Valdagno, 27 giugno 2008 AFFIDAMENTO E ADOZIONE. Permessi e congedi, normativa fiscale e assistenziale

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1 Valdagno, 27 giugno 2008 AFFIDAMENTO E ADOZIONE Permessi e congedi, normativa fiscale e assistenziale

2 I) CONGEDI DÌ MATERNITA E PARENTALI PER I GENITORI NATURALI D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità A) CONGEDO DI MATERNITA (astensione obbligatoria) Astensione anticipata Art.17 astensione ordinaria Art.16 astensione flessibile art.20 parto prematuro art.16 trattamento art.22 trattamento art.25 Per motivi di salute della lavoratrice o rischi inerenti l ambiente di lavoro o per lavorazioni pericolose, faticose e insalubri; (trattamento pari all 80% della retribuzione, a carico INPS); Assenza dal lavoro nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi; Facoltà delle lavoratrici di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e nei quattro mesi successivi se: vi è il parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico di fabbrica; non è un lavoro a rischio, tra quelli previsti da apposito decreto; I giorni di assenza non goduti prima del parto, sono aggiunti dopo il parto (in modo che la durata sia sempre di 5 mesi); L indennità giornaliera è pari all 80% della retribuzione, a carico INPS (calcolata come si calcola la malattia); Contribuzione figurativa, senza alcun vincolo di anzianità contributiva pregressa B) CONGEDO DI PATERNITA (astensione obbligatoria post partum del padre) Astensione obbligatoria post partum Art. 28 art.29 trattamento art.30 Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per astensione obbligatoria relativa ai 3 mesi successivi al parto in caso: 1. di morte o di grave infermità della madre; 1. di abbandono; 2. di affidamento esclusivo del bambino al padre; L indennità giornaliera è pari all 80% della retribuzione, a carico INPS; Contribuzione figurativa, senza alcun vincolo di anzianità contributiva pregressa; a cura di G. Ponzio 2

3 C) CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa della madre o del padre) Astensione facoltativa Art.32 Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 11 mesi, così ripartito tra di loro: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sette mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto (spetta al padre anche se la moglie è casalinga o in congedo per maternità); art.34 Va dato un periodo di preavviso al datore di lavoro non inferiore a 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità A) 6 mesi entro i 3 anni: per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità a carico INPS pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; B) oltre i 6 mesi o oltre i 3 anni: per i periodi di congedo parentale richiesti: - oltre i sei mesi (entro il terzo anno di vita del bambino) - o oltre il 3 anno di vita del bambino è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (2007: ,75) a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; Art.35 I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. A) 6 mesi entro i 3 anni: contribuzione figurativa piena; B) oltre i 6 mesi o oltre i 3 anni: contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria); a cura di G. Ponzio 3

4 Riposi giornalieri della madre Art. 39 Riposi giornalieri del padre Art. 40 Riposi per parti plurimi Art. 41 Art. 43 Art. 44 D) RIPOSI E PERMESSI (permessi per allattamento) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due ore di riposo giornaliere, anche cumulabili. Le ore di riposo sono una sola quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ma comunque lavoratrice); d) in caso di morte o di grave infermità della madre. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. è dovuta un'indennità, a carico INPS, pari all'intero ammontare della retribuzione; l'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata poi a conguaglio con i contributi dovuti; i periodi di riposo sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia; contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria); Congedo per la malattia del figlio Art. 47 Art. 48 Art. 49 E) CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO (permessi per malattia del bambino) Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, senza limiti di durata (diritto pieno per entrambi i genitori, è sufficiente presentare una autocertificazione attestante che l altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo). Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore). La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto. I permessi non sono indennizzati; sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia fino al terzo anno di vita del bambino: contribuzione figurativa piena; successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno: contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria); a cura di G. Ponzio 4

5 II) CONGEDI DÌ MATERNITA, PATERNITA E PARENTALI IN CASO DI ADOZIONI E AFFIDAMENTI A) ISTITUTI MODIFICATI DALLA L.244/2007 RICHIEDENTE DURATA Congedo maternità o paternità La lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore Cinque mesi, da fruire nei primi cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia (adozione nazionale) o anche durante il periodo di soggiorno all'estero precedente l'ingresso del minore in Italia (adozione internazionale); tre mesi, da utilizzare nei primi cinque mesi dall'affidamento del minore. Madre: non superiore a sei mesi; padre (anche se la madre non è lavoratrice): non superiore a sette mesi; Congedo parentale Ciascun genitore, per ogni minore adottato o affidato in caso di fruizione da parte di entrambi i genitori, il periodo massimo complessivo non può superare gli 11 mesi; da fruire entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età. B) ISTITUTI CHE N SO CAMBIATI RICHIEDENTE DURATA Riposi giornalieri Malattie del minore Due ore di riposo (una se l'orario giornaliero è inferiore Madre oppure padre quando alle sei ore) durante il primo anno dall'ingresso del l'affido sia esclusivo o la madre minore in famiglia in famiglia (articolo 39 del Dlgs non sia lavoratrice dipendente 151/2001). o, pur essendolo, non si I riposi spettano in misura doppia se i minori adottati o avvalga dei permessi. affidati sono due o più. Entrambi i genitori, alternativamente I congedi per la malattia del figlio spettano anche in caso di adozione e affidamento (articolo 50 del Dlgs 151/2001), per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio adottivo o affidato d'età non superiore a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno d'età spettano a ciascun genitore, alternativamente, cinque giorni lavorativi all'anno, con l'avvertenza che, se all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il bambino ha un'età compresa fra i sei e i 12 anni, questo congedo può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. a cura di G. Ponzio 5

