AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI REGIME SANZIONATORIO DOCUMENTI DELL AUTOBUS IMMATRICOLATO ALL ESTERO

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AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI REGIME SANZIONATORIO DOCUMENTI DELL AUTOBUS IMMATRICOLATO ALL ESTERO Di *Franco MEDRI e **Maurizio PIRAINO Il quadro normativo che disciplina il settore dell autotrasporto internazionale di viaggiatori è alquanto complesso e frammentario: non esiste, infatti, una specifica raccolta normativa che contenga tutte le varie disposizioni che regolamentano questa particolare attività di autotrasporto. Diverse sono le fonti di riferimento: in primo luogo quelle nazionali, alle quali si aggiungono quelle comunitarie e quelle contenute negli accordi non solo bilaterali (conclusi dall Italia o dalla stessa Unione Europea con determinati Stati extracomunitari) ma anche multilaterali (conclusi dall Unione Europea con Paesi terzi come gli accordi ASOR ed INTERBUS). Ai fini della presente trattazione tutte le varie disposizioni sono state così distinte in base alle relazioni di traffico sviluppate dai vettori (comunitarie oppure extracomunitarie), prendendo in considerazione i soli servizi di trasporto svolti con «autobus», definiti dall art. 54, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice della Strada come quei «veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente» 1. In linea generale l autotrasporto internazionale di viaggiatori può essere suddiviso in base a due criteri: 1) oggettivo: se viene sviluppata una relazione di traffico con i Paesi appartenenti all Unione Europea oppure se, viceversa, viene sviluppata una relazione di traffico con i Paesi extracomunitari; 2) soggettivo: in relazione al tipo di servizio svolto (servizio regolare, servizio regolare specializzato o servizio occasionale). Per relazioni di traffico e per servizi si intende esclusivamente l utilizzazione per «uso di terzi» del veicolo. Infatti un altra distinzione di massima deve poi essere effettuata in relazione al tipo di utilizzazione economica del veicolo (art. 82 del Nuovo Codice della Strada), che può essere adibito ad: uso di terzi, che presuppone l uso del veicolo nell interesse di persone diverse dall intestatario della carta di circolazione e dietro corrispettivo; uso proprio, la cui nozione ha carattere residuale: qualora le condizioni che definiscono l uso di terzi non si verifichino congiuntamente, si ha l uso proprio. A sua volta l immatricolazione di un autobus per uso proprio può avvenire soltanto al ricorrere di due condizioni: 1 La definizione del nostro Codice della Strada è pienamente in linea con la classificazione comunitaria ed internazionale. In particolare, l art. 1, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 684/92 del 16 marzo 1992 delimita il campo di applicazione della normativa comunitaria ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus e a mezzo di veicoli «atti, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale uso». Anche il nuovo Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) che ai sensi dell art. 31, comma 2, si applicherà a decorrere dal 4 dicembre 2011 all art. 1, paragrafo 1 delimita l ambito di applicazione della disciplina comunitaria «ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro e che sono adatti e destinati, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, nonché agli spostamenti a vuoto di tali veicoli in relazione a tali trasporti».

