LE GUIDE DELLA FABI Maternità e congedi parentali
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- Raimondo Napoli
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1 LE GUIDE DELLA FABI Maternità e congedi parentali 1 1. LA GRAVIDANZA 1.1. QUANDO COMUNICARE IL PROPRIO STATO La legge non stabilisce alcun obbligo di comunicare il proprio stato prima degli ultimi due mese di gravidanza. Ovviamente i diritti connessi alla gravidanza sono fruibili solo dopo formale comunicazione al datore di lavoro. La comunicazione all azienda consiste in un certificato medico redatto dallo specialista in cui deve essere indicato il periodo di maternità in cui la lavoratrice si trova e la data presunta del parto TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE Durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino la lavoratrice non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati in apposito Decreto del Presidente della Repubblica. La stessa norma vale per le lavoratrici che hanno ricevuto il bambino in adozione o affidamento fino al compimento del settimo mese di età. Nel periodo in cui è previsto tale divieto la lavoratrice viene adibite ad altre mansioni. Quando ciò non è possibile la Direzione Provinciale del Lavoro, d ufficio o su istanza della lavoratrice, ne dispone l assenza obbligatoria.
2 1.3. MATERNITA A RISCHIO In caso di complicanze della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la Direzione Provinciale del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l astensione obbligatoria anticipata della lavoratrice in stato di gravidanza, fino al periodo di congedo di maternità obbligatorio. La lavoratrice dovrà rivolgersi al proprio medico che certificherà la patologia, la connessione con la gravidanza e l impossibilità per questo di prestare il proprio lavoro, specificando una prognosi. Con questo certificato la lavoratrice deve presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro nella sede della provincia di residenza. La domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla presentazione. La data d inizio dell astensione dal lavoro coincide con il primo giorno giustificato dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. Durante l astensione anticipata per gravidanza a rischio la lavoratrice sarà retribuita la 100% e non avrà alcuna limitazione di reperibilità CERTIFICATO COMPROVANTE IL PARTO Per usufruire dei diritti connessi al parto, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all Inps, entro 30 giorni dall evento, il certificato di nascita del figlio ovvero la dichiarazione sostitutiva. In caso di Interruzione di gravidanza spontanea, entro 30 giorni, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro il certificato medico attestante il periodo di gestazione in cui la lavoratrice si trovava. In caso d interruzione prima del 180 giorno l assenza dal lavoro è considerata come malattia. Se l interruzione di gravidanza si verifica dopo 180 giorni dall inizio della gestazione (180 giorno incluso) questa è considerata a tutti gli effetti come parto, pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l intero periodo di congedo di maternità, salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l attività lavorativa (art.16 comma 1 bis del T.U. modificato dal D.Lgs.119/2011) previo nulla osta del medico specialista. In caso di Interruzione di gravidanza volontaria, la lavoratrice non è tenuta a darne alcuna comunicazione e la certificazione fornita per giustificare l assenza sarà quella ordinaria di malattia. 1.5 PERMESSI VARI Sono previsti permessi per le visite ginecologiche durante la gravidanza, per il tempo necessario alla stessa: è obbligatorio allegare il certificato che attesti la presenza 2
3 presso la struttura sanitaria dalle ore/alle ore. Tale permesso non è utilizzabile per corso preparto CONGEDO DI MATERNITA (Astensione obbligatoria) Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di 5 mesi complessivi, riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio, e comprende: - 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno stesso del parto; - 3 mesi successivi al parto. In caso di parto avvenuto dopo la data presunta, sono compresi i giorni tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce) ai 3 mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta FLESSIBILITA Ferma restando la durata dell astensione obbligatoria di 5 mesi, la lavoratrice può scegliere di ritardare l astensione dal lavoro fino ad 1 mese prima della presunta del parto, spostando il periodo non usufruito al periodo successivo al parto stesso, perido che in tal modo sarà prolungato fino a 4 mesi anziché 3. Per usufruire della flessibilità è necessario inoltrare domanda al datore di lavoro e all Inps, presentando certificazione medica acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza TRATTAMENTO ECONOMICO Il CCNL del settore del credito prevede che alla lavoratrice in congedo di maternità obbligatoria venga riconosciuto un trattamento economico pari al 100 % della retribuzione goduta in servizio, di cui l 80% a carico Inps e il restante 20% a carico datore di lavoro. Il periodo di congedo di maternità viene computato nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, comprese le ferie e le mensilità aggiuntive. Ferie e permessi spettanti ad altro titolo e non goduti non possono essere disposti contemporaneamente a periodi di congedo di maternità. Il periodo di congedo di maternità è coperto da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione ed alla determinazione del suo importo.
