SETTORE SERVIZI SOCIALI --- AREA MINORI E FAMIGLIE Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 343 del 31/05/2016 Registro del Settore N. 119 del 31/05/2016 Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/1998- CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS.151/2011-APRILE 2016- CONTESTUALE CORREZIONE ERRORE MATERIALE ID ELENCO DOMANDE SOSPESE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE Richiamato il seguente atto: - deliberazione del Consiglio dell'unione delle Terre d'argine n. 29 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, "Approvazione delle Convenzioni per il trasferimento all'unione delle Terre d'argine delle materie inerenti Assistenza sociale - Sanità - Casa, Sistemi Informativi e Servizio Informativo - statistico"; vista la Legge n. 448 del 23.12.1998 art 65 e s.m.e.i che istituisce l'assegno in favore dei nuclei familiari con tre figli minori; visto il Testo Unico n. 53 approvato con Decreto Legislativo n. 151/2011 delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000, e in particolare l art. 74 concernente l assegno di maternità di base; vista la Legge n. 97 del 06.08.2013 art 13 che prevede la concessione dell'assegno ai nuclei familiari con tre figli minori anche a cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonchè ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 N. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che ha introdotto la nuova disciplina in materia di ISEE a far data dal 1 gennaio 2015; vista la circolare INPS n 64 del 30/03/2015 ad oggetto "Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2015 della misura degli assegni e dei requisiti economici" nella quale vengono comunicati i nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2015: - per i richiedenti che presentano domanda di assegno per il nucleo familiare il valore della situazione economica equivalente deve essere pari o inferiore a 8.555,99, e l'assegno per gli aventi diritto è pari, se spettante nella misura intera, a 141,30 per un massimo 13 mensilità; - per i richiedenti che presentano domanda di assegno di maternità il valore della situazione economica equivalente deve essere pari o inferiore a 16.954,95 e l'assegno per gli aventi diritto è pari a 338.89 mensili per cinque mensilità; vista la circolare INPS n. 46 del 02.03.2016 ad oggetto "Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2016 della misura degli assegni e dei requisiti economici" in cui viene comunicato che restano fermi per l anno 2016 la misura e i requisiti economici dell assegno al nucleo familiare numeroso e dell assegno di maternità stabiliti nel 2015 e nello specifico: a- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2016 è pari, nella misura intera, a Euro 141,30. (per 13 mensilità). Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.555,99. b- ASSEGNO DI MATERNITA' : L importo dell assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45. Il valore dell indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a Euro 16.954,95. vista la Circolare INPS n. 35 del 09.03.2010 ad oggetto Assegno di maternità di base
concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art 66 L. 448/1998 D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell assegno nella quale viene indicato che La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi ; ritenuto necessario, quindi, fissare un termine massimo per la domande di assegno di maternità tenute in sospeso, ai sensi della sopraccitata circolare INPS n. 35/2010, per consentire ai richiedenti l esibizione del titolo di soggiorno validamente ottenuto, oltre il quale le stesse vengono archiviate; individuato tale termine in anni 2 dalla data di presentazione della domanda di assegno di maternità, in quanto corrispondente al tempo medio necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno; viste le richieste di cui all allegato A intese ad ottenere la concessione del beneficio dell assegno per il nucleo familiare e dell assegno di maternità, corredate della dichiarazione sostitutiva attestante la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare; effettuata l istruttoria delle domande di cui sopra al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento e, di conseguenza, redatti gli allegati B e C allegati alla presente a farne parte integrante; dato atto che le motivazioni di esclusione delle domande di cui all allegato C sono specificate nell allegato stesso; considerato che al pagamento degli assegni concessi provvede l INPS attraverso le proprie strutture, previo provvedimento di concessione da parte del Comune; vista la Determina n. 158 del 22.03.2016 ad oggetto Concessione assegni per il nucleo familiare ai sensi dell art. 65 della legge 448/1998- Concessione assegni di maternità ai sensi dell art. 74 del D.lgs. 151/2011 ; visti gli allegati approvati con la medesima: A) elenco delle domande ricevute; D) elenco delle domande sospese, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno; rilevato che negli allegati A) e D) della determina n. 158 del 22.03.2016, per mero errore materiale è stato erroneamente indicato quale ID della richiedente l assegno di maternità il numero 39839, mentre quello di identificazione corretto è 39838; rilevato altresì che anche nell allegato E) Elenco domande già in sospeso alla data del presente atto della DT n. 283 del 03.05.2016 ad oggetto Concessione assegni per il nucleo familiare ai sensi dell art. 65 della legge 448/1998- Concessione assegni di maternità ai sensi dell art. 74 del D.lgs. 151/2011 marzo 2016 è stato, per mero errore materiale, riportato lo stesso ID errato mentre quello corretto del richiedente è ID 39838; visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ; DISPONE Di prendere atto delle domande presentate di cui all allegato A alla presente a farne parte integrante; di concedere ai beneficiari di cui all allegato B alla presente a farne parte integrante, l assegno per il nucleo familiare e di maternità per l importo a fianco di ciascun indicato ; di non concedere ai beneficiari di cui all allegato C alla presente a farne parte integrante, l assegno per il nucleo familiare e di maternità per le motivazioni espresse nell allegato stesso; di sospendere per un periodo di 2 anni dalla data di presentazione le domande di cui all allegato D alla presente a farne parte integrante ai sensi della Circolare Inps N.
