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Transcript:

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 settembre 2012 «Regolamento (CEE) n. 918/83 Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 Franchigia dai dazi all importazione di beni personali Nozione di beni destinati ai bisogni della famiglia Autoveicolo importato nel territorio dell Unione Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all importazione» Nella causa C-487/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 267 TFUE, dall Administratīvā rajona tiesa (Lettonia), con decisione 15 settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2011, nel procedimento Laimonis Treimanis contro Valsts ieņēmumu dienests, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. U. Lõhmus, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. A. Rosas, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev e C. G. Fernlund (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra E. Sharpston cancelliere: sig. A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per il Valsts ieņēmumu dienests, da N. Jezdakova, in qualità di agente; per il governo lettone, da I. Kalniņš e D. Pelše, in qualità di agenti; per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. De Stefano, avvocato dello Stato; per la Commissione europea, da L. Bouyon e A. Sauka, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra il sig. Treimanis ed il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione fiscale lettone; in prosieguo: il «VID») per quanto riguarda dazi all importazione relativi ad un autoveicolo importato nel territorio dell Unione europea. Contesto normativo 3 I primi tre considerando del regolamento così recitano: «considerando che, salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità, che la stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; considerando tuttavia che una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell importazione delle merci non richiedono l applicazione delle misure abituali di protezione dell economia; considerando che è opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi l importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall applicazione dei dazi all importazione cui sarebbero normalmente soggette». 4 L articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento ha il seguente tenore letterale: «Ai sensi del presente regolamento, si intendono per: (...) c) beni personali, i beni destinati all uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia. Costituiscono in particolare beni personali gli effetti o gli oggetti mobili; i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi, le roulottes da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo. Costituiscono pure beni personali le provviste di casa che corrispondono all approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all esercizio della professione dell interessato. I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale».

5 L articolo 2 del regolamento così recita: «Fatti salvi gli articoli da 3 a 10, sono ammessi in franchigia dai dazi all importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale [dell Unione]». 6 L articolo 3 del regolamento così dispone: «La franchigia è limitata ai beni personali che: a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza; b) sono destinati ad essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale. Gli Stati membri possono inoltre subordinare la loro ammissione in franchigia alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese d origine o nel paese di provenienza, i dazi doganali e/o i diritti fiscali cui sono normalmente soggetti». 7 L articolo 7 del regolamento prevede quanto segue: «1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. 2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l applicazione dei dazi all importazione relativi ai beni considerati, secondo l aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti». Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 Il sig. Treimanis viveva con il proprio figlio negli Stati Uniti d America. Nel 2007 essi hanno deciso di trasferirsi in Lettonia, in un alloggio di proprietà del sig. Treimanis. Il 19 marzo 2007 quest ultimo ha importato un autoveicolo di sua proprietà in franchigia da dazi all importazione, in applicazione dell articolo 2 del regolamento. Il certificato di immatricolazione rilasciato lo stesso giorno indica che il sig. Treimanis è il proprietario di tale veicolo, ma che il figlio ne è il possessore. 9 Il 17 dicembre 2007, l ufficio regionale delle dogane di Riga del VID ha adottato una decisione con cui il sig. Treimanis veniva invitato a versare l importo di LVL 2 257,64 a titolo di dazio all importazione, di imposta sul valore aggiunto e di ammenda. Tale decisione è stata confermata con decisione del direttore del VID del 9 maggio 2008, il quale ha ritenuto che il sig. Treimanis non avesse rispettato le disposizioni dell articolo 7 del regolamento, atteso che l autoveicolo di cui trattasi nel procedimento principale non poteva essere considerato destinato ai bisogni della famiglia composta dal sig. Treimanis e da suo figlio. Infatti, secondo

