DEL/PAR. N. 45 /2009

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Logo della Repubblica Italiana CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA DEL/PAR. N. 45 /2009 composta dai seguenti magistrati: Pres. Sez. Mario G.C. Sancetta Presidente Cons. Raffaele Del Grosso Relatore Cons. Corradino Corrado Cons. Silvano Di Salvo Cons. Tommaso Viciglione Cons. Francesco Uccello I Ref. Laura Cafasso ha adottato la seguente deliberazione nell adunanza del 22 dicembre 2009 Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3; Vista la legge 5 giugno 2003 n 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3; Visto il r.d. 12 luglio 1934, n 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; Vista la legge 14 gennaio 1994 n 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista, in particolare, la deliberazione n 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n 244; Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n 7469 in data 22 giugno 2009; Vista la deliberazione n 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; Visto l art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009 n 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n 102; Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n 74/2009 del 30 settembre 2009; 1

Viste, altresì, la deliberazione n 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e la nota del Presidente della Corte dei conti n 2789 del 28 settembre 2009; VISTA la nota con prot. N. 343 del 29 gennaio 2009, con la quale il Sindaco del San Pietro Infine (CE) ha richiesto a questa Sezione parere ai sensi dell art. 7, comma, 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista l ordinanza presidenziale n 40 /2009 con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della Sezione; UDITO il relatore consigliere Raffaele Del Grosso; PREMESSO: con la nota sopra citata il Sindaco del Comune di San Pietro Infine, fa presente che: il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 13/10/2001; è stato nominato il Commissario straordinario per la liquidazione in data 31/5/2002; l Amministrazione è stata condannata al pagamento della somma di euro 53.194,36 oltre rivalutazione monetaria ed interessi; la sentenza d appello, in forma esecutiva, è stata depositata il 31/12/2008; il dissesto non risulta ancora chiuso, alla data suddetta, non essendo stato ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all art. 256, comma 11, del d.lgs. 267/2000. Tutto ciò premesso, il Sindaco citato chiede di conoscere se: 1. l Amministrazione comunale è tenuta al pagamento degli interessi e delle somme da rivalutazione monetaria; 2. è possibile attingere al bilancio dell Ente le somme volte al soddisfacimento del credito derivante da sentenza esecutiva; 3. per soddisfare il credito e poter legittimamente pagare senza arrecare danno all ente sia tassativo attendere l adozione del rendiconto di gestione; 4. per la parte residua, eccedente le somme accantonate, possa configurarsi l ipotesi di debito fuori bilancio di cui alla lett. a, comma 1, dell art. 194 d.lgs. 267/2000 anche a fronte di una eventuale transazione con i creditori che consenta di pagare una somma inferiore a quella riconosciuta nella sentenza esecutiva. CONSIDERATO: In via preliminare va verificato da parte della Sezione l ammissibilità della richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, ossia della legittimazione del soggetto proponente, sia sotto il profilo oggettivo avuto riguardo all attinenza del parere richiesto alle materie di contabilità pubblica. Sotto il profilo soggettivo, ricorda la Sezione che l art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità 2

pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. Riguardo a tale punto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui nelle more della costituzione di detto Organismo come nel caso della Regione Campania, il cui Statuto, che lo prevede e disciplina, è stato di recente approvato in via definitiva non può costituire motivo di preclusione per l esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Nell attesa dell istituzione del predetto Organismo nella regione Campania, pertanto, la Sezione ha costantemente ritenuto che gli Enti territoriali possano avanzare direttamente le istanze tramite i propri organi muniti di rappresentanza legale esterna. Di conseguenza, nella fattispecie, la richiesta, in quanto formulata dal Sindaco, organo munito della rappresentanza legale esterna del Comune ai, sensi dell art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo alla attinenza del parere di cui trattasi allo specifico ambito attribuito alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, non sussiste alcun dubbio che esso rientri nella materia della contabilità pubblica e sia, dunque, da ritenere ammissibile ai sensi della norma sopra richiamata, atteso che riguarda l interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici anche ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari degli stessi enti. Venendo all esame di merito, il Sindaco del Comune di San Pietro Infine pone alla Sezione una serie di quesiti in ordine all interpretazione delle norme che regolano i rapporti tra creditori ed ente pubblico dissestato ed in particolare chiede di sapere se: 1. l Amministrazione comunale in dissesto è tenuta al pagamento degli interessi e delle somme da rivalutazione monetaria; 2. è possibile attingere al bilancio dell Ente dissestato le somme volte al soddisfacimento del credito derivante da sentenza esecutiva; 3. per soddisfare il credito e poter legittimamente pagare senza arrecare danno all Ente sia tassativo attendere l adozione del rendiconto di gestione dell Organo straordinario di liquidazione; 4. per la parte residua, eccedente le somme accantonate, possa configurarsi l ipotesi di debito fuori bilancio di cui alla lett. a, comma 1, dell art. 194 Dlgs. 267/2000 anche a fronte di una eventuale transazione con i creditori che consenta di pagare una somma inferiore a quella riconosciuta nella sentenza esecutiva. Quanto al primo quesito, va ricordato che il comma 4 dell art. 81 del Dlgs. N. 77/1995, modificato dall art. 21 del Dlgs. N. 336/1996 e poi confluito nell art. 248, comma 3