4 2.3. COME FARE LA DOMANDA 4 La domanda di maternità deve essere presentata all Inps mediante una delle seguenti modalità: WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell Istituto ( - Servizi on line); Contact Center integrato n gratuito da rete fissa o n da rete mobile pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. La domanda telematica va inoltrata prima dell inizio del congedo di maternità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate. 3. CONGEDO PARENTALE (Astensione facoltativa) Il D.Lgs.15 giugno 2015 n. 80 ha apportato alcune importanti modifiche a quanto previsto dal T.U. Maternità/Paternità relativamente al Congedo Parentale, modifiche diventate strutturali con il D.Lgs. 14 settembre 2015 n Per Congedo Parentale s intende il periodo di astensione facoltativa che i genitori, madre e padre, possono richiedere entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo fra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 mesi qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuato o frazionato superiore a 3 mesi. Questo periodo complessivo può essere usufruito dai genitori anche contemporaneamente. Nell ambito del predetto limite il diritto di astenersi spetta: alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi; al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
5 al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; 5 La durata massima di congedo si applica per ciascun figlio, fino ai 12 anni. In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto di usufruire del numero di mesi di congedo parentale previsti per un figlio, moltiplicati per ogni nato. Inoltre il padre può fruirne sia nel periodo in cui la madre è in congedo di maternità (astensione obbligatoria) sia quando la madre beneficia dei riposi giornalieri per allattamento. Il congedo parentale può essere fruito anche qualora l altro genitore fruisca del congedo straordinario per assistenza figli portatori di handicap TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONGEDI PARENTALI Entro i primi 6 anni di età del bambino, per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi, è prevista un indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera indennizzabile; Dai 6 anni e un giorno fino agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo non è retribuito, salvo il caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l importo annuo del trattamento minimo di pensione. Dagli 8 anni e un giorno fino ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzabile. Per il personale part-time il 30% è calcolato considerando la retribuzione percepita in base al contratto in essere. Nel caso di passaggio a tempo pieno durante il periodo di congedo parentale, ad esempio per la sopraggiunta scadenza del contratto part-time, la percentuale sarà calcolata da quel momento sulla retribuzione piena. Per la copertura della minore retribuzione è possibile eventualmente chiedere l anticipazione della propria posizione individuale del Fondo Pensione o del Trattamento di fine rapporto (TFR). I periodi di congedo parentale non comportano riduzione di anzianità di servizio e danno diritto all accredito della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico; tuttavia il CCNL stabilisce che i periodi di congedo parentale non sono
6 considerati validi ai fini della maturazione degli automatismi economici, es. ferie, premio di produttività ecc COME FARE LA DOMANDA La domanda di congedo parentale va inoltrata all Inps utilizzando i tre canali messi a disposizione degli utenti: il sito internet dell Inps, utilizzando il codice personale (Pin), il call center dedicato dell istituto di previdenza oppure avvalendosi dei servizi dei patronati. Il preavviso al datore di lavoro va dato con un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi. Il congedo parentale può essere fruito a mesi, giorni e, con il D.Lgs. del 15 giugno n.80, (norma divenuta strutturale con il D.Lgs. 14 settembre 2015 n.148) anche ad ore. 4. CONGEDO PARENTALE A ORE Con l accordo del 15 dicembre 2015 tra ABI e OO.SS. sono state regolamentate in modo omogeneo, per tutte le banche, le modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali. A partire dal 1 febbraio 2016, il congedo orario potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, per periodi minimo di un ora giornaliera, per una serie di periodi la cui somma, nell arco di ciascun mese di utilizzo, corrisponda comunque a giornate intere. Questo in