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Titolo del provvedimento: Direttiva CEE del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 16/02/2002 - serie L) Preambolo. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Preambolo visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando quanto segue: (1) E' stato effettuato un esame approfondito delle aliquote e della struttura delle accise gravanti sui tabacchi, in conformita' dell'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, nonche' dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette. (2) La prima relazione della Commissione in merito, del 13 settembre 1995, si era limitata ad attirare l'attenzione su talune difficolta' riscontrate nell'attuazione delle direttive, senza proporre soluzioni specifiche. (3) La seconda relazione della Commissione, del 15 maggio 1998, ha esaminato le modifiche tecniche necessarie, consistenti principalmente in adeguamenti dell'incidenza dell'imposta minima globale applicabile alle sigarette, senza tuttavia modificare la struttura e le aliquote delle accise. La relazione, presentata al Consiglio il 18 maggio 1998, comprendeva una proposta di modifica mediante direttiva. (4) Le proposte formulate dalla Commissione sono state in gran parte recepite nella direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. (5) Da un'analisi dell'andamento dei prezzi e delle aliquote d'accisa dei tabacchi nella Comunita' emerge che persistono notevoli differenze tra i vari Stati membri che potrebbero perturbare il funzionamento del mercato interno attuale e post-allargamento. Pagina 1

(6) Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nella Comunita'. L'introduzione di un importo minimo fisso, in euro, in aggiunta all'incidenza minima del 57% sul prezzo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, garantira' l'applicazione di un livello minimo di accisa a tali sigarette. Gli Stati membri ai quali l'introduzione immediata di tale importo minimo fisso, in euro, creerebbe difficolta' per motivi economici dovrebbero essere autorizzati a rinviare l'attuazione di questa nuova prescrizione fino al 31 dicembre 2004 al piu' tardi. Gli Stati membri che gia' applicano un livello elevato di tassazione dovrebbero godere di una maggiore flessibilita' nella definizione delle aliquote. Dovrebbe essere previsto un ulteriore aumento degli importi minimi fissi il 1 luglio 2006. In considerazione dei problemi economici che potrebbero derivare dall'applicazione a tale data di questo importo maggiorato, il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica dovrebbero essere autorizzati a differirne l'attuazione fino al 31 dicembre 2007. (7) A norma del trattato, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' della Comunita' deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Sia le sigarette che il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette sono dannosi per la salute dei consumatori. Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Per tale motivo e' necessario avvicinare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle applicabili alle sigarette. (8) Al fine di evitare una diminuzione degli importi delle aliquote d'accisa comunitarie minime applicabili ai sigari, ai sigaretti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette e agli altri tabacchi da fumo, e' necessario aumentare gradualmente le aliquote minime espresse in forma di importo specifico. (9) Qualsiasi armonizzazione della struttura delle accise dovrebbe prevenire eventuali distorsioni della concorrenza tra le varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti al medesimo gruppo e quindi facilitare l'accesso ai mercati nazionali degli Stati membri. (10) Ai fini di una tassazione uniforme ed equa, la definizione di sigari e sigaretti contenuta nella direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, dovrebbe essere adattata in modo che un tipo di sigaro simile sotto molti aspetti alla sigaretta sia trattato come una sigaretta ai fini dell'accisa. (11) La Repubblica federale di Germania dovrebbe essere autorizzata a rinviare l'attuazione di tale nuova definizione fino al 31 dicembre 2007 al piu' tardi, tenuto conto delle difficolta' economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi interessati da un'attuazione immediata. (12) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di mezzi piu' efficaci per far fronte a pratiche commerciali sleali o all'introduzione sul mercato di prodotti destabilizzanti per quest'ultimo. Tale obiettivo puo' essere raggiunto autorizzando gli Stati membri ad applicare alle sigarette un'accisa minima, a condizione che non sia superiore all'accisa gravante sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta. (13) E' necessario prevedere un meccanismo di riesame periodico. Tuttavia, una scadenza quadriennale permetterebbe di valutare meglio le modifiche introdotte in applicazione della presente direttiva. (14) Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE dovrebbero pertanto essere Pagina 2

