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COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione CC n. 17 del 12.06.2002 Modificato con deliberazione CC n. 31 del 13.05.2009

ARTICOLO 1 OGGETTO E RIFERIMENTI Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente regolamento integra: a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici, di cui all art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche. ARTICOLO 2 DESTINATARI Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune e si trovino in particolari condizioni economiche e sociali. ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali, ai servizi assistenziali, ai servizi soggetti a contribuzione, all erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona. L applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale. L erogazione di interventi di carattere economico, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, è da intendersi come intervento una tantum atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta del Servizio Assistenziale ed in forma residuale rispetto agli interventi del CON.I.S.A., cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali. Per Prestazioni Sociali Agevolate si intendono le seguenti prestazioni: Assegno per il nucleo familiare; Assegno di maternità; Asili nido e servizi educativi per l infanzia; Mense scolastiche; Trasporti scolastici; 2

Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.) Agevolazioni per tasse universitarie; Prestazioni del diritto allo studio universitario; Servizi socio-sanitari domiciliari; Servizi socio-sanitari diurni, residenziali, ecc.; Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas); Altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune. ARTICOLO 4 FINALITA E SETTORI DI INTERVENTO Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti: a. ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (d.lgs. 112/98) Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri, ecc. b. ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 D.P.R. 616/77) Interventi nell area scolastica. Nei settori di propria competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (CON.I.S.A. Convenzioni con altri Comuni Accordi di programma ecc ). ARTICOLO 5 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE La situazione economica di chi richiede l intervento o la prestazione agevolata è determinata ai sensi del d.lgs. n. 130 del 3 maggio 2000, a seguito di presentazione della domanda ai C.A.A.F. convenzionati o direttamente all I.N.P.S.. La domanda dovrà essere redatta sugli appositi modelli previsti dal decreto, che si allegano al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare di tutti i componenti. Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata: Numero dei Parametro componenti 1 1.00 2 1.57 3 2.04 4 2.46 5 2.85 3

Maggiorati nel seguente modo: maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente. maggiorazione di 0.2 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori. maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all art.3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. maggiorazione di 0.2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. ARTICOLO 6 FISSAZIONE DELLA SOGLIA MASSIMA PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Per l accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o al gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrata: PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI Assegno per il nucleo familiare Assegno di maternità Mense scolastiche Trasporti scolastici Ulteriori prestazioni scolastiche, libri scolastici, borse di studio Esenzione spesa sanitaria Servizi socio-sanitari domiciliari Servizi socio-sanitari diurni, residenziali, ecc Altre prestazioni economicheassistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune SOGLIA MASSIMA Definita dalla legge Definita dalla legge Vedi regolamento specifico Vedi regolamento specifico Definita dalla legge Euro 5264,00 (da rivalutarsi annualmente secondo l indice ISTAT) Vedi regolamento Enti/Organi delegati Vedi regolamento Enti/Organi delegati Vedi regolamenti specifici Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe. Per ogni singolo servizio o prestazione verranno quindi stabiliti i livelli della situazione economica equivalente relativamente ai quali poter accedere alle agevolazioni. L Ente provvederà a modificare i regolamenti in vigore disciplinanti le prestazioni o i servizi sopraindicati, armonizzandoli con le disposizioni contenute nel presente provvedimento. 4

Le famiglie in situazione di accertato disagio sociale, dettagliatamente segnalato dal CONISA, potranno usufruire di agevolazioni o esenzioni, in deroga al calcolo Isee. ARTICOLO 7 NORME PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE L accesso a qualsiasi prestazione sociale agevolata è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché alle norme generali per l accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al d.lgs. 109/1998 e s.m.i. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento dell esistenza delle condizioni previste dall eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l erogazione della prestazione. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse. La suddetta dichiarazione sostitutiva avrà validità annuale dalla data dell attestazione dell I.S.E.E.. Per le funzioni di controllo il responsabile dell ufficio competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall interessato in uno spirito di reciproca collaborazione. Qualora dai controlli emergano irregolarità od omissioni rilevabili d ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, applicazione del codice penale e delle leggi speciali in materia, il funzionario competente è tenuto ad adottare ogni misura utile a sospendere e/o revocare, ed eventualmente recuperare, i benefici concessi. Il Comune potrà attivare convenzioni o protocolli d intesa con organismi di controllo locale per l effettuazione delle verifiche sulle autocertificazioni, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia. ARTICOLO 7 Bis VARIAZIONI DEL REDDITO PER SOPRAVVENUTO DISAGIO ECONOMICO Nel caso in cui un nucleo familiare subisca una significativa riduzione del reddito, non risultante dal calcolo Isee al 31/12 dell anno precedente, ha diritto a chiedere il riesame della situazione economica tramite un Calcolo provvisorio simulato dell Isee, determinato sulla base della proiezione annuale del reddito reale contingente. 5

Sono ammessi a tale diritto esclusivamente le situazioni debitamente documentate relative : a) i lavoratori che perdono il lavoro (licenziati, in mobilità indennizzata o giuridica, con l indennità di disoccupazione o senza i requisiti per l indennità), b) i lavoratori sospesi dal lavoro (che hanno diritto alla CIGO/CIGS, che ricevono l integrazione in deroga, che sono senza integrazione, ecc.) c) lavoratori a progetto espulsi; + Il soggetto istante dovrà presentare apposita autocertificazione, attestante il nuovo reddito del nucleo familiare e i motivi che l hanno indotto. L ufficio competente rideterminerà l Isee tramite un Calcolo provvisorio simulato sulla base della proiezione annuale della nuova situazione economica creatasi. Il valore così determinato avrà validità fino alla rideterminazione dell Isee sulla base dei nuovi redditi o fino alla variazione della situazione descritta. In caso di licenziamento, con cadenza trimestrale, l interessato dovrà presentare per iscritto conferma della situazione economica precedentemente attestata. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal 1 giorno successivo alla dichiarazione stessa se resa entro il giorno 15 del mese antecedente. ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti emanate sia dallo Stato che dalla Regione. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa gerarchicamente sovra ordinata. 6