le informazioni contenute nel registro dell anagrafe, pur essendo domiciliato a Riga, il figlio del sig. Treimanis era studente a Tallin (Estonia), non lavorava ed era a carico di suo padre. Peraltro, il domicilio dichiarato del sig. Treimanis sarebbe ancora negli Stati Uniti d America, ove egli risiederebbe dall autunno del 2007. Di conseguenza, il direttore del VID ne ha dedotto che il sig. Treimanis e suo figlio non vivevano più insieme e che tale veicolo non poteva essere considerato importato per i bisogni della famiglia. 10 Il sig. Treimanis ha adito l Administratīvā rajona tiesa con un ricorso di annullamento di detta decisione del 9 maggio 2008, sostenendo che il direttore del VID aveva indebitamente ristretto il contenuto della nozione di «famiglia», la quale comporterebbe una gestione comune e comprenderebbe l obbligo dei genitori di assistere i loro figli. Inoltre, egli ha fatto valere che tra lui e il figlio non sussisteva un contratto di comodato, bensì un semplice mandato, in quanto il figlio era autorizzato ad agire nell interesse del padre e l autoveicolo non era destinato a soddisfare i bisogni del figlio. I rapporti tra lui ed il figlio dovrebbero quindi essere inquadrati in un ambito familiare. 11 Il direttore del VID ha sostenuto che il sig. Treimanis aveva consegnato tale veicolo al figlio nell ambito di un contratto di «comodato», e, pertanto, suo figlio sembrerebbe essere il possessore del veicolo sul certificato di immatricolazione. 12 Poiché nutriva dubbi se, in considerazione delle circostanze del caso di specie, l autoveicolo importato dovesse essere considerato un bene utilizzato per i bisogni della famiglia del sig. Treimanis e di suo figlio o come l oggetto di un prestito ai sensi dell articolo 7 del regolamento, l Administratīvā rajona tiesa ha deciso di sospendere in procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l articolo7, paragrafo 1, del regolamento n. 918/83 vieti al proprietario di un autoveicolo privato, importato nell Unione europea da un paese terzo, di trasferire l autoveicolo stesso gratuitamente ad un familiare il quale abbia effettivamente trasferito la propria residenza nell Unione europea dal medesimo paese terzo, in cui conviveva con il proprietario dell autoveicolo anteriormente all importazione del medesimo nell Unione europea, mentre il proprietario del veicolo ha essenzialmente mantenuto la propria residenza nel paese terzo stesso successivamente all importazione del veicolo nell Unione europea». Sulla questione pregiudiziale 13 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 2 e 7, paragrafo 1, del regolamento debbano essere interpretati nel senso che il proprietario di un autoveicolo per uso privato, che ha trasferito la propria «residenza normale» da uno Stato terzo in uno Stato membro dell Unione e che ha importato tale veicolo da detto Stato terzo in detto Stato membro, può beneficiare di una franchigia dai dazi all importazione allorché detto veicolo è utilizzato a titolo gratuito sul territorio dell Unione da un membro della sua famiglia con il quale egli coabitava all interno della medesima famiglia in detto Stato terzo, sebbene tale proprietario continui a risiedere in via principale in tale ultimo Stato dopo l importazione. 14 Per rispondere a tale questione occorre anzitutto verificare se l autoveicolo di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi le condizioni per beneficiare della franchigia dai dazi all importazione e, successivamente, determinare se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, si perda il beneficio della franchigia dai dazi all importazione, di modo che si imponga il versamento di detti dazi.

