CONTRATTO PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI IMPIANTI E SEDI Dl ACIAM S.P.A. NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA Tra ACIAM S.p.A., Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana, con sede in Via Edison n.27, rappresentata dal signor. in qualità di.. domiciliato per la carica presso la sede della sociètà (di seguito per brevità ACIAM). Da una parte e con sede in.., in Via., P.IVA, rappresentata dal Signor. in qualità di, che dichiara di agire e stipulare a nome, per conto e nell esclusivo interesse dell impresa (di seguito per brevità Impresa). Dall altra Insieme, congiuntamente, le Parti Premesso che - ACIAM, ha indetto una gara mediante procedura negoziata per l esecuzione del servizio di vigilanza armata presso gli impianti e sedi di ACIAM del territorio della provincia dell Aquila; - la gara indetta si svolgeva secondo la prescelta procedura ai sensi dell ad 20 dei D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; - in data.. ACIAM aggiudicava la gara in via definitiva a..., e dava mandato al di provvedere alla stipula del presente contratto. - l Impresa, nel rispetto del termine indicato in Lettera di invito, faceva quindi pervenire ad ACIAM l ulteriore documentazione richiesta agli artt. 6 e 7. - ACIAM procedeva quindi alla verifica della documentazione prodotta dall Impresa ed alle verifiche di legge e relative al possesso dei requisiti dichiarati all atto della presentazione dell offerta e necessari all aggiudicazione; Tutto ciò premesso Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: Art.1 Premesse ed allegati Entrambe le Parti ratificano la suesposta premessa narrativa e l assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.2 Oggetto ACIAM affida all Impresa, che accetta, l esecuzione del servizio di vigilanza armata presso gli impianti e sedi di ACIAM del territorio della provincia dell Aquila. L Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola al rispetto di tutta la documentazione di gara e, più precisamente si vincola a quanto previsto nella Lettera di Invito e relativi allegati ed alla propria Offerta (sia tecnica che economica) che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Le Parti dunque concordano che l Impresa dovrà mettere in essere i servizi migliorativi e aggiuntivi offerti, di cui alla Offerta tecnica, pena la risoluzione del presente contratto. Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto e dalle norme che regolano il servizio che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L Impresa con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola altresì al rispetto di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da esso predisposta in sede di gara che, anche se non è materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Art.3 Durata Il presente contratto ha durata di un anno e decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza alle ore. del.. Art. 4 Corrispettivo Il corrispettivo annuo dovuto da ACIAM all Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto è previsto in Euro ( ) al netto d IVA, quale corrispettivo per il servizio offerto. La fatturazione avverrà in rate mensili costanti posticipate rispetto all inizio del servizio; il pagamento verrà effettuato, previa emissione delle rispettive fatture, con scadenza 60 gg data fattura e previa presentazione della documentazione stabilita nei documenti di gara e di legge. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 5 Garanzie e assicurazioni A garanzia dell esatto, puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalpresente contratto, in applicazione dell ad. 7 della lettera d invito, l Impresa ha costituito garanzia fidejussoria di Euro. mediante.. emessa in data.. da. L Impresa ha inoltre stipulato le opportune polizze assicurative in applicazione dell art. 8 del Capitolato Speciale d Appalto. La polizza assicurativa RCT con massimale per sinistro o danno pari ad almeno 200.000 Euro è stata emessa in data dalla Compagna Assicuratrice al nr.. La polizza assicurativa RCO un massimale per sinistro o danno pari ad almeno 250.000 Euro è stata emessa in data dalla Compagna Assicuratrice al nr.. Art.6 Trattamento dei dati ACIAM ai sensi dell art. 13 d.lgs. 196/03, informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di appalti pubblici. Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari L appalto è individuato con CIG n... L Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. In specifico l Impresa indica il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale IBAN Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell appalto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Sono state inoltre comunicate dall Impresa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c. Qualora l Impresa non assolva agli obblighi previsti dall articolo 3 della L. 136/2010 il presente contratto si intenderà risolto di diritto.
La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall Impresa con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente contratto e ACIAM potrà verificare in ogni momento l adempimento. L Impresa, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, dovrà procedere all immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente ACIAM e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Art. 8 Cessione E vietata all Impresa la cessione, anche parziale e a qualunque titolo, del presente contratto. Art. 9 Subappalto E ammesso il subappalto nei limiti di legge e nei termini indicati nella Lettera di Invito; si rinvia a quanto previsto dall art. 118 del d.lgs. 163/06. L Impresa rimane comunque responsabile, nei confronti di ACIAM, delle prestazioni subappaltate. Art. 10 Penali L Impresa ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti per il servizio appaltato e in materia di sicurezza nonché alle indicazioni impartite da ACIAM durante lo svolgimento del servizio. Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione ai sensi dell art. 11, all Impresa potrà essere irrogata una penale di.(..) Euro per ogni singolo inadempimento o ritardo nell adempimento. L applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata A/R, alla quale l Impresa avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima.
La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione. Art. 11 Risoluzione ACIAM ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei servizi; b) gravi e reiterati inadempimenti alle disposizioni contrattuali o di ACIAM circa i tempi e le modalità di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità nell esecuzione dei servizi; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei servizi da parte dell Impresa senza giustificato motivo; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; g) perdita, da parte dell'impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, tra cui anche il fallimento, l ammissione al concordato preventivo o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; h) ogni altra causa prevista dai documenti di gara e dal presente contratto. ACIAM risolve il contratto in caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci dell Impresa. L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lui imputabili. ACIAM, inoltre, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti. Art. 11 Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto sono a carico dell Impresa. Art. 12 Foro Competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Avezzano. Avezzano,. A.C.I.A.M. S.p.A. L Impresa Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate dall Impresa, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del presente contratto: 2, 8, 10, 11, 12 Avezzano,. A.C.I.A.M. S.p.A. L Impresa Allegati: