo Statuto del Comune di Guidonia Montecelio; Tutto ciò premesso e ritenuto, per i motivi suddetti, ORDINA 1. la chiusura della discarica in località Inviolata, nel Comune di Guidonia Montecelio, di proprietà della società Eco Italia 87 S.r.l., con sede legale in Roma, Via dell'esperanto 87, da considerarsi esaurita nella sua capacità ricettiva autorizzata e, in via cautelare e precauzionale, per evitare ulteriori danni all'ambiente e alla salute; 2. ad Eco Italia 87 S.r.l. l'avvio della procedura di chiusura e gestione post operativa della discarica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e seguenti del D. Lgs. 36/2003. 3. FA DIVIETO 4. a chiunque di conferire comunque rifiuti nel sito della discarica de l'inviolata, nel Comune di Guidonia Montecelio, a far data dal giorno 13/02/2014. \ La presente Ordinanza, per gli adempimenti di Legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei i Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Prefetto di Roma Dott. Giuseppe Pecoraro, al Presidente della Regione Lazio Ono Nicola Zingaretti, alla Provincia di Roma nelle persone del Commissario Straordinario dott. Riccardo Carpino e al Sub Commissario Ambiente dott.ssa Clara Vaccaro all'arpa Lazio Sez. Roma, ai Comuni del bacino di riferimento precedentemente autorizzati a conferire i rifiuti presso la discarica dell'inviolata, alla Eco Italia 87 S.r.l.. E' trasmessa, altresì, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale e al Servizio Tecnico al fine di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento. Avverso la presente ordìnanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza sarà pubblicata sull' Albo Pretorio del Comune di Guidonia Montecelio. Guidonia Montecelio, dalla sede Municipale, 12 febbraio 2014