PREMESSO CHE. si conviene e si stipula quanto segue:

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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) L anno duemilaquattro il giorno.... del mese di.. presso la sede di... posta in. Tra la Comunità Montana Casentino nella persona di Roberto Mariottini, nato a Castel San Niccolò il 28/05/1959 in qualità di Presidente, il Comune di Bibbiena nella persona di omissis il Comune di Castel Focognano, nella persona omissis il Comune Castel San Niccolò, nella persona omissis il Comune Chitignano, nella persona omissis il Comune Chiusi della Verna, nella persona omissis il Comune Montemignaio, nella persona omissis il Comune Ortignano Raggiolo, nella persona omissis il Comune Poppi, nella persona omissis il Comune Pratovecchio, nella persona omissis il Comune Stia, nella persona di omissis il Comune Talla, nella persona omissis VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", così come modificato e integrato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130; VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", così come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001; VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 recante "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'art. 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109", come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 130/2000; 1

2 VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001 recante "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione a norma dell'art. 4, comma 6 del D.lgs. 109/1998 come modificato dal D.lgs. 130/2000 ; VISTE le deliberazioni della Comunità Montana del Casentino n. 17 del 7/04/2003 e dei comuni di Bibbiena n. 28 del 31/03/2003, Castel Focognano n. 23 del 28/03/2003, Castel San Niccolò n. 22 del 5/04/2003, Chitignano n. 19 del 29/03/2003, Chiusi della Verna n. 10 del 27/03/2003, Montemignaio n. 14 del 21/03/2003, Ortignano Raggiolo n. 19 del 27/03/2003, Poppi n. 28 del 29/03/2003, Pratovecchio n. 15 del 31/03/2003, Stia n. 16 del 29/03/2003, Talla n. 7 del 31/03/2003, esecutive ai sensi di legge; PREMESSO CHE - tra le amministrazioni comunali del Casentino è stata ravvisata l'opportunità di definire l'azione integrata e coordinata degli enti locali nello sviluppo e nella promozione delle funzioni e dei servizi in forma associata, in particolare nelle funzioni e nei servizi connessi alla gestione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'erogazioni di prestazioni sociali agevolate; - le finalità suddette possono essere conseguite attraverso specifica convenzione; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Premesse Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti. Art. 2 Oggetto I comuni come sopra rappresentati conferiscono la delega, ai sensi dell articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni e dei servizi connessi alla gestione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'erogazioni di prestazioni sociali agevolate. 2

3 Art. 3 Modalità La gestione avverrà attraverso la Comunità Montana del Casentino, in qualità di ente capofila, mediante l Area Affari Generali, Amministrativi e Finanziari Gestione Associata dei Servizi Sociali - e con personale assegnato a suddetto servizio. Art. 4 Attività e servizi Formano oggetto della presente convenzione: - la predisposizione, in collaborazione con il personale comunale, di regolamenti uniformi di recepimento della disciplina ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate da proporre all approvazione della Conferenza dei Sindaci e all adozione dei singoli Comuni; - la disciplina comune delle soglie per l accesso alle prestazioni di cui sopra, da proporre all approvazione della Conferenza dei Sindaci e all adozione dei singoli Comuni; - l assistenza agli utenti nella presentazione e compilazione delle domande di accesso alle prestazioni sociali agevolate di varia natura, effettuata anche attraverso personale comunale, individuato dalle singole amministrazioni; - l assistenza agli utenti nella presentazione e compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, sia quella da allegare alle domande di accesso ai servizi sociali sia quelle inerenti altri servizi, che sarà effettuata dal personale assegnato al servizio: a. presso il servizio istituito nella sede della Comunità Montana; b. presso gli uffici comunali, previo appuntamento da prendere con il servizio suddetto; c. a domicilio, su istanza dell utente e a seguito di valutazione da parte servizio sociale professionale; d. eventualmente, presso le sedi dei CAF zonali; - il ricevimento della dichiarazione sostitutiva unica; la trasmissione delle informazioni in essa contenute alla banca dati istituita presso l INPS, previa verifica della completezza e correttezza formale dei dati; il calcolo dell indicatore della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) e il rilascio dell attestazione; 3

4 la comunicazione agli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate dell ISEE attribuito al richiedente, ai fini della spettanza o meno dell agevolazione; - il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche tramite i controlli incrociati con il Ministero delle Finanze, e con la collaborazione degli uffici comunali competenti; - l eventuale stipula di convenzione con l Intendenza di Finanza per l esercizio delle funzioni di controllo; - la tenuta dei rapporti con l INPS in ordine ai benefici economici da detto ente erogati; - l accesso alla banca dati dell INPS; - la predisposizione di materiale informativo relativo all applicazione dell ISEE, al suo funzionamento e la sua procedura. Art. 4 Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie Le parti concordano che i costi inerenti i servizi forniti sono a carico della comunità montana la quale provvederà alla loro copertura con le risorse regionali acquisite a titolo di incentivazione delle gestioni associate. La comunità montana gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG ove esistente. La comunità montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte della comunità montana potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati, su decisione della Conferenza dei Sindaci, all incentivazione delle gestioni associate. In caso di revoca- parziale o totale dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l intera somma corrispondente al contributo revocato. Art. 5 Indicatori di monitoraggio Le parti contraenti individuano quali indicatori di monitoraggio: - numero di dichiarazioni ISEE presentate; 4

5 - rilevazione dei costi di intervento stabiliti nel programma; - numero di controlli di veridicità delle dichiarazioni. Ulteriori elementi di monitoraggio potranno essere indicati dalla Conferenza dei Sindaci. Art. 6 Vigilanza, attuazione e controllo La vigilanza, l'attuazione ed il controllo sul rispetto della presente convenzione verrà effettuata dalla Conferenza dei Sindaci di cui all art. 37 dello statuto della comunità montana: essa si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico ed opera secondo le modalità stabilite dallo statuto richiamato e dal regolamento ivi previsto. Sarà cura del Servizio di Gestione Associata dell ISEE predisporre relazioni semestrali sull andamento della gestione di cui alla presente convenzione. Sulla base degli indicatori di cui al precedente articolo, l'ente capofila si impegna a redigere una relazione annuale di attività da presentare alla Conferenza dei Sindaci. Art. 7 Decorrenza e durata La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa con scadenza al e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono. Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. a tutti gli altri enti. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell anno successivo a quello della data di comunicazione. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni dell anno in corso oltre che per le obbligazioni pluriennali assunte. L esercizio della facoltà di recesso determina l immediata decadenza di ogni diritto connesso o derivante, direttamente o indirettamente, dalla presente convenzione. In ogni caso, il recesso non dà mai il diritto ad ottenere la restituzione della quote versate dall amministrazione recedente, sia per la costruzione che per la gestione del servizio. 5

6 Letto, approvato e sottoscritto, 6

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