Oggetto: CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
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- Dario Pisani
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1 - Alle Segreterie camere del Lavoro di categoria regionali - Alle Resp. Politiche di genere Napoli, 20 aprile 2016 Oggetto: CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE Care compagne e cari compagni, lo scorso venerdì è stata emanata dall INPS la circolare n.65 Congedo per le donne vittime di violenza di genere in applicazione del d.lgs n.80 del 15 giugno Il provvedimento arriva - nonostante la continua e costante azione di pressing esercitata dalla Confederazione -, con un colpevole ritardo di quasi un anno chiarendo finalmente l ambito di applicazione, le modalità di fruizione e le caratteristiche dell indennizzo del congedo. Di seguito troverete una scheda sintetica relativa ai contenuti della circolare (applicazione, requisiti, finanziamento, termini). Certi della vostra attenzione, approfittiamo dell occasione per invitarvi a comunicarci il nominativo e i relativi contatti del/la referente per la vostra struttura alle politiche di genere in vista di una prossima riunione sul tema. A tal fine vi comunicheremo, appena possibile, la data di suddetto incontro. Fraterni saluti, G. Spadaro M. Aprea
2 CIRCOLARE INPS N.65 del 15 aprile 2016 SCHEDA SINTETICA 1. La circolare si riferisce alle lavoratrici del settore privato (sia per il pagamento delle indennità che per gli aspetti legati alla contribuzione figurativa) incluse coloro per le quali non è prevista l assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall INPS. Per le lavoratrici del settore pubblico l indennità è corrisposta dall amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per trattamenti di maternità le istruzioni riportate nella circolare si riferiscono alla copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti. Le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione del rapporto ma non alla corresponsione di un indennità. Esclusione: - Il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. - Requisiti: - Il rapporto di lavoro dev essere in corso con obbligo di prestazione lavorativa (il congedo è fruibile in vece delle giornate lavorative) - Le aspiranti beneficiarie devono essere inserite in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n Durata - Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate lavorative. - Il congedo non è indennizzabile né fruibile nei giorni di mancata prestazione o sospensione, né nelle pause contrattuali o in caso di aspettativa.
3 - Nei rapporti a tempo determinato o in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro - I tre mesi (fruibili su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dal relativo CCNL) possono essere usufruiti nell arco di tre anni (decorrenti a partire dall inizio del percorso di protezione certificato). - La modalità oraria è fruibile per un numero di ore pari alla metà dell orario medio giornaliero. - Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto ad un indennità giornaliera pari al 100% dell ultima retribuzione (calcate tenendo conto esclusivamente delle voci fisse continuative). - In caso di fruizione oraria l indennità corrisposta sarà pari alla metà dell indennità giornaliera Modalità di pagamento - La modalità di pagamento è realizzata secondo le regole previste per il trattamento di indennità in caso di maternità con pagamento anticipato da parte del datore di lavoro e pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione). Adempimenti della lavoratrice Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice è tenuta: - a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell inizio del congedo, salvo in casi di oggettiva impossibilità; - ad indicare al datore di lavoro l inizio e la fine del periodo di congedo; - a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione. Per consentire all Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a: - presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell astensione). Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.
4 La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell Istituto al seguente percorso: >modulistica > digitare nel campo ricerca modulo il seguente codice: SR165 Nella domanda la lavoratrice indica il periodo di congedo richiesto. Si ribadisce che se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi), il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di prevista attività lavorativa. Finanziamento della misura La spesa relativa al congedo per le vittime di violenza i genere, introdotto dall art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, rientra negli oneri finanziati mediante riduzione del fondo di cui all art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall applicazione dell articolo di legge in oggetto, sono valutati, per l anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015). Per gli anni successivi, anche l applicazione di questo nuovo congedo è assicurato mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall art. 43, comma 2, del decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si riporta testualmente: i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all articolo 27 del predetto decreto legislativo. All onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l anno 2016, 125 milioni di euro per l anno 2017, 128 milioni di euro per l anno 2018, 130 milioni di euro per l anno 2019, 133 milioni di euro per l anno 2020, 136 milioni di euro per l anno 2021, 138 milioni di euro per l anno 2022, 141 milioni di euro per l anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. L art. 27 del decreto n. 80/2015 prevede infine la clausola di salvaguardia in forza della quale il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto stesso; nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 26, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
5 sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli.
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