ottemperanza alle indicazioni operative dell Inps che, con la circolare n.152 del 18 agosto 2015, ha specificato che in una prima fase il computo e l indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Per la fruizione dei congedi su base oraria la lavoratrice/lavoratore dovrà presentare innanzi tutto domanda all Inps, tramite sito internet oppure patronati, e successivamente con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, dovrà inoltrare la domanda all azienda, in forma scritta, unitamente alla documentazione inoltrata all Inps, indicando: la durata del periodo richiesto; il numero di giornate equivalenti alle ore richieste le giornate richieste la collocazione oraria nella giornata
7 Riguardo al termine di preavviso di 5 giorni lavorativi per la domanda al datore di lavoro, l accordo prevede, in caso di impossibilità oggettiva al rispetto del predetto termine, un preavviso minimo di 2 giorni (art.32 comma 3 D.Lgs.151/2001). Non è possibile cumulare il congedo parentale ad ore con i permessi e riposi previsti dal Testo Unico Maternità/paternità (es. riposi per allattamento) così come non è possibile il cumulo, nella medesima giornata, della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva, come ad esempio i permessi per banca delle ore e/o per ex festività soppresse. 5. ASPETTATIVA In aggiunta a quanto previsto dalla legge, la madre può ottenere un periodo di aspettativa non retribuita di 3 mesi che può fruire anche in modo frazionato fino al terzo anno del bambino, anche adottato o affidato. In caso di parto gemellare o plurimo la lavoratrice ha diritto ai 3 mesi di aspettativa per ogni nato. Il padre può utilizzare il congedo in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre. La richiesta va inoltrata di norma con 15 giorni di preavviso. Questo periodo non viene considerato ai fini dell anzianità di servizio e non dà diritto all accredito della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico. La lavoratrice, tuttavia, ha la possibilità di riscattare il periodo di aspettativa oppure versare i contributi volontari. 6. PERMESSI PER RIPOSI GIORNALIERI ALLATTAMENTO Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti (ore di allattamento). Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. I permessi hanno la seguente durata: due ore di riposo per allattamento, anche cumulabili, quando l orario giornaliero sia pari o superiore alle sei ore un ora di riposo per allattamento se l orario giornaliero è inferiore alle sei ore. 7
8 Il diritto ai riposi è riconosciuto anche al padre lavoratore qualora il figlio sia affidato a lui soltanto, oppure in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga per scelta o perché appartenente a categorie non aventi diritto (lavoratrici domestiche o a domicilio) oppure in caso di morte o grave infermità della madre. Queste ore vengono interamente indennizzate dall Inps al datore di lavoro. 7. DIRITTI DEL PADRE 8 Per il padre lavoratore dipendente, oltre alla possibilità di fruire del congedo parentale, anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre (cfr Congedo parentale) (6 mesi elevabili a 7.fermo restando il limite massimo tra i due genitori di 10 mesi complessivi ) sono previsti: 7.1. UN GIORNO DI CONGEDO OBBLIGATORIO Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo parentale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
9 7.2. DUE GIORNI DI CONGEDO FACOLTATIVO 9 La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre, a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni) TRATTAMENTO ECONOMICO l padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un'indennità giornaliera, a carico dell'inps, pari al 100 per cento della retribuzione DOMANDA Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Nel caso di fruizione dei 2 giorni di congedo facoltativo il padre deve allagare alla richiesta anche una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni (1 o 2) equivalenti a quelli usufruiti dal padre; tale richiesta deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre lavoratrice PERMESSI RETRIBUITI DA CIA Oltre a quanto previsto dalle norme di legge, la contrattazione aziendale può prevedere ulteriori permessi retribuiti. Il CIA di Veneto Banca in occasione della nascita o dell adozione di un figlio/a prevedono un permesso retribuito di 3 giornate utilizzabili anche in modo frazionato entro una settimana dall evento. In BIM sono previsti due giorni. In Banca Apulia è prevista una sola giornata.
