Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo Prot. n.341/04/ct/area IV - Al Sig. Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Avellino - Ai Sigg.ri Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni della Provincia Loro Sedi Oggetto: decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 246 dell'11.08.04 patente di servizio. Si fa seguito alla precorsa corrispondenza riguardante l'oggetto, già pubblicata sul sito web di questa Prefettura. Al riguardo si rappresenta che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno, con nota n. M/2413 in data 01.03.05, ha fornito le seguenti, definitive direttive in merito al rilascio delle patenti di servizio: Modalità esame e funzionamento commissione esaminatrice L'esame per il conseguimento della patente di servizio, previsto dall'art. 3 comma 3 del decreto 11/08/2004 n.246, consistente in una prova teorica e pratica, prevede la necessaria frequentazione di un corso, che può essere organizzato direttamente presso le amministrazioni di appartenenza, nella materie di cui all'allegato B al citato decreto. Gli oneri relativi al funzionamento della commissione esaminatrice, compresi eventuali emolumenti spettanti ai singoli componenti nonché al segretario, sono a carico delle amministrazioni che richiedono il rilascio delle patenti di servizio. I comuni e le province interessati provvedono all'istruttoria necessaria al rilascio del titolo abilitativo (art. 3, comma 2), conservando agli atti i relativi documenti, secondo le seguenti modalità: Per ciascun dipendente interessato al rilascio, l'amministrazione di appartenenza è tenuta a conservare, debitamente compilato, il modello (all.1), unitamente alla copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 cds, nonché ai verbali delle prove di idoneità, se richiesti. L'ente deve inoltre provvedere alla compilazione, a macchina o con sistemi meccanizzati, della patente di servizio, lasciando vuoti solo i campi relativi al numero e alla data di rilascio, nonché alla validità del documento, che saranno completati a cura di questa prefettura. ' II documento abilitativo, unitamente alla comunicazione riepilogativa (all.2, 3), deve essere trasmesso allo scrivente ufficio, che ha facoltà di chiedere in qualunque momento i 1
Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo documenti conservati, per prenderne visione e per ogni altra esigenza di natura burocraticoamministrativa. Stampa e rilascio del documento Per alcune questioni insorte sulle modalità di stampa del documento e, in ogni caso, al fine di uniformare la patente di servizio agli altri documenti di riconoscimento rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, hanno ritenuto di dover sostituire il modello di cui all'allegato "A" del regolamento, con il modello che si allega in copia (all. 4) per opportuna conoscenza. Sono pertanto state avviate le procedure per la relativa modifica normativa. La stampa della patente di servizio è curata dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Gli oneri, relativi alla stampa, al trasporto e scorta armata dei documenti, sono a carico delle amministrazioni presso le quali svolgono servizio gli aventi diritto. Il rilascio delle patenti di servizio avverrà secondo le seguenti modalità. Previa ricognizione già conclusa presso gli enti interessati, questa Prefettura provvederà a breve a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, piazza Verdi n. 10, 00198 Roma, i dati relativi al numero dei documenti da rilasciare distinti per amministrazione richiedente, trasmettendo anche copia delle richieste già pervenute. Si prega, al riguardo, di voler comunicare con tempestività eventuali modifiche numeriche delle tessere da richiedere, tenuto conto sia degli interessati che dovranno sostenere l esame, che di coloro che sono nelle condizioni di rilascio immediato. Una volta stampate, le patenti verranno recapitate presso quest' ufficio, che provvederà ad informare del deposito le amministrazioni interessate, comunicando altresì le spese di stampa e trasporto, il cui importo dovrà essere corrisposto secondo modalità che saranno precisate con successiva circolare. Ritirato il quantitativo richiesto, i documenti verranno dagli enti compilati, a macchina o con mezzi meccanografici, in ogni parte, tranne che per gli spazi relativi al rilascio, alla validità e agli estremi del verbale d'esame. Nel caso di rilascio senza esame nello spazio relativo ai dati d'esame dovrà essere indicato: "rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 11 