modificate di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: art. 1 Modifiche agli articoli 2 e 4 della direttiva 92/79/CEE. La direttiva 92/79/CEE e' modificata come segue: 1) L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Articolo 2 1. Ciascuno Stato membro applica alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta un'accisa minima globale (specifica piu' ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza e' fissata al 57% del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) e che non puo' essere inferiore a 60 EUR per 1000 sigarette. Dal 1 luglio 2006 l'importo di '60 EUR' e' sostituito da '64 EUR'. 2. Gli Stati membri che applicano un'accisa minima globale di almeno 95 EUR per 1000 sigarette alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta non sono tenuti a rispettare la regola dell'incidenza minima del 57%. Dal 1 luglio 2006 l'importo di '95 EUR' e' sostituito da '101 EUR'. 3. L'accisa minima globale sulle sigarette e' fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati disponibili al 1 gennaio di ogni anno. 4. Nonostante il paragrafo 1 gli Stati membri in cui alla data del 1 luglio 2001 l'accisa minima globale applicata alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta e' inferiore a 60 EUR per 1000 sigarette possono rinviare al 31 dicembre 2004 incluso l'applicazione di un'accisa minima globale di 60 EUR per 1000 sigarette per le sigarette appartenenti a detta classe di prezzo. 5. Il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa minima globale e' stabilito una volta all'anno. I tassi di cambio da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Essi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno seguente. 6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati ad applicare, ai fini della conversione dell'importo di 95 EUR di cui al paragrafo 2, il controvalore dell'euro in moneta nazionale in vigore il primo giorno lavorativo dell'ottobre 2000. La presente deroga e' riesaminata nella prossima relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4." 2) L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Articolo 4 Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa di cui alla presente direttiva e la struttura delle accise, quale definita all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Il Consiglio esamina la relazione e la proposta e, deliberando all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli di accisa di cui all'articolo 2 calcolato unicamente in funzione Pagina 3

dell'inflazione e degli obiettivi del trattato in generale." art. 2 Modifiche agli articoli 3 e 4 della direttiva 92/80/CEE. La direttiva 92/80/CEE e' modificata come segue: 1) All'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi: "A decorrere dal 1 luglio 2002, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e' pari almeno al 32% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 27 EUR per chilogrammo. A decorrere dal 1 luglio 2003, l'accisa globale e' pari almeno alle aliquote o agli importi minimi seguenti: a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 11 EUR per 1000 pezzi o per chilogrammo; b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 33% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 29 EUR per chilogrammo; c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 20 EUR per chilogrammo. A decorrere dal 1 luglio 2004, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e' pari almeno al 36% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 32 EUR per chilogrammo." 2) L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Articolo 4 Ogni quattro anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa stabilite dalla presente direttiva. Il Consiglio esamina la relazione e la proposta e, deliberando all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale." art. 3 Modifiche agli articoli 3 e 16 della direttiva 95/59/CEE. La direttiva 95/59/CE e' modificata come segue: 1) All'articolo 3, i punti 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: "3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g, e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30^ rispetto all'asse longitudinale del sigaro; Pagina 4

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g, e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 mm." 2) All'articolo 16, il paragrafo 5 e' sostituito dal testo seguente: "5. Gli Stati membri possono applicare un'accisa minima alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta, a condizione che tale accisa non superi l'importo dell'accisa gravante sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta." art. 4 Adozione delle misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. In deroga al paragrafo 1: - la Repubblica federale di Germania e' autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, punto 1) della presente direttiva al piu' tardi entro il 1 gennaio 2008, - il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1 della presente direttiva (tenuto conto dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva (tenuto conto dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase della direttiva 92/79/CEE) al piu' tardi entro il 1 gennaio 2008. 3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri. 4. Gli Stati membri comunicano il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Entrata in vigore. art. 5 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Destinatari della direttiva. art. 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Pagina 5