COMUNE di CAMPI BISENZIO Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

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COMUNE di CAMPI BISENZIO Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 31/01/2012

- REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO - ARTICOLO 1 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. È istituita nel Comune di Campi Bisenzio l imposta di soggiorno, prevista dall art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, in materia di turismo, a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché per i servizi pubblici locali. 2. Presupposto dell imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale. L imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino a un massimo di tre notti consecutive. 3. Per strutture ricettive s intendono tutte le strutture alberghiere ed extra - alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla legge regionale n. 42/2000. Rientrano tra queste, a puro titolo esemplificativo: affittacamere professionali e non; agriturismi; alberghi; bed and breakfast; campeggi; case e appartamenti per vacanze; case per ferie; ostelli; residence; residenze d epoca; residenze turistiche alberghiere. ARTICOLO 2 SOGGETTO PASSIVO E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI 1. Soggetto passivo dell imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all articolo 1, comma 3, e non risulta iscritto nell anagrafe dei residenti del Comune di Campi Bisenzio. 2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Campi Bisenzio. ARTICOLO 3 ESENZIONI 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento di dodici anni; b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti; c) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa: d) il personale dipendente della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio; e) ai gruppi scolastici organizzati, agli autisti di pullman ed agli accompagnatori che prestano attività di assistenza. 2. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario o per necessità documentate di cura e assistenza sanitaria. 3. Sono altresì esenti dal pagamento i malati e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente; nel caso che il malato sia minore di anni diciotto, sono esenti fino a due accompagnatori. L applicazione dell esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell interessato, di autocertificazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero. L accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all assistenza sanitaria nei confronti del paziente. ARTICOLO 4 MISURA DELL IMPOSTA 1. La misura dell imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d imposta applicate nel precedente esercizio. 2. La misura dell imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante. 3. In ogni caso l imposta non può essere inferiore a 1,00 né superiore a 5,00 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno. 4. Col provvedimento di cui al comma 1. possono essere previste misure di imposta diversificate da applicare nel corso dell anno. ARTICOLO 5 OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Campi Bisenzio, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre (calcolato a partire dal mese di gennaio), il numero totale dei pernottamenti avvenuti, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento.

2. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Campi Bisenzio. 3. Il Servizio Entrate dell Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un apposita modulistica. 4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, forniti dall amministrazione comunale, dell applicazione, dell entità e delle esenzioni dell imposta di soggiorno, ARTICOLO 6 VERSAMENTO DELL IMPOSTA 1. I soggetti di cui all Articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l importo complessivo dovuto a titolo d imposta di soggiorno. 2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. 3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate. 4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme, riscosse per il Comune a titolo d imposta di soggiorno in ciascun trimestre di cui all articolo 5 comma 1, nei primi quindici giorni del mese successivo alla scadenza del trimestre. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale: a) direttamente presso la Tesoreria Comunale; b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale; c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Campi Bisenzio presso la Tesoreria Comunale. ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO 1. Ai fini dell attività di accertamento dell imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006. 2. Ai fini dell esercizio dell attività di controllo nonché di recupero dell imposta evasa, i soggetti di cui all Articolo 2, comma 2, sono obbligati a esibire all Ente impositore, anche in ottemperanza alla dichiarazione preventiva di cui all Articolo 5, comma 4, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta: a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva; b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all Articolo 5, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori, e possono richiedere una specifica dichiarazione al cliente che rifiuti di pagare. L adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell interessato, come prescritto dall art. 24, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali.) ARTICOLO 8 SANZIONI 1. Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. Al procedimento d irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del d.lgs. n. 472/1997. 2. Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all Articolo 5, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 a un massimo di 500,00, ai sensi dell art. 7- bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 3. Fatta salva l irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 2. per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all Articolo 6 si applica l ulteriore sanzione da un minimo di 25,00 a un massimo di 250,00, ai sensi dell art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 4. La mancata esibizione della documentazione indicata all Articolo 7, comma 2, nonché l omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all Articolo 7, comma 3, comporta l irrogazione di una sanzione da un minimo di 25,00 a un massimo di 250,00 per ciascun caso. 5. A procedimenti d irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981. ARTICOLO 9 RISCOSSIONE COATTIVA 1. Le somme accertate dall amministrazione a titolo d imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali. ARTICOLO 10 RIMBORSI E COMPENSAZIONI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dev essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell imposta per importi pari o inferiori a dieci euro. 2. Nei casi di versamento dell imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell imposta stessa,

da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare al Comune almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di versamento nel quale si vuole usufruirne, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione del Funzionario responsabile dell imposta. 3. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio entrate metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica. ARTICOLO 11 CONTENZIOSO 1. Le controversie concernenti l imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del d.lgs. n. 546/1992. ARTICOLO 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL IMPOSTA 1. Ai sensi dell art. 6 del Regolamento generale delle entrate comunali, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell imposta di soggiorno. 2. Il funzionario responsabile dell imposta provvede all organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti. ARTICOLO 13 DECORRENZA DELL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA 1. L applicazione dell imposta di soggiorno decorre dal 1 marzo 2012. 2. In occasione del primo versamento dell imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, da effettuarsi dal 1 al 15 aprile 2012 ai sensi dell art. 6 comma 4 del presente Regolamento, saranno versate le somme riscosse nel solo mese di marzo 2012.