1) soggettiva: solo per alcune categorie di soggetti (enti pubblici, imprenditori e collettività); 2) oggettiva: solo per esigenze connesse all attività di tali soggetti 2. REGIME SANZIONATORIO Nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2003 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante: «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente», le cui disposizioni sono entrate in vigore il 16 dicembre 2003. Gli artt. 9 e 10 prevedono uno specifico regime sanzionatorio per il trasporto internazionale abusivo, effettuato con autobus immatricolati in un Paese appartenente all Unione Europea (art. 9), ovvero in un Paese extracomunitario (art. 10) noleggiati con conducente. Più precisamente: l art. 9, comma 1, prevede che: «Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»; il successivo comma 2 dello stesso art. 9 stabilisce che: «La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo»; l art. 10, comma 1, prevede che: «Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni»; il successivo comma 2 dello stesso art. 10 stabilisce che: «I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9». I predetti artt. 9 e 10 (che rinvia al regime sanzionatorio di cui all art. 9) della legge n. 218/2003, pertanto, sanzionano specificatamente l effettuazione di: a) trasporti internazionali continuativi di viaggiatori (non assimilabili ai servizi di linea) 3 ; b) ovvero occasionali 4 ; 2 3 4 Ai sensi dell art. 83/1 comma del Nuovo Codice della Strada, «per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreti ministeriali». Le norme del Nuovo Codice della Strada non sembrano, pertanto, potersi applicare, se non in modo residuale, quando sia effettuato un trasporto internazionale di linea con un veicolo non destinato a tale uso. Tuttavia, la sanzione prevista dal comma 6 dell art. 87 del Nuovo Codice della Strada si può applicare solo se, in concreto, è provato che il trasporto è stato effettuato secondo la definizione fornita dal 1 comma del medesimo art. 87, cioè «quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone». Il comma 6 dello stesso art. 87 stabilisce che «chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596», mentre il successivo comma 7 prevede che «la violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI». Se tale comportamento non è provato, ricorre l ipotesi di trasporto di cui all art. 9 della legge n. 218/2003. La possibilità di applicare tali sanzioni è condizionata dalla possibilità di ricondurre il trasporto occasionale nell ambito dell attività di noleggio con conducente. I trasporti internazionali occasionali che, per modalità di svolgimento e soggetti trasportati, rientrano nell ambito dell attività di trasporto di viaggiatori in conto proprio, non

con autobus immatricolati all estero noleggiati con conducente 5, senza le prescritte autorizzazioni o i prescritti documenti di controllo, ovvero violandone le prescrizioni. Sebbene l art. 180, comma 3, del Nuovo Codice della Strada stabilisca che il conducente deve avere con sé l autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impegnato in uno degli usi previsti dall art. 82 dello stesso Codice e commini una sanzione (comma 7) per chiunque venga sorpreso a circolare senza questo documento, anche il trasporto internazionale di viaggiatori al pari del trasporto internazionale di merci con la mancanza momentanea dei titoli autorizzativi non è punito ai sensi del citato articolo 6, ma con le più gravi sanzioni previste dalle norme specifiche per chi non ha mai ottenuto un titolo autorizzativo valido per il trasporto (art. 9/1 comma oppure art. 10/1 e 2 comma della legge n. 218/2003, che rinvia al regime sanzionatorio di cui all art. 9). Potendo spesso tali documenti essere utilizzati un unica volta, la loro mancata presenza a bordo dei veicoli si configura infatti come una vera e propria elusione del contingente e concretizza così la fattispecie del trasporto abusivo 7. 5 6 7 possono trovare una valida sanzione nelle norme richiamate. Per gli autobus immatricolati in Italia, invece, ancorché impiegati in servizi internazionali di trasporto passeggeri, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana riconducibili agli artt. 85 ovvero 87 del Nuovo Codice della Strada, a seconda che il trasporto effettuato configuri un servizio di noleggio con conducente ovvero un servizio di linea. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dalle leggi regionali in materia. Si ritiene utile evidenziare che: i servizi di linea sono soggetti ad apposita concessione che è rilasciata, a seconda dell ambito territoriale del servizio, da Comuni, Province o Regioni ed è regolato da apposito disciplinare (che costituisce parte integrante della concessione); i servizi interregionali di linea sono di competenza statale e le relative autorizzazioni (valide 5 anni) sono rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante: «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale» e relativo D.M. 1 dicembre 2006, n. 316: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»). L autorizzazione al servizio può essere sostituita dalla licenza comunitaria per trasporti internazionali che abilita il titolare ad effettuare anche trasporti nazionali di viaggiatori. Ai sensi dell art. 3-bis, paragrafo 10, del Regolamento (CEE) n. 684/92 del 16 marzo 1992, infatti, «gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria è valida anche per l effettuazione di trasporti nazionali». Anche il nuovo Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) che ai sensi dell art. 31, comma 2, si applicherà a decorrere dal 4 dicembre 2011 all art. 4, paragrafo 8, dispone che: «Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria sia valida anche per l effettuazione di trasporti nazionali». Occorre