10 8. PARTO GEMELLARE 10 In caso di parto gemellare la normativa prevede: CONGEDO DI MATERNITA OBBLIGATORIA: il periodo di astensione obbligatoria, essendo legato all evento del parto, rimane di 5 mesi (2+3 oppure 1+4); CONGEDO PARENTALE: ciascun genitore ha diritto a fruire del numero di mesi di congedo parentale previsti per un figlio, moltiplicati per ogni nato; ASPETTATIVA AZIENDALE: la madre ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di aspettativa aziendale previsti per un solo figlio; RIPOSI GIORNALIERI: i riposi giornalieri sono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei gemelli. Le ore di permesso possono essere utilizzate nel loro insieme dalla coppia, se entrambi lavoratori dipendenti. 9. ADOZIONI 9.1. CONGEDO DI MATERNITA In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell ingresso stesso. Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983, il congedo spetta per i 5 mesi successivi all ingresso in Italia del minore adottato o affidato, nonché per il giorno dell ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. In questo caso, il periodo di congedo non fruito prima dell'ingresso in Italia del minore, è fruito, anche in modo frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. I periodi di permanenza all'estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, né indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità). In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
11 9.2. CONGEDO PARENTALE 11 Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi 12 anni dall ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall età del bambino all atto dell adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. L indennità per congedo parentale pari al 30% della retribuzione media giornaliera (considerando la retribuzione del mese precedente l inizio del periodo indennizzabile) spetta solo se il congedo viene fruito entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo massimo di sei mesi tra i due genitori. Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato RIPOSI ALLATTAMENTO I riposi per allattamento spettano anche ai genitori adottivi o affidatari, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia. 10. RIENTRO E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO Il diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro è sancito nel Testo Unico sulla Maternità. Al termine del periodo di divieto di lavoro le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove prima erano occupate all inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. La disposizione s applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
12 12 Negli altri casi di congedo, di permesso e di riposo disciplinati sempre dal testo unico sulla maternità, la lavoratrice e/o il lavoratore hanno diritto al conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altesì diritto di essere adibiti alle mansioni sa ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Le disposizioni si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, fino ad un anno dall ingresso del minore nel nucleo familiare. 11. PART-TIME MADRI e PADRI LAVORATORI In Veneto Banca il contratto integrativo aziendale (art.13) obbliga l azienda a riconoscere il diritto al part time a tutte le madri lavoratrici o padri lavoratori che ne facciano richiesta, appartenenti alle aree professionali dal I al III livello, con le seguenti modalità: fino al 31 dicembre dell anno in cui il bambino compie tre anni; ferma la disponibilità della lavoratrice madre (o padre lavoratore) al cambio temporaneo delle mansioni all interno della fungibilità, ed al cambio di unità produttiva che, tuttavia, non dovrà vanificare i benefici temporali del part time. La presente norma si applica anche in caso di adozioni. Per la domanda di part time, sul sito alla sezione Modulistica, è possibile scaricare il modulo specifico da compilare e inoltrare alla Direzione Risorse Umane. Ricordiamo che con l accordo del 15 luglio 2015 Veneto Banca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità organizzativa in relazione agli obiettivi di efficienza complessiva, si è impegnata a facilitare il ricorso al part time in tutte le sue forme e nei riguardi di tutto il personale appartenente alle Aree professionali ed ai Quadri direttivi. (art. 10)
13 12. PERMESSI PER MALATTIA DEI FIGLI 13 E Entrambi i genitori possono fruire di permessi per le malattie dei figli. In alternativa fra loro i genitori possono assentarsi dal lavoro: per tutta la durata della malattia del figlio, fino al compimento dei tre anni di vita del bambino; nel limite di 5 giorni lavorativi all anno per figli in età compresa tra i tre e dodici anni. Per fruire di tali permessi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato dal pediatra che attesti la malattia del bambino e la necessità di cure materne/paterne. Tali congedi di norma non sono retribuiti; al lavoratore tuttavia spettano per intero, in base alla legge, i contributi figurativi ai fini pensionistici. Il CIA di Veneto Banca (art.17) riconosce permessi retribuiti nei limiti di 5 giorni all anno fino ai 10 anni di età del bambino solo se il lavoratore avrà terminato tutti gli strumenti in suo possesso per giustificare l assenza (ferie arretrate, banca ore, ex festività). In BIM per la cura dei figli minori di età superiore ai tre anni ed inferiore agli otto anni, accompagnati da certificazione medica, sono previsti permessi retribuiti per un massimo di 5 giornate lavorative annue per dipendente. 13. PERMESSI VARI In Veneto Banca sono previsti permessi non retribuiti per l inserimento del figlio all asilo nido o scuola materna. Il permesso può essere fruito per non più di 10 giorni per ciclo scolastico, anche frazionato ad ore. E obbligatorio allegare idonea documentazione. In BIM sono concessi permessi non retribuiti al genitore per l inserimento dei figli al nido e alla scuola materna: 15 ore all anno per ciascun figlio, frazionabili nel limite di 4 ore e dietro presentazione di certificazione attestante l iscrizione e la data di inizio. Tali permessi devono essere fruiti entro 15 giorni dalla data di inizio dell inserimento. In caso di genitori entrambi dipendenti di società del Gruppo i permessi non potranno essere cumulati.