6 III) CONFRONTO NUOVA E VECCHIA DISCIPLINA CONGEDI DÌ MATERNITA, PATERNITA E PARENTALI IN CASO DI ADOZIONI E AFFIDAMENTI Durata: 5 mesi A) CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONI/AFFIDAMENTI Nuova disciplina (dal ) ADOZIONE Durata: 3 mesi Vecchia disciplina Età del minore: fino a 18 anni Età del minore: fino a 6 anni (adozione nazionale),a 18 (adozione internazionale) Termine di fruizione: Adozione nazionale : entro 5 mesi successivi all'ingresso in famiglia Termine di fruizione: Adozione nazionale/internazionale: entro 3 mesi successivi all'ingresso Adozione internazionale : entro 5 mesi Adozione internazionale: congedo non retribuito successivi all'ingresso in Italia ovvero durante il durante il periodo di permanenza all'estero periodo di permanenza all'estero necessario per necessario per la pratica di adozione la pratica di adozione (periodo che deve essere certificato dall'ente autorizzato a curare l'adozione). Per tale periodo, può essere fruito un congedo non retribuito nel caso in cui la lavoratrice decide di fruire del congedo di maternità interamente dopo l'ingresso del minore in Italia Durata: 3 mesi Età del minore: fino a 18 anni Termine di fruizione: Affidamento nazionale/internazionale : entro i 5 mesi successivi all'ingresso AFFIDAMENTO Durata : 3 mesi Età del minore: fino a 6 anni o fino a 18 anni in caso di affidamento preadottivo internazionale Termine di fruizione: Affidamento nazionale/internazionale : entro i 3 mesi successivi all'ingresso B) CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONI/AFFIDAMENTI Nuova disciplina (dal ) Età del minore: fino a 18 anni Vecchia disciplina ADOZIONE (NAZIONALE, INTERNAZIONALE) e AFFIDAMENTO Età del minore: fino a 12 anni Termine di fruizione: entro 8 anni dall'ingresso Termine di fruizione: entro 3 anni dall'ingresso in in famiglia (mentre l'indennità è corrisposta, max famiglia (indennità corrisposta, max per 6 mesi tra per 6 mesi tra i 2 genitori, indipendentemente i 2 genitori, indipendentemente dalle condizioni dalle condizioni reddituali, solo nei primi tre anni reddituali, solo fino al compimento dei 6 anni di dall'ingresso del minore nel nucleo familiare) età del bambino adottato/affidato) a cura di G. Ponzio 6

7 IV) TABELLA RIASSUNTIVA DIRITTI CONTRIBUTIVI NEI CONGEDI DÌ MATERNITA, PATERNITA E PARENTALI Tipo di assenza Contributi figurativi Riscatti Versamenti volontari Congedo maternità/paternità in caso di adozione (5 mesi) SI (calcolati su retribuzione effettiva) Congedo maternità/paternità SI (calcolati su in caso di affido (non retribuzione effettiva) preadottivo) (3 mesi) Congedo parentale (6 mesi tra i due genitori) entro 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia SI (calcolati su retribuzione effettiva) Congedo parentale (oltre i 6 mesi tra i due genitori) entro 8 SI (calcolati sul 200% anni dall'ingresso del minore dell'assegno sociale) in famiglia SI SI V) DISCIPLINA FISCALE ED ASSISTENZIALE 1. DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (ART. 12 TUIR) Per ciò che attiene le detrazioni d imposta per figli a carico, i figli adottivi e in affidamento sono equiparati a tutti gli effetti ai figli naturali. Infatti si considerano figli a carico, se non hanno redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età). 2. ONERI DEDUCIBILI (ART. 10 TUIR) Dal reddito complessivo si deducono il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (adozione di minori stranieri). a cura di G. Ponzio 7

8 3. ASSEG PER IL NUCLEO FAMILIARE Il nucleo familiare può essere composto da: - chi richiede l assegno; - il coniuge; - i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un età inferiore ai 18 anni. sono equiparati agli affidati i minori in accasamento o in collocamento etero f a m i l i a re: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia; - i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un l a v o ro proficuo; - i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età o maggiore inabili a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. Queste persone fanno parte del nucleo anche se: - non sono conviventi con il richiedente; - non sono a carico del richiedente; - non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell unione europea o di altro stato estero con il quale esiste apposita convenzione). Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza. Per le condizioni dì reddito e per gli importi dell assegno valgono le regole previste per i genitori naturali. 4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEI COMUNI E ALTRI ENTI (ISE E ISEE) Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità (es. assegni maternità del comune, ecc ) è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati due indici: l'ise (indicatore della situazione economica) e l'isee (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'isee scaturisce invece dal rapporto tra l'ise e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità. Fanno parte pertanto del nucleo familiare anche i minori in affidamento e adozione. a cura di G. Ponzio 8

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