CITTÀ DI AVIGLIANO. (Provincia di Potenza) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 99 del 14 ottobre 2010

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CITTÀ DI AVIGLIANO (Provincia di Potenza) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 del 14 ottobre 2010 OGGETTO: Approvazione dei criteri per il calcolo del canone di natura enfiteutica e per l affrancazione del canone (livello o censo) di natura enfiteutica imposto su terre civiche, in attuazione delle leggi regionali n. 57/2000, n. 25/2002 e 15/2008 in materia di beni demaniali e di uso civico. La Giunta comunale, il giorno 14 ottobre 2010 alle ore 17.30, si è riunita nella sede dell Ente nelle persone dei signori: Pres. Ass. Vito SUMMA Sindaco X Donato Paolo SALVATORE Vicesindaco X Emilio COLANGELO Assessore X Giovanbattista COLANGELO Assessore X Vito LUCIA Assessore X Ivan Vito SANTORO Assessore X Leonardo SILEO Assessore X Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pietro Rosa. La Giunta comunale ha deciso in merito all argomento in oggetto secondo quanto di seguito riportato.

LA GIUNTA COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l oggetto riportato sul frontespizio; SENTITO l Assessore al bilancio, che illustra l argomento; VISTO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti, D E L I B E R A 1) di stabilire che l affrancazione dei livelli comunque costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.), potrà avvenire a richiesta degli interessati esclusivamente per l intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune Avigliano, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all originale : certificato rilasciato dalla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Ufficio Bonifica, Irrigazione, Assetto Fondiario e Usi Civici, Servizio Ricomposizione Fondiaria e Usi Civici, dal quale si evincono gli estremi ed il tipo di provvedimento definito (decreti di conversione in enfiteusi perpetua, legittimazioni, ecc.) con il quale è stato imposto il relativo livello, riportato o meno sui catasti dell U.T.E.; consultazione per particella rilasciata dall Agenzia del Territorio di Potenza dalla quale si rileva la qualità catastale ed il reddito dominicale delle particelle interessate; copia della mappa catastale rilasciata dall'agenzia del Territorio di Potenza delle particelle interessate; tipo di frazionamento, ove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del livellario della particella per la quale si chiede l affrancazione; atto necessario per dimostrare la proprietà e/o il possesso delle particelle interessate; 2) di predisporre la rivalutazione del canone o censo, così come previsto dalla legge regionale n. 15 del 2008, stabilendolo pari a 48,00 (euro quarantotto/00) per ettaro all anno, precisando che i canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all agricoltura a titolo principale; 3) di predisporre l affrancazione determinando ai sensi della legge n. 607/1966 il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone di natura enfiteutica, come sopra determinato;

4) di disporre che: le attestazioni postali comprovanti l avvenuto pagamento del capitale di affrancazione, vincolato ai sensi dell art. 24 della legge 1766/1927, e degli oneri di affrancazione, dovranno essere consegnate in originale all Ufficio tecnico comunale; le operazioni tecniche relative al calcolo del capitale di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti di affrancazione, nonché alla successiva volturazione catastale presso gli Uffici finanziari dello Stato, saranno effettuate da questo Comune, previo versamento anticipato, da parte del livellario affrancante, degli oneri di affrancazione; la stipula dell atto di affrancazione è subordinata alla regolarizzazione del pagamento, da parte del livellario, dei canoni di natura enfìteutica pregressi non versati al Comune, relativi agli ultimi cinque anni, a causa della prescrizione quinquennale a norma del codice civile; 5) di stabilire che i capitali derivanti dalle affrancazioni saranno utilizzati nel rispetto del dettato di cui all art. 24 della legge n. 1766/1927; 6) di demandare al Responsabile del 3 Settore l esecuzione del presente atto e l adozione degli atti conseguenti e successivi. Con separata votazione e all unanimità, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

CITTÀ DI AVIGLIANO (Provincia di Potenza) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE SERVIZIO PATRIMONIO OGGETTO: Approvazione dei criteri per il calcolo del canone di natura enfiteutica e per l affrancazione del canone (livello o censo) di natura enfiteutica imposto su terre civiche, in attuazione delle leggi regionali n. 57/2000, n. 25/2002 e 15/2008 in materia di beni demaniali e di uso civico. Premesso che : RELAZIONE ISTRUTTORIA questo Comune ha in essere diversi rapporti di natura enfiteutica su terreni di proprietà dell ente situati in agro di Avigliano, a favore degli occupanti, con la imposizione di un canone di natura enfiteutica con la facoltà in ogni tempo, di poterle affrancare con pagamento del relativo costo di affrancazione dei livelli; con deliberazione della Giunta regionale di Basilicata n. 320 del 23 febbraio 1999, sono state approvate le disposizioni procedimentali che gli interessati devono seguire per ottenere l affrancazione dei canoni (livelli o censi) imposti con decreti definitivi (legittimazioni, decreti di trasformazione in enfiteusi perpetua, ecc.) su terre civiche; la legge regionale n. 57 del 12 settembre 2000, avente per oggetto Usi civici e loro gestione in attuazione della L. n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928, all art. 9 ha dettato le norme per l affrancazione dei livelli già comunque costituiti su terre civiche; Preso atto che prima di procedere all acquisto o all espropriazione di terreni già civici da parte del Comune, occorre sciogliere ogni rapporto tra legittimatori e Comune, poiché il Comune è creditore del canone enfiteutico gravante sul terreno; Considerato che: l art. 9, comma 1, della legge regionale n. 57 del 2000, come sostituito dalla legge regionale n. 25 del 2002, stabilisce che: Gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell U.T.E., purché non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla legge n. 1766/1927, sono affrancati dal Comune su istanza del livellario. Il Comune ne predispone l'affrancazione rivalutando i canoni, o censi, assumendo direttamente quale canone il reddito dominicale rivalutato. I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all'agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone l'affrancazione determinando ai sensi della legge n. 607/1966 il

capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone enfiteutico, come sopra determinato ; il successivo comma 2 dell art. 9 della legge regionale n. 57/2000 prevede che: II Comune, con atto di Giunta, provvede, entro trenta giorni dall adozione del provvedimento d affrancazione, alla sua registrazione e trascrizione, presso gli Uffici finanziari dello Stato (...) ; tutte le tasse di bollo e di registro ed ogni altra imposta sono a carico del livellario affrancante; tale importo viene accollato al livellario come oneri di affrancazione; il provvedimento di affrancazione non pregiudica eventuali diritti di terzi sui terreni interessati; Visto l art. 66 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di usi civici; Vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927; Visto il R.D. n. 332 del 26 febbraio1928; Vista la legge 22 luglio 1966, n. 607; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 23 febbraio 1999; Viste le leggi regionali n. 57 del 12 settembre 2000, n. 25 del 5 luglio 2002 e n. 15 del 28 luglio 2008; Visto il vigente statuto dell ente; Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e che pertanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; Ravvisata la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000; si propone alla Giunta comunale di approvare la seguente DELIBERAZIONE con la quale si stabilisce 1) di disporre che l affrancazione dei livelli comunque costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell U.T.E., avverrà a richiesta degli interessati esclusivamente per l'intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune di Avigliano, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all originale : certificato rilasciato dalla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Ufficio Bonifica, Irrigazione, Assetto Fondiario e Usi Civici, Servizio Ricomposizione Fondiaria e Usi Civici, dal quale si evincono gli estremi ed il tipo di provvedimento definito (decreti di conversione in enfiteusi perpetua, legittimazioni, ecc.) con il quale è stato imposto il relativo livello, riportato o meno sui catasti dell U.T.E.; consultazione per particella rilasciata dall Agenzia del Territorio di Potenza dalla quale si rileva la qualità catastale ed il reddito dominicale delle particelle interessate; copia della mappa catastale rilasciata dall Agenzia del Territorio di Potenza delle particelle interessate; tipo di frazionamento, ove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del livellario della particella per la quale si chiede l affrancazione; atto necessario per dimostrare la proprietà e/o il possesso delle particelle interessate;

2) di predisporre la rivalutazione del canone o censi, così come previsto dalla legge regionale n. 15 del 2008, stabilendolo pari a euro 48,00 per ettaro all anno, precisando che i canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all'agricoltura a titolo principale; 3) di predisporre l affrancazione determinando ai sensi della legge n. 607/1966 il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone di natura enfiteutica, come sopra determinato; 4) di disporre che: le attestazioni postali comprovanti l avvenuto pagamento del capitale di affrancazione, vincolato ai sensi dell art. 24 della legge 1766/1927, e degli oneri di affrancazione, dovranno essere consegnate in originale all Ufficio tecnico comunale; le operazioni tecniche relative al calcolo del capitale di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti di affrancazione, nonché alla successiva volturazione catastale presso gli Uffici Finanziari dello Stato, saranno effettuate da questo Comune, previo versamento anticipato, da parte del livellario affrancante, degli oneri di affrancazione; la stipula dell atto di affrancazione è subordinata alla regolarizzazione del pagamento, da parte del livellario, dei canoni di natura enfìteutica pregressi non versati al Comune, relativi agli ultimi cinque anni, a causa della prescrizione quinquennale a norma del codice civile; 5) di stabilire che i capitali derivanti dalle affrancazioni saranno utilizzati nel rispetto del dettato di cui all art. 24 della legge n. 1766/1927; 6) di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di espletare in tempi brevi i successivi adempimenti sopra richiamati. Il Responsabile del servizio F.to ing. Rocco Fiore L Assessore F.to avv. Vito Lucia 12 ottobre 2010 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ai sensi del comma 1 dell art. 49 del D.Lgs n. 267/2000) FAVOREVOLE Il Responsabile del servizio Avigliano, 12/10/2010 F.to Ing. Rocco Fiore

Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco F.to dott. Vito Summa Il Segretario Generale F.to dott. Pietro Rosa ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 26 ottobre 2010. Reg. N. 1.453 Avigliano, 26 ottobre 2010 Il responsabile dell albo F.to Anna Santoro RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 26 ottobre 2010 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Avigliano, 26 ottobre 2010 Il Segretario Generale F.to dott. Pietro Rosa Copia conforme all originale per uso amministrativo. Avigliano, 26 ottobre 2010 Il Segretario Generale F.to dott. Pietro Rosa