Applicazione delle Conclusioni BAT e revisione dell AIA
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- Giorgiana Romano
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1 Direttiva IED /75/UE Applicazione delle Conclusioni BAT e revisione dell AIA Milano, 9 maggio 2012
2 Conclusioni sulle BAT per la produzione di acciaio
3 IRON AND STEEL BREF
4 DIRETTIVA IED Dir. 2010/75/UE ART 15.3 L autorità competente fissa valori limite di emissione [ELV] che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili [BAT-AEL] indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all articolo 13, paragrafo 5, attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Detti valori limite di emissione sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento. Quando si applica la lettera b), l autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5 DIRETTIVA IED Dir. 2010/75/UE ART Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell articolo 13, paragrafo 5, relative all attività principale di un installazione, l autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all installazione e adottate ai sensi dell articolo 13, paragrafo 5, da quando l autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.
6 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA IED La Direttiva IED 2010/75/UE non è stata ancora recepita in Italia. Scadenza per recepimento: 7 gennaio 2013 Scadenza per applicazione agli impianti esistenti: 7 gennaio 2014
7 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA IED Circolare del Ministero Ambiente del 29 marzo 2012 indirizzata alle Regioni
8 D.Lgs 152/06 parte II Rinnovo e riesame AIA Le procedure di rinnovo e riesame dell AIA, in base alla normativa attualmente vigente sono disciplinate dall art 29-octies della parte II del DLgs 152/06 ART 29octies - RINNOVO 1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione. Con Delibera di Giunta regionale n del 2/2/2012 la Regione Lombardia ha recentemente approvato le Procedure e modalità di rinnovo e i criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell Autorizzazione Integrata Ambientale
9 D.Lgs 152/06 parte II Rinnovo e riesame AIA ART 29octies - RIESAME [.] Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
10 Conclusioni BAT : esempi di BAT E BAT-AEL Emissioni in aria 87. Ai fini delle BAT per i processi con forni elettrici ad arco occorre prevenire le emissioni di mercurio evitando per quanto possibile le materie prime e le materie ausiliarie contenenti mercurio (cfr. BAT 6 e 7). 88. Ai fini delle BAT per la depolverazione primaria e secondaria dei forni elettrici ad arco (ivi compresi il preriscaldamento dei rottami, il caricamento, la fusione, lo spillaggio, il trattamento in forni a siviera e la metallurgia secondaria) occorre garantire un'estrazione efficiente delle emissioni di polveri provenienti da tutte le fonti mediante l'utilizzo di una delle tecniche di seguito indicate e prevedere la successiva depolverazione mediante un filtro a manica: I. combinazione di captazione diretta dei fumi (4 o 2 foro) e sistemi di cappe II. III. sistemi di captazione diretta dei fumi e sistemi di dog-house captazione diretta dei gas e sistema di aspirazione totale applicato all edificio (i forni elettrici ad arco a bassa capacità possono non richiedere la captazione diretta dei fumi per ottenere la stessa efficienza di captazione). L'efficienza media complessiva di aspirazione delle polveri associata alle BAT è > 98 %. Il livello di emissione associato alle BAT per le polveri è < 5 mg/nm 3, determinato come valore medio giornaliero. Il livello di emissione associato alle BAT per il mercurio è < 0,05 mg/nm3, determinato come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di quattro ore).
11 Conclusioni BAT : esempi di BAT E BAT-AEL Emissioni in aria 89. Ai fini delle BAT per la depolverazione primaria e secondaria dei forni elettrici ad arco (ivi compresi il preriscaldamento dei rottami, il caricamento, la fusione, lo spillaggio, il trattamento forni a siviera e la metallurgia secondaria) occorre prevenire e ridurre le emissioni di policloro-dibenzodiossine/policloro-dibenzo-furani (PCDD/F) e di policlorobifenili (PCB) evitando per quanto possibile materie prime contenenti PCDD/F e PCB o i loro precursori (cfr. BAT 6 e 7) e utilizzando una delle seguenti tecniche o una loro combinazione, unitamente a un adeguato sistema di rimozione delle polveri: I. appropriata postcombustione II. appropriato raffreddamento rapido (rapid quenching) III. iniezione di agenti di adsorbimento adeguati nel collettore prima della depolverazione. Il livello di emissione associato alle BAT per i policloro-dibenzo-diossine/poli-clorodibenzo-furani (PCDD/F) è < 0,1 ng I-TEQ/Nm 3, sulla base di un campione casuale prelevato in un arco di tempo di 6-8 ore in condizioni stabili. In alcuni casi, il livello di emissione associato alle BAT può essere raggiunto soltanto con misure primarie. Applicabilità delle BAT I Per valutare l'applicabilità negli impianti esistenti, devono essere prese in considerazione condizioni come lo spazio disponibile, il sistema di condotte per i gas di scarico ecc.
12 Conclusioni BAT: esempi di BAT e BAT-AEL Emissioni in aria 90. Ai fini delle BAT per il trattamento in sito delle scorie occorre ridurre le emissioni di polveri mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: I. captazione efficiente dal frantumatore delle scorie e dai dispositivi di vagliatura con successiva pulizia dei gas di scarico, se pertinente II. trasporto di scorie non trattate mediante caricatrici meccaniche III. captazione o inumidimento dei punti di trasferimento del nastro trasportatore per il materiale frantumato IV. inumidimento dei cumuli di deposito di scorie V. uso di acqua nebulizzata quando si carica materiale frantumato. Il livello di emissione associato alle BAT per le polveri in caso di utilizzo delle BAT I è < mg/nm 3, determinato come media nel periodo di campionamento (misura discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).
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