AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)
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- Lamberto Deluca
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1 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) D.G.R. n del 18/04/2016: indirizzi regionali per l attuazione delle disposizioni normative in materia di Relazione di Riferimento (RdR) Stefania Mallus REGIONE LOMBARDIA DG AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE Struttura Autorizzazioni e Rischi industriali
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMUNITARIA E NAZIONALE Direttiva 2010/75/UE (Dir. IED) Capo I Disposizioni Comuni art. 3 Definizioni par. 19 «relazione di riferimento»: informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti. Capo II Disposizioni per le attività elencate nell allegato 1 (A.I.A.) - Art. 22 Chiusura del sito par. 2: quando l attività comporta l utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell installazione, il gestore elabora e trasmette all AC una relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell installazione o prima dell aggiornamento dell autorizzazione rilasciata per l installazione ( ). Relazione di riferimento => strumento per raffronto in termini quantitativi con lo stato di contaminazione al momento della cessazione definitiva dell attività e quindi valutare se l installazione ha provocato un inquinamento significativo con sostanze pericolose pertinenti 2
3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMUNITARIA E NAZIONALE Comunicazione della CE «Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (GUUE del ) Fornisce indicazioni su come: determinare se occorre o meno elaborare la RdR elaborare la RdR D.LGS. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE ( )» con cui sono state apportate diverse e sostanziali modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 relativa alle Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.), tra cui l introduzione dell obbligo (art. 29-ter, comma 1, lett. m) di presentare, nell ambito dell istanza di A.I.A., per le attività che comportano l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. 3
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMUNITARIA E NAZIONALE D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 (G.U. S.G. n. 4 del ) Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" installazioni soggette ad AIA statale: obbligo di presentazione (esclusi solo gli impianti di combustione > 300 MWt alimentati a metano) [art. 3, c. 1] della RdR e tempistiche per la relativa presentazione [art. 4] all AC installazioni soggette ad AIA regionale: obbligo di eseguire la procedura di verifica della sussistenza dell obbligo di presentazione della RdR di cui all allegato 1 al DM èart. 3, c. 2] contenuti minimi della Relazione di Riferimento Allegato 2 criteri per l acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con rifermento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti Allegato 3 4
5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMUNITARIA E NAZIONALE Circolari del MATTM n del e n del Forniscono, tra l altro, indicazioni applicative in merito all attuazione del D.M. 272/2014: la validazione della RdR non costituisce parte integrante dell A.I.A., né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell A.I.A.; resta ferma la competenza di ogni singola AC di organizzare le tempistiche di presentazione della verifica, ex art. 3, c. 2, del D.M. 272/2014, e della RdR (ove dovuta) secondo le proprie specifiche esigenze e carichi di lavoro; Esclusioni => impianti di gestione rifiuti e allevamenti zootecnici => obblighi connessi alla RdR vanno riferiti ESCLUSIVAMENTE alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito e NON, rispettivamente, alla presenza di rifiuti e alla gestione delle deiezioni. 5
6 INSTALLAZIONI A.I.A. IN REGIONE LOMBARDIA Attività AIA N. installazioni 1 - attività energetiche 44 2,43% 2 - produzione e trasformazione metalli 3 - industria dei prodotti minerali industria chimica ,60% 21,07% 8,66% 2,26% 5 gestione dei rifiuti 277 9,71% 15,28% 6 - altre attività (escluse le zootecniche) attività zootecniche 736 TOTALE INSTALLAZIONI attività energetiche 2 - produzione e trasformazione metalli 3 - industria dei prodotti minerali 4 - industria chimica 5 -gestione dei rifiuti 6 - altre attività (escluse le zootecniche) attività zootecniche 6
7 INDIRIZZI DI REGIONE LOMBARDIA D.G.R. n del 18 aprile 2016 «Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Indirizzi per l applicazione del D.M. n. 272 del Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n » Allegato 1- Indicazioni per la presentazione degli esiti della procedura di verifica di cui all articolo 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) di cui all articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; riporta: I. modalità di trasmissione e validazione degli esiti della procedura di verifica di cui all art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento. Allegato 2 - Indicazioni per la predisposizione della verifica di sussistenza dell obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014); 7
8 INDIRIZZI DI REGIONE LOMBARDIA DGR 5065/2016 ALLEGATO 1 I. modalità di trasmissione e validazione degli esiti della procedura di verifica di cui all art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) Procedura di verifica Relazione di Riferimento elaborata dal Gestore secondo allegato 1 al DM 272/2014 e allegato 2 alla DGR 5065/2016 trasmessa all AC ed al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Lombardia valutata da ARPA in sede di controllo ordinario sulla base delle osservazioni di ARPA, AC può richiedere trasmissione di verifica integrata e/o modificata oppure la RdR se ne riscontra la necessità ove dovuta, è redatta dal Gestore secondo il DM 272/2014 trasmessa all AC e, per conoscenza, ad ARPA Dipartimento C. validata dall AC la validazione non è elemento necessario alla chiusura di procedimenti in corso e gli esiti di tale attività possono essere o integrati nell AIA in fase di rilascio o essere comunicati separatamente 8
9 INDIRIZZI DI REGIONE LOMBARDIA DGR 5065/2016 ALLEGATO 1 II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) Indicazioni generali: se la presentazione della verifica e/o della RdR è prescritta in AIA già rilasciate, detta documentazione deve essere trasmessa secondo la tempistica fissata nell AIA medesima, salvo eventuali proroghe da richiedere all AC; l attività di validazione della RdR può essere svolta parallelamente all attività istruttoria per il rilascio o l aggiornamento dell AIA, pertanto la relativa richiesta o la richiesta di approfondimenti e/o integrazioni non giustificano una sospensione dell attività istruttoria; per casistiche non contemplate nell allegato 1 alla DGR 5065/2016, le AACC richiederanno direttamente ai Gestori la presentazione della documentazione di cui al DM 272/2014 prevedendo i tempi tecnici individuati nello stesso DM (3 e 12 mesi dalla richiesta, rispettivamente, per la verifica ex art. 3 comma 2, e per la RdR, ove dovuta); 9
10 INDIRIZZI DI REGIONE LOMBARDIA DGR 5065/2016 ALLEGATO 1 II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) a) Procedimenti avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013 Procedura di verifica: nei tempi previsti nell AIA rilasciata o comunque entro 3 mesi dall emanazione della DGR 5065/2016 Relazione di Riferimento (ove dovuta): nei tempi previsti nell AIA rilasciata o comunque : entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica che ne indica l obbligo entro 9 mesi dalla comunicazione dell AC in esito all esame della verifica effettuato da ARPA in sede di controllo b) Procedimenti in corso: Procedura di verifica: prima della chiusura del procedimento, per iniziativa volontaria del Gestore, oppure entro il termine di 3 mesi, stabilito dall AC con il rilascio o l aggiornamento dell atto. Relazione di Riferimento (ove dovuta): entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica che ne indica l obbligo entro 9 mesi dalla comunicazione dell AC in esito all esame della verifica effettuato da ARPA in sede di controllo 10
11 INDIRIZZI DI REGIONE LOMBARDIA DGR 5065/2016 ALLEGATO 1 II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) c) Nuove installazioni e modifiche sostanziali Procedura di verifica: se la procedura non indica l obbligo di presentare la RdR, contestualmente alla domanda di primo rilascio di AIA o di modifica sostanziale Relazione di Riferimento se dovuta in esito alla procedura di verifica: contestualmente alla domanda di primo rilascio di AIA e, in ogni caso, prima della messa in esercizio dell'installazione, oppure entro 9 mesi, dalla comunicazione dell AC in esito all esame della verifica effettuato da ARPA in sede di controllo. d) Procedimenti conclusi prima dell entrata in vigore della IED ( ) Procedura di verifica: contestualmente alla presentazione dell istanza del primo riesame o modifica sostanziale Relazione di Riferimento (se dovuta): entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica che ne indica l obbligo entro 9 mesi, dalla comunicazione dell AC in esito all esame della verifica effettuato da ARPA in sede di controllo. 11
12 INDIRIZZI DI REGIONE LOMBARDIA DGR 5065/2016 ALLEGATO 1 III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento. Si confermano le indicazioni al punto 12 della Circolare del MATTM n del per attività di gestione rifiuti e allevamenti zootecnici. Ove la RdR sia dovuta resta l opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei centri di pericolo di cui al punto 10, dell allegato 2, del DM 272/2014, e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza dei rifiuti. Nei casi in cui la verifica e la RdR siano state prescritte nelle A.I.A. rilasciate ad attività delle categorie 5 o 6.6 dell allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs 152/06, il Gestore, nei tempi previsti dall atto, dovrà presentare la documentazione richiesta o motivare l esclusione dagli obblighi connessi alla relazione di riferimento. 12
13 Per approfondimenti Siti web consultabili
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