Diritto del contenzioso d impresa
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- Bartolomeo Manzo
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1 Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 16 novembre 2015 «la sospensione, l interruzione e la estinzione del processo Le impugnazioni in generale»
2 La sospensione del processo Art. 295 del c.p.c. «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Art. 39 del DPR 546/1992 «Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio».
3 La sospensione del processo La sospensione del processo consiste nell arresto temporaneo del suo svolgimento, disposto dal giudice al verificarsi di alcuni eventi. Il processo riprende quando è cessato il motivo che ha determinato la sospensione. La sospensione necessaria prevista dall art. 39 è possibile solo nei casi di (i) querela di falso (rilevante di fini della decisione) in sede civile (ii) questioni sullo stato e capacità delle persone
4 La sospensione del processo La sospensione per pregiudizialità ricorre quando la definizione di un procedimento costituisce conseguenza logica e giuridica della definizione di un altro procedimento (rapporto di dipendenza dei processi). Rapporto di pregiudizialità interna se tra controversie rientranti nella giurisdizione tributaria. Se tra giurisdizioni diverse si tratta di pregiudizialità esterna.
5 La sospensione del processo La sospensione può essere disposta con «decreto» del presidente, in sede preliminare di esame del ricorso o con «ordinanza» dalla commissione in udienza. La sospensione termina con il venire meno della causa che l ha determinata: - passaggio in giudicato della sentenza che decide in via pregiudiziale sulla querela di falso; - passaggio in giudicato della sentenza che decide in via pregiudiziale sullo stato e sulla capacità delle persone; - passaggio in giudicato della sentenza ex art 295 cpc; Il processo riprende (riassunzione del processo) se entro 6 mesi una delle parti presenta istanza di trattazione ai presidente della sezione. Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti processuali. I termini processuali si interrompono sino alla data di presentazione dell istanza di trattazione da notificarsi alle parti.
6 L interruzione del processo Art. 40 del DPR 546/1992 «Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.».
7 L interruzione del processo L interruzione non deve essere disposta dal presidente o dalla commissione ma produce i suoi effetti al momento del verificarsi dell evento: «L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce» art. 40, secondo comma
8 L interruzione del processo Come la sospensione anche l interruzione del processo consiste nell arresto temporaneo del procedimento, con lo scopo di tutelare un corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti. Perché si configuri l interruzione l evento deve realizzarsi in un preciso arco temporale e in alcuni casi dichiarato dal difensore «Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito» art. 40, terzo comma
9 Sospensione e interruzione del processo Art. 41 del DPR 546/1992 «La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 28»
10 Sospensione e interruzione del processo Art. 42 del DPR 546/1992 «Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.»
11 Sospensione e interruzione del processo Art. 43 del DPR 546/1992 «Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente. La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati all'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.»
12 L estinzione del processo L estinzione del processo è dichiarata nei seguenti casi: - per rinuncia al ricorso (art. 44 DPR 546/92); - per inattività delle parti (art. 45 DPR 546/92); - per cessazione della materia del contendere (art. 46 DPR 546/92);
13 L estinzione del processo art. 44 L art. 44 del DPR 546/92: «Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente»
14 L estinzione del processo art. 45 L art. 45 del DPR 546/92: «Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.»
15 L estinzione del processo art. 46 L art. 46 del DPR 546/92: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge»
16 L estinzione del processo - effetti L estinzione del processo determina (i) se si verifica in primo grado la definitività dell atto impugnato (ii) se si verifica in appello il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado Nel caso di estinzione per cessazione della materia del contendere vengono meno le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio
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