per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;

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Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 febbraio 2006 «Associazione CEE-Turchia Libera circolazione dei lavoratori Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione Figlio maggiorenne di un lavoratore turco che ha conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante Condanna penale Incidenza sul diritto di soggiorno» Nel procedimento C-502/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisione 3 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2004, nella causa tra Ergün Torun e Stadt Augsburg, in presenza di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Landesanwaltschaft Bayern, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per il sig. Torun, dall avv. K. Lehner, Rechtsanwalt; per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti; per il governo slovacco, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Rozet e B. Martenczuk, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 7, secondo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il consiglio di associazione è stato istituito dall Accordo che crea un associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e la Comunità, dall altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685). 2 Tale domanda è stata proposta nell ambito di una controversia tra il sig. Torun, cittadino turco, e la Stadt Augsburg (Comune di Augsburg) relativamente ad un procedimento di espulsione dal territorio tedesco.

Contesto normativo 3 Ai sensi dell art. 6, nn. 1 e 2, della decisione n. 1/80: «1. Fatte salve le disposizioni dell articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all occupazione, il lavoratore turco, inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti: rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego; candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di sua scelta, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità; libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività dipendente di sua scelta, dopo quattro anni di regolare impiego. 2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore». 4 L art. 7 della decisione n. 1/80 stabilisce: «I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro: hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni; beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni. I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d impiego in tale Stato membro». 5 L art. 14, n. 1, della stessa decisione è formulato come segue: «Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche». Causa principale e questioni pregiudiziali 6 Dall ordinanza di rinvio risulta che il sig. Torun, cittadino turco, è nato il 13 aprile 1976 in Germania, dove ha sempre risieduto. Dal maggio 1992 egli è in possesso di un permesso di soggiorno di durata illimitata in detto Stato membro. 7 Il sig. Torun, vissuto dalla nascita in Germania, figlio di un cittadino turco che dal 1972 aveva a sua volta legalmente svolto un attività lavorativa in questo Stato membro, dopo aver concluso la scuola elementare e dell obbligo seguiva una formazione professionale come meccanico d industria dal 1 settembre 1991 al 28 febbraio 1995. Egli concludeva quest ultima con successo, ottenendo l idoneità professionale quale meccanico industriale. 8 Conclusa la sua formazione professionale, egli lavorava sino alla fine del 1996 in diverse imprese, la maggior parte delle volte per una durata dai due ai tre mesi. Negli intervalli tra tali periodi lavorativi egli era disoccupato e percepiva indennità a tale titolo. All inizio del 1997 il sig. Torun diveniva tossicodipendente e, poiché era disoccupato, beneficiava di un regime di prestazioni di disoccupazione, la cui concessione gli veniva tuttavia revocata con effetto retroattivo al 23 febbraio 1998, in quanto non si era presentato ad un

colloquio presso un impresa di lavoro temporaneo che doveva proporgli un posto come meccanico. 9 Dopo essere stato arrestato nel maggio 1998, il sig. Torun, che aveva subito una prima condanna penale nell ottobre 1997, veniva condannato nel marzo 1999 ad una pena detentiva complessiva di tre anni e tre mesi per rapina aggravata e acquisto illegale di stupefacenti. 10 Con decisione 2 settembre 1999, la Stadt Augsburg pronunciava l espulsione del sig. Torun dal territorio tedesco con minaccia di accompagnamento alla frontiera. Poiché il governo del distretto dello Schwaben respingeva l opposizione proposta dall interessato contro tale decisione di espulsione, egli presentava un ricorso contro quest ultima dinanzi al Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo di Augsburg), ricorso respinto con decisione 10 ottobre 2000. 11 Il sig. Torun ha quindi interposto appello contro tale decisione dinanzi al Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo del Land Bayern), appello che quest ultimo respingeva con sentenza 7 agosto 2002. 12 Pur ritenendo la decisione di espulsione conforme alla normativa nazionale, ai sensi della quale uno straniero che sia stato condannato definitivamente ad una pena detentiva di almeno tre anni o ad una pena detentiva a causa della violazione di disposizioni della legge sugli stupefacenti deve essere obbligatoriamente espulso, il giudice del rinvio esprime dubbi circa la compatibilità di tale misura di allontanamento con la decisione n. 1/80. 13 Pertanto il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), investito dal sig. Torun di un ricorso per «Revision» (ricorso per cassazione), ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il figlio maggiorenne di un lavoratore dipendente turco legalmente occupato da oltre tre anni nella Repubblica federale di Germania, il quale abbia conseguito una formazione professionale come meccanico d industria con l esame di idoneità professionale, perda il suo diritto di soggiorno derivato dal diritto di rispondere a qualsiasi offerta d impiego di cui all art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 ( ) oltre che nei casi previsti dall art. 14 della decisione n. 1/80 e di abbandono dello Stato membro ospitante per un periodo di tempo non trascurabile e senza giustificati motivi anche qualora a) sia stato condannato per rapina aggravata e reati legati al traffico di stupefacenti ad una pena detentiva di tre anni, senza sospensione condizionale, e abbia interamente scontato la pena, scomputato il periodo di carcerazione preventiva; b) abbia egli stesso svolto un occupazione come lavoratore dipendente nella Repubblica federale di Germania e quindi abbia personalmente acquisito, e successivamente di nuovo perduto, un diritto di soggiorno derivato dal diritto all accesso ad un impiego ai sensi dell art. 6, n. 1, secondo o terzo trattino, della decisione n. 1/80. Se la perdita di tale diritto consegua al fatto che: i) non ha accettato un lavoro offertogli dall Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) nella fatitspecie dopo più di un anno di disoccupazione; ii) è stato condannato ad una pena detentiva di tre anni per rapina aggravata e reati legati agli stupefacenti, senza sospensione condizionale, neanche a posteriori; ha interamente scontato la pena, scomputato il periodo di carcerazione preventiva, senza essere stato disponibile per l intera durata di detta pena sul regolare mercato del lavoro; un mese dopo la sua scarcerazione ha di nuovo trovato un occupazione, senza disporre a tale data di un diritto di soggiorno in Germania. 2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se un cittadino turco perda il diritto di soggiorno derivato dal diritto all accesso all attività lavorativa subordinata ai sensi dell art. 6, n. 1, secondo o terzo trattino, della decisione n. 1/80, alla luce delle premesse menzionate al punto b) della prima questione». Sulle questioni pregiudiziali 14 In via preliminare si deve constatare che il giudice del rinvio ritiene che il ricorrente della causa principale soddisfi tutti i requisiti indicati nell art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e che, nella sua qualità di beneficiario dei diritti che tale disposizione gli conferisce, egli abbia altresì acquisito un diritto di soggiorno ai