sottolineare, infatti, che l articolo 180 del Nuovo Codice della Strada, per quanto riguarda la disciplina dell autotrasporto internazionale di persone e cose, ha carattere residuale; difatti, poiché nella stragrande maggioranza dei casi, le relazioni di traffico con i paesi non aderenti all Unione Europea sono assoggettate ad una disciplina di contingentamento delle autorizzazioni, diventa di fondamentale importanza la presenza a bordo dei documenti autorizzativi. Del resto, diversamente dai veicoli immatricolati in Italia (in cui la carta di circolazione è rilasciata sulla base del titolo legale per il trasporto), la presenza del titolo ad effettuare il trasporto non può essere desunta da nessun altro documento. Anche nel caso di autotrasporto internazionale di viaggiatori momentaneamente non accompagnato dal prescritto titolo autorizzativo (ad esempio, mancanza al seguito della copia certificata conforme della licenza comunitaria o dell autorizzazione bilaterale) si ritiene che a carico del vettore estero debbano essere applicate sempre e comunque le più gravi sanzioni previste dall art. 9/1 comma oppure dall art. 10/1 e 2 comma della legge n. 218 del 2003, che rinvia al regime sanzionatorio di cui all art. 9. Nel caso di specie, quindi, non risulterà applicabile la violazione di cui all art. 180, commi 3 e 7, del Nuovo Codice della Strada che sanziona il conducente che circola alla guida di un veicolo senza avere con sé l autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall art. 82 dello stesso codice (e cioè, rispettivamente, uso di terzi o uso proprio). Nella maggior parte dei casi, infatti, le autorizzazioni internazionali all autotrasporto di viaggiatori sono soggette a contingentamento ed hanno uno specifico e ridotto periodo di validità (ad esempio, le autorizzazioni bilaterali consentono l effettuazione di un solo servizio internazionale occasionale) e, conseguentemente, la loro mancanza a bordo del veicolo, anche se momentanea, costituisce comunque una forma di elusione delle normative che disciplinano l attività di autotrasporto di viaggiatori in ambito internazionale. Dubbi al riguardo non possono sorgere neppure in caso di successiva esibizione all Ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori del titolo autorizzativo mancante all atto del controllo su strada del veicolo: infatti sono le stesse normative internazionali che prevedono espressamente che il titolo autorizzativo all autotrasporto internazionale di viaggiatori debba trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito

DOCUMENTI DELL AUTOBUS IMMATRICOLATO ALL ESTERO In base alle disposizioni dell art. 132 del Nuovo Codice della Strada, è ammessa la circolazione in Italia degli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero, purché muniti di regolari documenti di immatricolazione rilasciati dallo stesso Stato. Infatti secondo le disposizioni dell art. 35 della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale recepita in Italia con legge n. 308 del 5 luglio 1995, è ammessa la circolazione degli autoveicoli sul territorio degli Stati contraenti, subordinatamente alla loro immatricolazione da una parte contraente e al possesso da parte del conducente di un certificato valido attestante tale immatricolazione. In Italia, pertanto questi veicoli possono sempre circolare con i documenti di cui sono dotati, senza, quindi, necessità della carta di circolazione nazionale. DOCUMENTI DEL CONDUCENTE Le disposizioni dell art. 135 del Nuovo Codice della Strada prevedono che i conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato membro possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Si consente pertanto ai titolari di patenti o permessi internazionali rilasciati da un qualsiasi Stato estero, non solo paesi membri dell Unione Europea, di guidare in Italia autoveicoli o motoveicoli. Tuttavia, qualora il documento rilasciato dallo Stato estero non sia conforme ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l Italia abbia aderito, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Per i paesi non appartenenti all Unione Europea, non è necessaria la traduzione se la patente è conforme al modello ufficiale definito dalle convenzioni internazionali. La patente deve essere accompagnata dal certificato di abilitazione professionale o dagli altri titoli prescritti dalle norme internazionali per la guida di determinati veicoli, se ne è richiesto il possesso nello stato che ha rilasciato la patente. Ai sensi dell art. 207 del Nuovo Codice della Strada, quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE (Escursionisti Esteri) viene violata una disposizione del medesimo Codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 del Nuovo Codice della Strada 8. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione 9. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'unione Europea o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, è pari alla 8 9 ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano (ad esempio, vedasi l art. 3-bis, paragrafo 3, secondo periodo, del Regolamento n. 684/92/CEE del 16 marzo 1992 secondo il quale «una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo»). In altri termini, l illecito previsto dall art. 9/1 comma oppure dall art. 10/1 e 2 comma della legge n. 218/2003 (che rinvia al regime sanzionatorio di cui all art. 9, si «perfeziona» (si «concretizza», si «consuma») nel momento in cui, durante le operazioni di controllo, a bordo del veicolo non si trovi l originale del titolo autorizzativo all autotrasporto internazionale di viaggiatori, risultando così impossibile la sua esibizione contestualmente alla richiesta degli organi addetti al controllo. In tal caso l'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.

somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dal citato articolo 202 del Nuovo Codice della Strada. In mancanza del versamento della cauzione deve essere disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell art. 214-bis del Nuovo Codice della Strada 10. Per ogni infrazione accertata l Ufficio da cui dipende l agente accertatore deve inviare apposita segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l Intermodalità Divisione 5 Via Giuseppe Caraci n. 36 00157 Roma 11, affinché a sua volta provveda alle necessarie segnalazioni alle autorità straniere e per l adozione dei provvedimenti interdittivi di competenza. Si rammenta che conformemente a quanto disposto dal Ministero dell Interno con le circolari n. 300/A/6760/09/108/13/8 del 4 giugno 2009 e n. 300/A/10142/09/108/8/3 del 10 agosto 2009 in occasione di ogni controllo effettuato su strada di veicoli immatricolati in Italia e all Estero adibiti ai trasporti merci o persone deve essere redatta una specifica lista di controllo (il cui modello è stato allegato alle due predette circolari ministeriali) 12, indipendentemente dall accertamento di violazioni ed a prescindere dalla predisposizione di servizi mirati nel settore dell autotrasporto. In ragione delle sue finalità di raccolta dati a fini statistici e di ausilio all attività degli operatori addetti ai controlli stradali, come utile promemoria per un controllo sistematico: il documento non deve essere consegnato all utente oggetto del controllo; qualora sia redatto un verbale di contestazione, la lista di controllo deve essere consegnata all ufficio, unitamente allo stesso verbale cui si riferisce. * Sostituto Commissario Della Polizia Stradale ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 10 11 12 Prima dell entrata in vigore dell art. 37, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 con cui è stato abrogato il comma 4-bis dell art. 207 del Nuovo Codice della Strada le disposizioni del citato art. 207 si applicavano anche ai veicoli immatricolati in Italia che fossero guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell Unione Europea. La gestione della materia internazionale è accentrata presso gli Uffici dell Amministrazione Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: di conseguenza, per quanto riguarda le sanzioni applicate ai vettori esteri, la relativa comunicazione va effettuata al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l Intermodalità Divisione 5 Via Giuseppe Caraci n. 36 00157 Roma. Per ogni ulteriore approfondimento al riguardo si rinvia alla consultazione delle circolari n. 300/A/2/35702/111/20/3 del 30 dicembre 2004 e n. 300/A/2/52422/111/20/3 del 4 aprile 2006 del Ministero dell Interno recanti: «Accertamento di violazioni a carico di conducenti di veicoli adibiti a trasporto di merci e di persone, nazionali e stranieri. Segnalazione uffici competenti». Con il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, prot. n. 21, è stato definitivamente approvato il (nuovo) modello (integrato) di lista di controllo, documento che presenta la medesima elaborazione grafica e ripete i medesimi contenuti di quello già allegato sia alla circolare n. 300/A/6760/09/108/13/8 del 4 giugno 2009 che alla circolare n. 300/A/10142/09/108/8/3 del 10/8/2009, con cui ne era già stata disposta l utilizzazione prima ancora che lo stesso venisse pubblicato nella G.U. n. 224 del 26/9/2009 (allegato 1 al D.D. 14/9/2009). Nel contempo è stato annullato il precedente decreto interdirigenziale 4/12/2008, prot. n. 4802, con cui era stato approvato il primo modello di lista da utilizzare in occasione dei controlli su strada.