IL CONGEDO DI PATERNITÀ E IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE
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- Antonietta Palmisano
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1 IL CONGEDO DI PATERNITÀ E IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE Sommario IL CONGEDO DI PATERNITÀ... 1 CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE... 3 Anni e Anno IL CONGEDO DI PATERNITÀ Aggiornato alla Circ. Inps n. 16 del 04 febbraio 2008 É disciplinato dall art. 28 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 rubricato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L art. 28 stabilisce che: 1 Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'inps, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. Durante i periodi di congedo di paternità, il lavoratore ha diritto a percepire un indennità economica pari all 80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. 1
2 Come previsto, tra l altro, dall art del D. Lgs. n. 151 del 2001, richiamato dall art. 29 del medesimo D. Lgs. n. 151 del 2001, i periodi di congedo di paternità devono essere: - computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie; - considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti al lavoratore ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di paternità. Congedo di paternità in caso di adozione e affidamento La modifica al comma 2 dell art. 31 del D. Lgs. n. 151 del 2001, operata dall art. 6 del D. Lgs. n. 80 del 2015, in materia di congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento ha così delineato la materia: 1. Il congedo di cui all art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all art. 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore. Come specificato alla pagina web dell INPS aggiornata all 8 giugno 2017, il congedo di paternità è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino. Il congedo di paternità spetta in caso di: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ) 1 L art. 22 del D. Lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che: 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. 3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. 4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. 5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. 6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. 7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale 2
3 In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma. Ex comma 1 bis all art. 28 del D. lgs. n. 151 del 2001, il legislatore ha previsto che, nei casi indicati dall art. 28 comma 1 (morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del figlio), il padre lavoratore dipendente possa fruire del congedo di paternità anche in caso di madre lavoratrice autonoma avente diritto all'indennita' di cui all'articolo 66. Questa disposizione non costituisce di fatto una novità sostanziale in quanto, in attuazione della sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, il lavoratore dipendente ha già diritto a fruire del congedo di paternità nei casi di morte della madre, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo ex art. 28 T.U., a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice o non lavoratrice Il congedo di paternità non va confuso con il congedo obbligatorio e con il congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente di seguito indicato. CONGEDO OBBLIGATORIO E CONGEDO FACOLTATIVO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE Aggiornato al Messaggio Inps n del 10 aprile 2017 Anni e 2016 La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio , le misure a sostegno della genitorialità, prorogate anche per l anno 2016 dalla legge n. 208 del (legge di stabilità per il 2016) e di seguito riportate: Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, deve astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni, fruibili anche disgiuntamente. Tale diritto spetta solo per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell anno Per gli eventi avvenuti prima di tale data, sussiste l obbligo di astensione soltanto per un giorno. Il diritto del padre lavoratore si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere 2 L art. 1 comma 205 della L. n. 208 del 28 dicembre n stabilisce che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3
4 fruito dallo stesso anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo. Come evidenziato dalla Circ. INPS n. 40 del 14 marzo 2013, al punto 2.2, la fruizione da parte del padre lavoratore dipendente del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione in relazione al periodo di astensione. Il dettato normativo specifica la Circ. INPS n. 40 del 14 marzo 2013 sopra richiamata - configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall attività lavorativa. Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. La Circ. INPS n. 40 del 14 marzo 2013 precisa, inoltre che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni). Il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. Si consideri che la normativa relativa al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo si applica anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. Anno 2017 Normativa di riferimento. L art. 1 comma 354 della L. n. 232 dell 11 Dicembre 2016 proroga anche per il 2017 l'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n Durata. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 2 giorni per l'anno 2017, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio Si ricorda che il congedo facoltativo non è stato prorogato per l'anno Pertanto potrà essere fruito esclusivamente per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti fino al 31 dicembre A tal proposito l Inps, con messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, specifica quanto segue: Ai sensi di quanto disposto dall art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017) si rappresenta che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell anno solare Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. 4
5 Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all Istituto. In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n del 18 aprile Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell Istituto. A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all Istituto e, per tutto l anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare INPS n.40/2013. Inoltre con messaggio n del 10 aprile 2017 rubricato Chiarimenti in merito al messaggio Hermes n. 828/2017 relativo al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, l Inps chiarisce che: A seguito della pubblicazione del Messaggio Hermes n. 828 del 24 febbraio u.s. in tema di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla possibilità di fruire del congedo facoltativo nell anno A tal proposito si rappresenta che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell anno Si precisa pertanto che la disposizione contenuta nel messaggio 828/2017, relativa all impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l'art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016). 5
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