Un dirigente medico a tempo determinato, madre di un bimbo di 3 anni e mezzo, può essere mandata in trasferta per un periodo di 2 settimane minimo?

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1 1 OGGETTO MOBILITÀ E TUTELA DELLA MATERNITÀ QUESITO (posto in data 30 marzo 2015) Un dirigente medico a tempo determinato, madre di un bimbo di 3 anni e mezzo, può essere mandata in trasferta per un periodo di 2 settimane minimo? Vorrei capire se l'età del bambino che oltretutto sta facendo dei controlli medici periodici per un incidente, può essere un motivo per sottrarsi a questa imposizione. Nelle disposizioni in materia di tutela della maternità può rientrare una simile situazione? RISPOSTA (inviata in data 30 marzo) Il decreto legge 24 giugno 1990 ha modificato l articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la mobilità esterna ed interna, ampliando in maniera molto significativa la discrezionalità delle singole amministrazioni nel trasferire i propri dipendenti all interno della stessa amministrazione, o in amministrazioni diverse, con il solo vincolo che il trasferimento sia nel raggio di 50 km rispetto alla sede di servizio. Il comma 2 dell articolo 30 del decreto legislativo 165, nel testo vigente come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, dispone infatti che i dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Purtroppo lo stesso comma 2 precisa che non sono obbligati a tale trasferimento soltanto i lavoratori che hanno figli di età inferiore ai 3 anni, o che hanno a carico un congiunto in condizioni di grave disabilità. Non appare pertanto possibile opporsi, invocando le norme oggi vigenti in materia di mobilità, ad un provvedimento di trasferimento temporaneo che appare assumere le connotazioni di una mobilità d urgenza.

2 2 Non sono state peraltro modificate le norme che disciplinano le tutele per la maternità e la paternità, che sono richiamate nella sezione riferimenti normativi. Tra queste nella situazione descritta, stante l esigenza di una particolare cura richiesta dal figlio, potrebbe trovare applicazione l articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che in particolare prevede il diritto per la madre ad un congedo facoltativo di sei mesi fino all età di otto anni del bambino, diritto che non è soggetto a discrezionalità dell amministrazione di appartenenza, ma che deve essere comunque concesso. Per i dipendenti pubblici, ed in quanto tali anche per i dirigenti medici, i primi 30 giorni di congedo sono a retribuzione intera. Il congedo deve essere richiesto quindici giorni prima rispetto alla data della sua fruizione. Può essere richiesto eccezionalmente 48 ore prima al fronte di una oggettiva impossibilità a rispettare il predetto termine. Entro gli otto anni di vita del bambino è inoltre possibile fruire di 5 giorni l anno di permesso per malattia del bambino (articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

3 3 INDICAZIONI OPERATIVE L applicazione delle norme che tutelano specifici istituti deve essere effettuata nel rispetto di principi di carattere generale che devono sempre permeare il rapporto di lavoro quali il principio della diligenza, della correttezza, della buona fede, sanciti dagli articoli 2104, 1175 e 1375 del codice civile. In ossequio a tali principi una situazione come quella descritta nel quesito deve essere gestita con la massima trasparenza, esplicitando con chiarezza quali sono i problemi e le difficoltà che una trasferta quale quella ipotizzata comporterebbe, parlandone prima di tutto al direttore della struttura complessa di appartenenza, che direttamente è comunque chiamato in causa in quanto responsabile dell efficiente gestione delle risorse e del buon andamento della struttura, e al direttore del servizio personale, che è anch esso chiamato in causa come garante della correttezza degli atti e dei procedimenti. Solo in questo modo appare possibile utilizzare al meglio gli istituti normativi e contrattuali disponibili per rendere compatibili le esigenze organizzative della struttura di appartenenza con le proprie personali esigenze, in una logica di sostanziale equità.

4 4 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse Nell'ambito dei rapporti di lavoro i dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata stato, regioni, comunità locali, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che hanno a carico un congiunto in condizioni di disabilità grave, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

5 5 CODICE CIVILE Articolo 2013 Prestazione del lavoro Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

6 6 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 2. Definizioni 1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

7 7 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 32. Congedo parentale 1. termini di fruibilità del congedo parentale Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. rinvio alla contrattazione collettiva di settore La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

8 8 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 32. Congedo parentale 2. innalzamento a 11 mesi della durata complessiva del congedo Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. obbligo di preavvisare il datore di lavoro Ai fini dell'esercizio del diritto di fruire del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. 4. imprescindibilità del diritto al congedo parentale Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. accordo con il datore di lavoro per la ripresa dell attività Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

9 9 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 34 Trattamento economico e normativo 1. misura dell indennità dovuta durante il congedo parentale Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

10 10 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 47 congedo per la malattia del figlio 1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 3. modalità di trasmissione all INPS della certificazione di malattia La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. 4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire del congedo. 5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia.

11 11 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151, le parti concordano quanto segue: a) congedo obbligatorio per maternità nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente spettano l intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento; b) parto prematuro in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino; c) congedo parentale nell ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l intera retribuzione

12 12 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 d) astensione dal lavoro per malattia del figlio successivamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio previsti dall articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori; e) computo dei giorni di assenza i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice; f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l indicazione della durata, all ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell originario periodo di astensione;

13 13 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l inizio del periodo di astensione dal lavoro ; h) parto plurimo in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre. 3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili Ferma restando l astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, qualora durante il periodo della gravidanza e per l intera durata del periodo di allattamento si accerti che l espletamento dell attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.

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