15 Per quanto riguarda, in primo luogo, l importazione in franchigia da dazi, il regolamento prevede talune condizioni relative all importatore ed alla natura del bene importato. 16 Quanto all importatore, l articolo 2 del regolamento dispone che, per essere ammesso in franchigia dai dazi all importazione, il bene deve essere importato da una persona fisica che trasferisce la propria residenza normale nel territorio doganale dell Unione. 17 Spetta al giudice del rinvio verificare che il proprietario dell autoveicolo di cui trattasi nel procedimento principale abbia effettivamente trasferito in Lettonia la propria «residenza normale». Alla luce della decisione di rinvio, non è infatti possibile determinare se il sig. Treimanis risieda effettivamente in Lettonia, ovvero se vi soggiorni frequentemente. Infatti, al punto 8 di tale decisione si precisa, da un lato, che nel 2007 il sig. Treimanis si sarebbe trasferito in Lettonia con suo figlio e, dall altro, che il suo domicilio dichiarato era ancora negli Stati Uniti d America, ove soggiornava in via principale quando è stata adottata la decisione del 9 maggio 2008. 18 Nell ipotesi in cui il giudice del rinvio considerasse che il sig. Treimanis non abbia trasferito la propria «residenza normale nel territorio doganale [dell Unione]», ai sensi dell articolo 2 del regolamento, detto giudice dovrebbe dedurne che l autoveicolo in questione non poteva essere importato in franchigia dai dazi all importazione. Nell ipotesi contraria, occorrerà stabilire se siano soddisfatte le condizioni relative alla natura del bene importato. 19 Quanto alla natura del bene importato in franchigia dai dazi all importazione, l articolo 2 del regolamento precisa che si tratta di un bene personale. L articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento definisce i beni personali come «beni destinati all uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia». Detta disposizione precisa che gli autoveicoli per uso privato rientrano in tale categoria. 20 Nel procedimento principale è accertato che l autoveicolo importato viene utilizzato dal figlio dell importatore, dal che risulta che non si può considerare che detto veicolo è destinato all uso personale dell importatore. 21 Occorre quindi stabilire se un autoveicolo come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato importato dal suo proprietario, ma che è utilizzato dal figlio di quest ultimo, possa essere considerato un «bene destinato ai bisogni della famiglia» ai sensi dell articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento. 22 L articolo 1 del regolamento non fornisce una definizione di ciò che occorra intendere per «bene destinato ai bisogni della famiglia». A questo proposito, deriva dalle esigenze tanto dell applicazione uniforme del diritto dell Unione quanto del principio d uguaglianza che una disposizione del diritto dell Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo nell intera Unione ad un interpretazione autonoma ed uniforme (sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, Racc. pag. 107, punto 11; del 19 settembre 2000, Linster, C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto 43, e del 17 marzo 2005, Feron, C-170/03, Racc. pag. I-2299, punto 26). 23 Ne consegue che la nozione di «bene destinato ai bisogni della famiglia» di cui all articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento deve formare oggetto di un interpretazione autonoma.

24 Ai fini di tale interpretazione, occorre rammentare gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell Unione al momento dell adozione del regolamento. Questi ultimi consistono nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro. 25 Il secondo considerando del preambolo del regolamento precisa che la tassazione delle merci all importazione «non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell importazione delle merci non richiedono l applicazione delle misure abituali di protezione dell economia». 26 Peraltro, secondo il parere del Comitato economico e sociale in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU 1980, C 72, pag. 20), è «opportuno evidenziare chiaramente che si tratta di problemi che riguardano la vita dei singoli o delle famiglie e che non vanno quindi trattati in maniera restrittiva. Inoltre, i beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri». 27 Infine, la Corte ha dichiarato che, ai termini delle pertinenti disposizioni del regolamento, sono considerate importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale quelle riguardanti esclusivamente merci riservate all uso personale o familiare dei viaggiatori (sentenza del 4 giugno 2002, Lyckeskog, C-99/00, Racc. pag. I-4839, punto 25). Analogamente, secondo l articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, è anzitutto essenziale che i beni personali non rivelino, per loro natura o quantità, alcun interesse di carattere commerciale (sentenza Feron, cit., punto 20). 28 Inoltre, gli obiettivi del regolamento sarebbero più difficilmente realizzabili se beni personali che non sono importati a fini commerciali fossero assoggettati ad una tassazione all importazione, come ha rilevato l avvocato generale Poiares Maduro al paragrafo 74 delle sue conclusioni nella causa Feron, citata. 29 Di conseguenza, la franchigia da dazi è ammessa per beni importati il cui utilizzo è strettamente collegato alla vita privata degli interessati e delle loro famiglie e per i quali è esclusa qualsiasi considerazione commerciale. La nozione di «bene destinato ai bisogni della famiglia» deve essere interpretata alla luce di tali valutazioni. 30 Poiché dall articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento risulta che un autoveicolo per uso privato costituisce un bene personale, occorre determinare se un siffatto veicolo, qualora sia utilizzato da un familiare dell importatore, possa essere considerato un bene destinato ai bisogni della famiglia di quest ultimo. 31 Non sembra, alla luce dei principi esposti ai punti 24-29 della presente sentenza, che l utilizzo di un bene siffatto da parte di un familiare dell importatore possa considerarsi fatto a fini commerciali. 32 È tuttavia necessario precisare la portata della nozione di «familiare» dell importatore. 33 A tal riguardo, la Commissione osserva che l articolo 1, lettera f), sub i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE)

