Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 205 04.11.2016 Sisma: le misure straordinarie in favore di imprese e lavoratori I dipendenti di aziende operanti in uno dei Comuni interessati dal sisma hanno diritto a 4 mesi di integrazione salariale massima entro la data del 31.12.2016 Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie Il 18 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 189/2016 che ha previsto nuovi Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il decreto in questione affronta tutte le problematiche relative all'evento, da quelle della ricostruzione, a quelle sociali, ambientali, istituzionali, economiche e fiscali. In particolare, gli articoli di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono: l'articolo 45 (Sostegno al reddito dei lavoratori); e l'articolo 48 (Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di sospensione di termini amministrativi). Premessa Sospensione dei termini per tutte le scadenze relative agli adempimenti amministrativi e contributivi in materia lavoristica e previdenziale; interventi di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali; misure specifiche a favore dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi; sussidi di natura sociale per le persone che non rientrano in queste categorie. 1

Queste le misure dedicate al mondo del lavoro pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, contenente il pacchetto di interventi urgenti varati dal Governo in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO Articolo 45 Articolo 48 Sostegno al reddito dei lavoratori Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di sospensione di termini amministrativi Sostegno al reddito dei lavoratori Al comma 1 dell art. 45 si prevede la concessione di un indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi, a decorrere dal 24 agosto 2016, fino al massimo, alla data del 31 dicembre 2016: 1. in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni interessati dal sisma e per i quali non siano applicabili le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 2. coloro che siano impossibilitati a recarsi al lavoro perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi colpiti da infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. L'indennità di cui al punto 1 è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Mentre per i lavoratori di cui al punto 2, l indennità è riconosciuta ai lavoratori per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di 30 giornate di retribuzione. 2

Indennità di integrazione salariale Durata: 4 mesi max Arco temporale: 24.08.2016 31.12.2016 È necessario che non siano applicabili le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni interessati dal sisma. Impossibilitati a recarsi al lavoro perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi colpiti da infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I CO.CO.CO. Si riconosce inoltre un'ulteriore indennità una tantum pari a 5.000 euro in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni coinvolti dal sisma. Indennità una tantum Importo pari a 5.000 euro È necessario che questi ultimi abbiano sospeso l attività a causa del sisma del 24 agosto 2016 Collaboratori coordinati e continuativi. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale. Lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza. 3

Le indennità appena illustrate sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'inps, a cui è affidato il compito di monitoraggio delle risorse finanziarie. SEMPLIFICAZIONI CIGO E CIGS Ai Commi 6, 7 e 8 sono previste ancora misure di semplificazione degli adempimenti richiesti ai datori di lavoro per la presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in conseguenza dell'evento sismico. In particolare: i datori di lavoro che presentino domanda di CIGO e CIGS, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti; i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive; è concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016. Proroga e sospensione dei versamenti tributari e contributivi All art. 48 del Decreto in questione, si prevede innanzitutto la sospensione fino al 31 dicembre 2016: dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni; 4

del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa; del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'irap, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; del pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla Legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice; del pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare 5

coinvolti negli eventi del sisma; dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i.): i sussidi occasionali; le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni colpiti dal sisma sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. Altri interventi riguardano: la possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2017, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi; la non applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro nei confronti sia dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni interessati dal sisma; esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre 2016. Riferimenti normativi Artt. 45 e 46 del D.L. n. 189/2016; Art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; Art. 9 del Dpr 7 dicembre 1995, n. 581; Legge 25 gennaio 1994, n. 70; 6

Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993; Legge 14 agosto 1971, n. 817; Art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i. - Riproduzione riservata - 7