4, del Dlgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) dispone che i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria dalla data di deliberazione di dissesto e sino all approvazione del rendiconto. Sennonché l interpretazione letterale della disposizione citata è stata smentita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 269/1998. In detta sentenza il Giudice delle leggi, seguendo un indirizzo peraltro già affermato con le sentenze 149, 155, e 242 del 1994 riferite all analoga disposizione dettata dall art. 21 del d.l. 18/1/1993 n. 8, aveva affermato che i crediti nei confronti di un Ente locale dissestato producono interessi e sono soggetti a rivalutazione monetaria anche successivamente all apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall ammissione alla massa passiva. Resta integra, pertanto, la facoltà del creditore di far valere tali diritti nei confronti del Comune una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Tale indirizzo è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione III civile, nella sentenza n. 2095/2008 con la quale viene riaffermato, tra l altro, che il Comune dissestato non può essere oggetto di azioni esecutive per i debiti che devono essere amministrati dal commissario, ma non subisce alcuna perdita di capacità processuale, per cui nulla vieta al creditore di promuovere nei suoi confronti le normali azioni di cognizione, tra le quale quelle volta all accertamento del diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. I crediti derivanti dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria potranno essere fatti valere nei confronti dell Ente dopo la conclusione della procedura di dissesto. Riguardo al secondo ed al quarto quesito, che vanno trattati assieme poiché attengono alla stessa tematica, va rammentato che l art. 194 T.U.E.L. individua tipologie di debito che il legislatore ha ritenuto idonee a costituire obbligazione, anche se sorte al di fuori delle ordinarie procedure di spesa, e che possono essere ricondotte, seppur con un peculiare procedimento, all interno della contabilità dell Ente. Tra queste tipologie vi è quella indicata dal comma 1, lett. a), relativa ai debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l Ente, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l ente locale, ad eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). Tale adempimento, però, passa attraverso l indispensabile procedura di cui al cit. art. 194 che prevede la deliberazione del Consiglio comunale cui è demandato il compito di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte riconducendo così l obbligazione all interno della contabilità dell ente preservando gli equilibri di bilancio. La pronuncia del Consiglio serve 4

anche ad accertare le cause che hanno originato l obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità. La presenza sul conto intestato all Organo straordinario di liquidazione di somme, sufficienti a coprire solo una parte del debito scaturito dalla sentenza, non fa venir meno la necessità dell attivazione della procedura consiliare di riconoscimento del debito, anche in ragione del fatto che l art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 ha previsto che le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debito fuori bilancio siano inviate agli organi di controllo ed alla Procura regionale della Corte dei conti al fine di permettere un controllo sulle fattispecie di debito fuori bilancio. Quanto detto non può non valere anche nel caso di transazione con il creditore, che porti ad una riduzione della somma indicata nella citata sentenza esecutiva. Con riferimento, infine, al terzo quesito va ricordato che, secondo quanto illustrato dal Comune richiedente nella nota sopra citata, al momento della notifica della sentenza di appello in forma esecutiva, avvenuta il 30/12/2008 il dissesto non risultava ancora chiuso in quanto non era ancora stato approvato il rendiconto della gestione di cui all art. 256, comma 11, del Dlgs 267/2000. In tal caso il debito fuori bilancio sorto con la citata sentenza, dovrà essere riconosciuto dal Consiglio comunale ai sensi dell art 194 T.U.E.L. mentre spetterà all Organo straordinario di liquidazione deliberare l ammissione dello stesso debito nel piano di rilevazione della massa passiva secondo quanto dispone il successivo art. 254 (comma 3). L art 256 dello stesso T.U.E.L., inoltre, stabilisce che dopo il deposito presso il Ministero dell interno del piano di rilevazione della massa passiva acquisita, lo stesso piano diventa esecutivo ed è possibile ottenere l autorizzazione al perfezionamento del mutuo (comma 2). Una volta erogato il mutuo, entro i successivi 30 giorni, l Organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento di acconti ai creditori (comma 4). Il saldo delle somme dovute si avrà dopo l approvazione del piano di estinzione (comma 9). P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione in ordine alla citata richiesta proposta dal Sindaco del comune di San Pietro Infine ORDINA che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Sindaco del richiamato Comune. Così deliberato in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2009. Il relatore Il Presidente f.to Raffaele Del Grosso f.to Mario G.C. Sancetta Depositata in segreteria il 22 dicembre 2009 Il Dirigente del Servizio di supporto f.to Nicola Francioni 5