sensi di quest ultima. 15 Inoltre dalla decisione di rinvio non risulta contestato il fatto che nel caso di specie non siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell art. 14, n. 1, della detta decisione. Sulla prima questione 16 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza quali siano le condizioni alle quali un cittadino turco, quale il sig. Torun, il quale gode nello Stato membro ospitante del diritto al libero accesso a qualsiasi attività dipendente di sua scelta ai sensi dell art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, possa perdere tale diritto. 17 Per rispondere a tale questione si deve ricordare in primo luogo che nel sistema introdotto dalla decisione n. 1/80, il capitolo II, sezione 1, di quest ultima, che comprende specificamente gli artt. 6, 7 e 14 di tale decisione, disciplina in particolare i diritti in materia di lavoro dei cittadini turchi nello Stato membro ospitante. A tal proposito, la detta decisione opera una distinzione tra la situazione dei lavoratori turchi che abbiano svolto nello Stato membro interessato una regolare attività lavorativa per un periodo determinato (art. 6) e quella dei familiari di questi lavoratori nel territorio dello Stato membro ospitante (art. 7). 18 Per quanto concerne in particolare questa seconda categoria di persone, la decisione n. 1/80 distingue tra i familiari autorizzati a raggiungere il lavoratore nello Stato membro ospitante e che abbiano ivi risieduto regolarmente per un certo periodo, da un lato (art. 7, primo comma), e i figli di un lavoratore in tale posizione, i quali abbiano conseguito una formazione professionale nello Stato membro interessato, dall altro (art. 7, secondo comma) (v. sentenza 19 novembre 1998, causa C-210/97, Akman, Racc. pag. I-7519, punto 21). 19 Riguardo più precisamente all art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, disposizione cui si riferisce la prima questione posta dal giudice del rinvio, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che, al pari degli artt. 6, n. 1 (v. sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince, Racc. pag. I-3461, punto 26), e 7, primo comma (v. sentenza 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman, Racc. pag. I-2133, punto 28), tale disposizione ha efficacia diretta negli Stati membri, di modo che i cittadini turchi che ne soddisfano le condizioni possono far valere direttamente i diritti che essa loro attribuisce (sentenze 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu, Racc. pag. I-5113, punto 17, e Akman, cit., punto 23). 20 E importante rilevare, in secondo luogo, che i diritti che l art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 conferisce al figlio di un lavoratore turco sul piano occupazionale nello Stato membro interessato implicano necessariamente, per evitare di privare di qualsiasi efficacia i diritti di accesso al mercato del lavoro e di svolgimento effettivo di un attività lavorativa subordinata, l esistenza di un correlato diritto di soggiorno in capo all interessato (sentenze Eroglu, punti 20 e 23, nonché Akman, punto 24, citate). 21 Si deve ricordare, in terzo luogo, che riguardo all art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, secondo giurisprudenza costante i diritti che tale disposizione riconosce ai familiari di un lavoratore turco che soddisfino le condizioni indicate nel detto comma possono essere limitati soltanto ai sensi dell art. 14, n. 1, della detta decisione, vale a dire per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o sanità pubbliche, o in quanto l interessato abbia lasciato il territorio dello Stato membro ospitante per un periodo non trascurabile e senza giustificati motivi (sentenze 16 marzo 2000, causa C-329/97, Ergat, Racc. pag. I-1487, punti 45, 46 e 48; 11 novembre 2004, causa C-467/02, Cetinkaya, Racc. pag. I-10895, punti 36 e 38, nonché 7 luglio 2005, causa C-373/03, Aydinli, non ancora pubblicata in Raccolta, punto 27). 22 Si deve constatare, in quarto luogo, che i requisiti fissati nell art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 sono più rigorosi di quelli previsti nel secondo comma di tale articolo a vantaggio dei soli figli di un lavoratore turco che abbiano compiuto una formazione professionale nello Stato membro ospitante (sentenza Akman, cit., punto 35). 23 Risulta pertanto dalla giurisprudenza della Corte che l art 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 costituisce, in confronto al primo comma del medesimo articolo, una disposizione più favorevole la quale, nella cerchia dei familiari dei lavoratori turchi, ha voluto riservare un trattamento particolare ai figli, mirante ad agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro dopo il compimento di una formazione professionale, al fine di realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori, conformemente all obiettivo della detta decisione (sentenza Akman, cit., punto 38). 24 Ne consegue che il secondo comma del detto art. 7 non può essere interpretato in maniera più restrittiva