14 14. ASSISTENZA FIGLI CON PATOLOGIE LEGATE ALL APPRENDIMENTO (DSA) 14 Ai genitori con figli affetti da patologie legate all apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, così come riconosciuto dalla Legge 8 ottobre 2010 n. 170) viene riconosciuto un permesso non retribuito di 5 giorno all anno, frazionabili ad ore, per l assistenza dei figli. E necessario inviare la documentazione dell Asl all Amministrazione del Personale con almeno 10 giorni di preavviso. 15. VOUCHER ASILO E BABY SITTER Confermato anche per il 2016 il Voucher asilo e baby sitter introdotto in via sperimentale per gli anni dalla riforma del Lavoro Fornero (art.4, comma 24 lettera b, legge 92/2012). Si tratta di un contributo di 600 euro al mese, per un periodo massimo di sei mesi, da utilizzare per servizi di baby sitting o per l infanzia (asili pubblici o strutture private accreditate). Il bonus viene concesso in alternativa al diritto di congedo parentale, da fruire negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità obbligatorio. Nel caso in cui la lavoratrice abbia già fruito in parte del congedo parentale, può chiedere il voucher per un numero di mesi pari al congedo non ancora utilizzato. Hanno diritto al voucher anche le lavoratrici in part time: in questo caso il contributo sarà proporzionato all orario di lavoro, in base ad una tabella specifica dell Inps. La domanda si presenta all Inps in via telematica, utilizzando i servizi del portale con accesso tramite Pin dispositivo. In alternativa la domanda può essere presentata rivolgendosi ai Patronati. L Inps accoglierà le domande fino ad esaurimento risorse, pari a 20 milioni di euro per il Il criterio generale è l ordine cronologico di presentazione delle domande. Se si opta per il contributo Baby sitting, gli appositi voucher vanno ritirati presso la sede Inps entro 120 giorni dall accoglimento della domanda; se si sceglie il Voucher per l iscrizione al nido, il contributo viene erogato dall Inps direttamente alla struttura prescelta. Sul sito Inps è disponibile l elenco delle strutture per l infanzia accreditate al servizio.
15 16. BONUS BEBE LEGGE DI STABILITA Per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 lo Stato riconosce ai genitori un contributo pari a 960 euro all anno, erogati in rate mensili da 80 euro a partire dal mese di nascita o di adozione del bambino. Per ottenere il bonus tuttavia bisogna essere in condizioni economiche sfavorevoli, l agevolazione infatti è valida soltanto per i genitori che hanno un ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) complessivo non superiore a euro annui. Se l ISEE non supera i 7000 euro annui l importo dell assegno è raddoppiato, passando da 80 a 160 euro al mese. Per ottenere il bonus (ammesso che abbiate i requisiti ISEE richiesti) occorre fare richiesta compilando una domanda online sul sito dell Inps ed inviarla all Istituto in via telematica se si possiede il codice PIN, oppure ci si può rivolgere ad un Caf o ad un patronato abilitato che provvederà a preporre il modello di domanda e trasmetterlo direttamente all Inps. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di nascita del bambino o dall ingresso in famiglia se adottato. Dopo averla ricevuta, l Inps verificherà il possesso dei requisiti. In tal caso non si perde nessuna mensilità. Se invece la domanda viene inoltrata dopo i 90 giorni dalla nascita (o ingresso in famiglia) il bonus decorrerà solo a partire da tale data. Per i figli nati dopo il 1 gennaio 2015 ma prima dell entrata in vigore del decreto attuativo (10 aprile 2015) i 90 giorni partono da quest ultima data, in tal modo nessuna mensilità andrà persa. Il bonus dura tre anni ma la domanda va presentata una volta sola per il primo anno, mentre per il secondo e terzo anno sarà sufficiente presentare l aggiornamento dei requisiti ISEE. Infatti se nel frattempo la famiglia perde i requisiti richiesti dalla legge per l accesso al bonus l Inps ne sospende l erogazione. Per richieste di informazioni o spiegazioni non esitate a contattarci: [email protected] Dipartimento Personale Femminile e Pari Opportunità della FABI del Gruppo Veneto Banca
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