n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell 8 febbraio 1999 (GU L 38, pag. 1), definisce il «familiare» come «qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate (...); tuttavia se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente con il lavoratore stesso, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del lavoratore». 34 Peraltro, l articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), definisce come «familiare», segnatamente «i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico (...)». 35 Alla luce di dette disposizioni ed ai fini della definizione di «bene destinato ai bisogni della famiglia», qualora una persona abbia importato un bene, il suo familiare che utilizza tale bene può essere definito come una persona che convive con l importatore o che è prevalentemente a suo carico. 36 Discende da tali elementi che un autoveicolo per uso privato, qualora sia utilizzato da un familiare dell importatore, vale a dire da una persona che convive con quest ultimo o che è prevalentemente a suo carico, può essere qualificato come «bene destinato ai bisogni della famiglia», ai sensi dell articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento. Spetta al giudice del rinvio verificare che, nel procedimento principale, il familiare dell importatore in questione soddisfi le condizioni enunciate supra. 37 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il problema se l utilizzo di un autoveicolo per uso privato come quello di cui trattasi nel procedimento principale possa comportare il venir meno del beneficio della franchigia dai dazi all importazione in applicazione dell articolo 7 del regolamento, va rilevato che tale articolo è diretto a sanzionare, con il venir meno del beneficio della franchigia, le operazioni che hanno come conseguenza che il bene personale non è più utilizzato dal suo proprietario in quanto è stato oggetto di cessione, locazione, prestito o pegno entro un termine di dodici mesi dalla sua importazione. Non essendo più impiegato per uso personale dall importatore o per i bisogni della sua famiglia, il bene importato non può più beneficiare della franchigia da dazi collegata a tali usi. 38 La situazione disciplinata da tale articolo 7, paragrafo 1, si distingue da quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il bene in questione viene utilizzato da un familiare dell importatore per i bisogni della famiglia, nelle condizioni esposte al punto 36 della presente sentenza, in quanto, in quest ultima situazione, l importatore di cui trattasi nel procedimento principale non ha rinunciato all utilizzo del suo bene per i bisogni della famiglia, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che può essere assegnata alla messa a disposizione di tale bene a favore di un familiare di tale importatore. Pertanto, qualora un autoveicolo per uso privato, importato in franchigia da dazi, venga utilizzato da un familiare dell importatore, vale a dire da una persona che convive con quest ultimo o che è prevalentemente a suo carico, tale utilizzo non comporta il venir meno del beneficio della franchigia.

39 Risulta dall insieme di tali considerazioni che occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che gli articoli 2 e 7, paragrafo 1, del regolamento devono essere interpretati nel senso che può essere importato in franchigia da dazi all importazione un autoveicolo per uso privato importato da uno Stato terzo nel territorio doganale dell Unione a condizione che l importatore abbia effettivamente trasferito la propria residenza normale nel territorio doganale dell Unione, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. L autoveicolo utilizzato a titolo gratuito da un familiare di tale importatore, vale a dire da una persona che convive con quest ultimo o che è prevalentemente a suo carico, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, è considerato destinato ai bisogni della famiglia dell importatore e tale utilizzo non fa venir meno il beneficio di detta franchigia. Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Gli articoli 2 e 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, devono essere interpretati nel senso che può essere importato in franchigia da dazi all importazione un autoveicolo per uso privato importato da uno Stato terzo nel territorio doganale dell Unione europea a condizione che l importatore abbia effettivamente trasferito la propria residenza normale nel territorio doganale dell Unione europea, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. L autoveicolo utilizzato a titolo gratuito da un familiare di tale importatore, vale a dire da una persona che convive con quest ultimo o che è prevalentemente a suo carico, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, è considerato destinato ai bisogni della famiglia dell importatore e tale utilizzo non fa venir meno il beneficio di detta franchigia.