IL MINISTRO DELLA SALUTE

Documenti analoghi
Certificato sanitario per gli animali vivi trasportati dall azienda al macello

IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 12 aprile 2008

ALLEGATO A FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO. Ditta. Residenza o domicilio Comune Via n.

Rintracciabilita' e scadenza del latte fresco. (GU n. 152 del )

REGIONE ASL A) IDENTIFICAZIONE

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA

Numero Modello 4 ( ) del / / DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Trattamento illecito degli animali d azienda. Illeciti amministrativi

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

GAZZETTA UFFICIALE N.122 DEL 28 MAGGIO 2003 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 166/2014 DELLA COMMISSIONE

La condizionalità. criteri di gestione obbligatori (CGO); mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

INDICE. Capo 1. Specie animali allevate in azienda ai fini della macellazione. Capo 2. Quantità massime consentite

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22 A LLEGATO

TATUAGGIO NEI SUINI MINISTERO DELLA SANITÀ Decreto 18 ottobre 1991 n. 427

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministro della Salute

ATTESTAZIONE DI SCORTA PER ANIMALI MACELLATI D'URGENZA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ANAGRAFE DEI SUINI. Informazione&Zootecnia

Prontuario sanzioni amministrative settore MEDICINALI VETERINARI

IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Modifica Nota AIFA 13 27/11/2012 (Livello 2)

I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi

Transcript:

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 febbraio 2003 Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999 recante "Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni di animali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954, e successive modifiche, "Regolamento di Polizia Veterinaria"; Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante "Approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 10 dicembre 1997, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento"; Visto il decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto; Considerato necessario semplificare la modulistica di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti; Emana il seguente decreto: Art. 1. 1. Il documento di accompanamento per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina d'allevamento ed i ratiti destinati agli stabilimenti di macellazione, deve essere redatto conformemente al modello di cui all'allegato 1. 2. Il documento di cui al comma 1, deve essere debitamente compilato e firmato dal proprietario o dal detentore degli animali o dal responsabile dell'azienda per la parte A e dal trasportatore per la parte C. 3. Nei casi previsti dall'art. 32 del regolamento di Polizia veterinaria, il veterinario ufficiale compila la parte B del documento di cui al comma 1, e conserva agli atti del servizio veterinario competente una copia del documento stesso. 4. Nel caso siano stati effettuati trattamenti con alimenti medicamentosi e/o medicinali veterinari, la parte D del documento di cui al comma 1 deve essere debitamente compilata e firmata dall'allevatore e dal veterinario prescrittore per le sezioni di rispettiva competenza. 5. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto in duplice copia, di cui una deve accompagnare gli animali al macello e l'altra deve essere conservata presso l'azienda di spedizione e tenuta a disposizione dell'autorita' competente, che ne fa richiesta, per un periodo di un anno. 6. Nel caso in cui i volatili da cortile e la selvaggina d'allevamento da penna non siano stati oggetto d'ispezione sanitaria ante mortem in allevamento conformemente alla lettera i), punto 25, capitolo VI, allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, deve essere compilata dal detentore, proprietario o responsabile dell'azienda anche l'autocertificazione di cui all'allegato 2. 7. L'autocertificazione unitamente ad una terza copia del documento di accompagnamento compilato relativamente alla parte A ed alla parte D nel caso di trattamento con alimento medicamentoso e/o medicinale veterinario, deve essere fatta pervenire al veterinario ufficiale dello

stabilimento di macellazione cui gli animali sono destinati entro le 72 ore precedenti l'arrivo degli stessi. Art. 2. 1. I modelli di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento di Polizia veterinaria e al decreto ministeriale 28 maggio 1992 non si applicano ai volatili da cortile, ai conigli, alla selvaggina d'allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione. 2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 11 febbraio 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 236