35/2010 in quanto domande presentate da cittadini non comunitari in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE ; di dare atto che alla data del presente atto le domande in sospeso già presentate in precedenza sono quelle contenute nell allegato E ; di archiviare le domande di cui all allegato F alla presente a farne parte integrate, in quanto le richiedenti non hanno presentato entro i termini previsti di 2 anni dal ricevimento della domanda, alcuna documentazione relativa al rilascio del permesso di soggiorno CE; di rettificare l indicazione dell ID utente errato identificazione 39839, indicato negli allegati A) e D) alla determina n. 158 del 22.03.2016 e nell allegato E) della determina n. 283 del 03.05.2016, sostituendolo con l ID corretto: 39838 ; di dare atto che si terrà conto della suddetta rettifica in tutti gli adempimenti successivi all atto adottato. di trasmettere, per via telematica, all INPS, ente preposto al pagamento degli assegni concessi dai Comuni, l elenco dei beneficiari di cui all allegato B ed ogni altro dato necessario al pagamento degli assegni; di dare atto che il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente all Unione delle Terre d Argine ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare; di dare atto che l INPS provvede al pagamento dell assegno di maternità in un unica soluzione nel limite massimo di cinque mensilità e al pagamento dell assegno per il nucleo familiare con cadenza posticipata; di dare atto che l Unione delle Terre d Argine provvederà a controllare la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni; di disporre la comunicazione dell esito dell istruttoria a tutti gli utenti che hanno presentato domanda; di dare atto che i Responsabili del procedimento sono: - per il territorio di Campogalliano la dott.ssa Ivana Vecchi, Responsabile del Servizio Sociale Territoriale di Campogalliano, Settore Servizi Socio-Sanitari dell'unione delle Terre d'argine; - per il territorio di Carpi la dott.ssa Liana Balluga Funzionario Coordinatore dell'area Minori e Famiglie Settore Servizi Socio-Sanitari dell'unione delle Terre d'argine; - per il territorio di Novi di Modena la dr.ssa Sabrina Tellini,Funzionario Coordinatore dell'area non autosufficienza Settore Servizi Socio-Sanitari dell'unione delle Terre d'argine, con incarico temporaneo di Responsabile del Servizio Sociale Territoriale di Novi di Modena; - per il territorio di Soliera la dott.ssa Ramona Vai - Responsabile del Servizio Sociale Territoriale di Soliera, Settore Servizi Socio-Sanitari dell'unione delle Terre d'argine; di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 26 e 27 del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, dei dati richiesti in formato tabellare aperto ".
Il Dirigente di Settore Ruggero Canulli ha sottoscritto l atto ad oggetto CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/1998- CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS.151/2011- APRILE 2016-CONTESTUALE CORREZIONE ERRORE MATERIALE ID ELENCO DOMANDE SOSPESE, n 119 del registro di Settore in data 31/05/2016 Ruggero Canulli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio on line dell Unione delle terre d Argine consecutivamente dal giorno al giorno.