REGOLAMENTO AUTOTUTELA DELL UFFICIO TRIBUTI

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COMUNE DI NONANTOLA Provincia di Modena REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA DELL UFFICIO TRIBUTI Approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 01/10/1998

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l esercizio del potere di annullamento d ufficio, di revoca, o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario. ARTICOLO 2 ANNULLAMENTO E REVOCA D UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO 1. Il potere di annullamento d ufficio dell atto recante la pretesa tributaria, riconosciuto illegittimo od errato, viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza dei fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l effetto. 2. Il potere di revoca d ufficio dell atto recante la pretesa tributaria, che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l effetto. ARTICOLO 3 ORGANI COMPETENTI PER L ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO 1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Funzionario Responsabile del tributo, ad un suo delegato ovvero, in caso di grave inerzia, al Sindaco. 2. Per quanto riguarda l imposta comunale imprese arti e professioni (I.C.I.A.P.), il potere suddetto spetta al Direttore d Area del Settore Finanze. 1

ARTICOLO 4 RINUNCIA ALL IMPOSIZIONE 1. Il potere di rinuncia all imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all importo ritraibile ovvero alla difesa della pretesa tributaria. 2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%. 3. Il criterio di economicità assoluto viene definito : a) in lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni b) in lire 20.000 per l imposta comunale per l esercizio di imprese arti e professioni c) in lire 20.000 per l imposta sulla pubblicità d) in lire 10.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni e) in lire 20.000 per la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche f) in lire 100.000 per l imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili g) in lire 20.000 per l imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili h) in lire 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definite, ed alla conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio. ARTICOLO 5 IPOTESI DI ANNULLAMENTO D UFFICIO O DI RINUNCIA ALL IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO 1. Il Funzionario Responsabile, od un suo delegato, può procedere, in tutto o in parte, all annullamento o alla rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell atto o gravame tributario. 2

2. Il Funzionario Responsabile od un suo delegato, è tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto esecutivo, nei seguenti casi : a) errore di persona b) evidente errore logico o di calcolo c) errore sul presupposto della tassa o dell imposta d) doppia imposizione o tassazione e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall Amministrazione comunale h) mancata considerazione di pagamenti d imposta regolarmente eseguiti 2. non si procede all annullamento d ufficio, o alla rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all amministrazione comunale. ARTICOLO 6 CRITERI DI PRIORITA 1. Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato contenzioso. ARTICOLO 7 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI 1. Il provvedimento di annullamento, o di revoca, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e comunicato al destinatario dell atto, nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all ufficio che ha emanato l atto. 2. In pendenza di giudizio, l annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di 3

soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, od un suo delegato, dimostrata la sussistenza dell interesse del Comune ad attivarsi mediante l autotutela, può annullare, in tutto od in parte, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso nonché all organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia ARTICOLO 8 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO 1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo e per quanto l I.C.I.A.P. al Direttore d Area del Settore Finanze. ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all Albo pretorio del Comune. 4