agosto 2004, n. 246. Al rinnovo e all'aggiornamento della patente di servizio provvederanno le amministrazioni di appartenenza dei titolari, informandone il Prefetto. Sospensione e revoca La patente di servizio, prevista all'articolo 1, comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall'autorità che l'ha rilasciata in tutti i casi di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento è adottato d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza (art. 7, comma 1). In questo caso la comunicazione deve essere tempestiva. La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose-o-persone, dovuti a imperizia o negligenza, (art. 7, comma 2) ovvero di violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie (art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di servizio. In tali ipotesi non è prevista l'adozione di 2
Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 cds, né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis cds. Le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione. In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio. E' appena il caso di richiamare sin da ora le SS. LL. a voler sensibilizzare i futuri titolari di patenti di servizio al più scrupoloso rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, nell'interesse generale dell'attività istituzionale dagli stessi espletata e a tutela dell'incolumità pubblica. Avellino, 15 marzo 2005 p.il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Napolitano - 3
Allegato 1 MODULO DI COMUNICAZIONE DATI PER OTTENERE IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART 139 DEL CODICE DELLA STRADA Dichiarazione dell'interessato II sottoscritto nato a... prov... il.../.../... residente in... prov via... n.. consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA di essere titolare di patente di guida cat...nr... rilasciata da..in data.. /.././valida fino al../../.... lì.. Firma Dichiarazione dell'ufficio, Comando o servizio di appartenenza INTESTAZIONE UFFICIO, COMANDO O SERVIZIO PRESSP IL QUALE IL DIPENDENTE PRESTA SERVIZIO Si attesta che il signor e' abilitato a svolgere i compiti di polizia stradale di cui all'articolo 11 del Codice della Strada; presta servizio presso questo Ufficio, Comando o Servizio di dal ha svolto negli ultimi tre anni, in modo continuativo, compiti di polizia stradale ovvero è stato assegnato alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; ha frequentato con profitto il corso di formazione previsto dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2004 n. 264 tenuto dal... al... IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Istruzione per la compilazione della dichiarazione Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della posseduta (sia nella parte anteriore che in quella posteriore).
INTESTAZIONE UFFICIO, COMANDO O SERVIZIO PRESSO IL QUALE IL DIPENDENTE PRESTA SERVIZIO Al Signor Prefetto di... Ai sensi dell'art. 139 del Codice della Strada e del relativo Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 11 agosto 2004 n. 246, SI COMUNICA che i dipendenti indicati in allegato prestano servizio presso questo Corpo/Servizio e hanno svolto dal al il corso di formazione previsto dall'articolo 9 del regolamento, necessario per sostenere l'esame di qualificazione. Responsabile del corso è il sig che ha verifìcato la partecipazione effettiva dei dipendenti indicati alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche che sono state svolte secondo il programma e con le modalità previste dalla normativa. Ai sensi dell'ari 3 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2004 n. 246, per ciascun dipendente interessato, è stata compilata la dichiarazione di cui all'allegato 1 della circolare ed è stata altresì acquisita copia della di guida in corso di validità. Tutta la documentazione è depositata agli atti di questo ufficio. Sulla base delle risultanze istruttorie disponibili, SI ATTESTA che i dipendenti in allegato sono nelle condizioni previste dalla predetta normativa per sostenere gli esami di qualificazione per il rilascio della patente di servizio. Come previsto dall articolo 3 comma 2 del regolamento, per ciascun dipendente si allega la patente di servizio debitamente compilata. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO. COMANDO O SERVIZIO
Allegato alla comunicazione prot n...del.. Nome dipendente Cognome dipendente Data di nascita Luogo di nascita Numero della Autorità che ha rilasciato la Data rilascio della Scadenza validità Corso di formazione completato in data (*)