rispetto al primo comma di questo stesso articolo, e che i diritti che esso conferisce ai cittadini turchi che soddisfino i requisiti stabiliti in questo secondo comma non possono pertanto, a maggior ragione, costituire oggetto di una limitazione in ipotesi diverse da quelle applicabili nell ambito del primo comma dello stesso articolo. 25 Di conseguenza, le limitazioni dei diritti conferiti dall art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 possono essere soltanto di due ordini, vale a dire, o la presenza del lavoratore migrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante costituisce, in ragione del suo comportamento personale, un pericolo grave ed effettivo per l ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, ai sensi dell art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure l interessato ha lasciato il territorio di tale Stato per un periodo importante e senza giustificati motivi (v., per analogia, sentenze Cetinkaya, punto 36, e Aydinli, punto 27, citate). 26 Pertanto, contrariamente a quanto rileva il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, i diritti conferiti dall art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non possono essere limitati nelle stesse circostanze di quelli attribuiti dall art. 6 di quest ultima. Così, il cittadino turco al quale tali diritti siano stati riconosciuti, non può esserne dichiarato decaduto per il mancato svolgimento dell attività lavorativa dovuto ad una condanna a una pena detentiva di tre anni, né per il fatto che egli abbia perso il beneficio del diritto di soggiorno derivante dal diritto al lavoro acquisito anteriormente ai sensi dell art. 6, n. 1, della detta decisione (v., in tal senso, sentenza Aydinli, cit., punto 31). 27 In ultimo luogo si deve constatare che l art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non può essere interpretato come riguardante soltanto la situazione di un minore, figlio di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, ad esclusione di quella di un maggiorenne, figlio di un lavoratore in tale condizione. 28 Infatti, anzitutto l art. 7 non opera, nel suo secondo comma, alcuna distinzione in tal senso. Inoltre, una siffatta interpretazione svuoterebbe il detto comma di gran parte del suo significato. Infine, si deve ricordare che l art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 si applica altresì alla situazione di un maggiorenne, figlio di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenze Cetinkaya, punto 34, nonché Aydinli, punti 22 e 23, citate) e che, nel sistema introdotto da tale decisione, il secondo comma del detto art. 7 non può essere interpretato in maniera più restrittiva rispetto al primo comma dello stesso articolo (v. punti 22-24 della presente sentenza). 29 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione proposta che il figlio maggiorenne di un lavoratore migrante turco che abbia legalmente esercitato un attività lavorativa in uno Stato membro da più di tre anni, il quale abbia conseguito una formazione professionale in tale Stato e soddisfi i requisiti di cui all art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, perde il diritto di soggiorno, derivante dal diritto di rispondere a qualsiasi offerta d impiego conferito dalla detta disposizione, soltanto nei casi previsti nell art. 14, n. 1, di tale decisione o qualora lasci il territorio dello Stato membro ospitante per un periodo non trascurabile e senza giustificati motivi. Sulla seconda questione 30 Risulta dalla decisione di rinvio che la seconda questione è proposta soltanto nel caso di una risposta affermativa alla prima questione. 31 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione. Sulle spese 32 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) Il figlio maggiorenne di un lavoratore migrante turco che abbia legalmente esercitato un attività lavorativa in uno Stato membro da più di tre anni, il quale abbia conseguito una formazione professionale in tale Stato e soddisfi i requisiti di cui all art. 7, secondo comma, della decisione adottata dal Consiglio di associazione, istituito con l Accordo che crea un associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell associazione, perde il diritto di soggiorno, derivante dal

diritto di rispondere a qualsiasi offerta d impiego conferito dalla detta disposizione, soltanto nei casi previsti nell art. 14, n. 1, di tale decisione o qualora lasci il territorio dello Stato membro ospitante per un periodo non trascurabile e senza giustificati motivi.