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APPENDICE NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. Il titolo III del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, entrato in vigore il 19 settembre 2010, ha sostituito il titolo V del Testo unico bancario facendo salva, in via transitoria, l applicazione della disciplina previgente fino alla compiuta attuazione della riforma prevista dalle nuove disposizioni. Si riporta di seguito il testo dell art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (come modificato dall art. 7, commi 1-6, D.Lgs. 14 dicembre 201, n. 218 e dall art. 5 D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169), recante la disciplina transitoria relativa al titolo III del medesimo decreto legislativo, e, più avanti, il testo del titolo V del Testo unico bancario precedente all'entrata in vigore del titolo III del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Articolo 10 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni 232

APPENDICE NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8. 3. L iscrizione nell albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l elenco previsto all articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell Organismo di cui all articolo 112-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, su proposta della Banca d Italia. L Organismo provvede all approvazione del suo statuto, alla definizione dell aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l Organismo è regolato secondo le disposizioni dell articolo 112-bis vigente. 4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III: a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attività' di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge; b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed 233

f), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo; c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività' rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto; d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1. 5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della società ovvero 234

APPENDICE NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione. 8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell articolo 9, comma 4, all albo previsto dall articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all elenco previsto dall articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto. 8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle 235

disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività' di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante. 8-ter. L Organismo di cui all articolo 112-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell elenco. 8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti 236

APPENDICE NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. 10-bis. La Banca d Italia pubblica l elenco dei soggetti, operanti alla data dell entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto. 237

Testo del titolo V del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 precedente all'entrata in vigore del titolo III del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 TITOLO V SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO Articolo 106 (Elenco generale) 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'italia e l'uic: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 238

APPENDICE NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 5. L UIC indica le modalità di iscrizione nell elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l iscrizione nell elenco, l UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'uic, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Articolo 107 (Elenco speciale) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'italia. 2. La Banca d'italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall articolo 53, comma 2-bis, lettera a); b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d Italia. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 239

4-bis. La Banca d'italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Agli intermediari iscritti nell elenco previsto dal comma 1 che esercitano l attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell articolo 47. 7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter. Articolo 108 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'italia e l'uic, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni in intermediari finanziari. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle 240

APPENDICE NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'italia. Articolo 109 (Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali) 1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentiti la Banca d'italia e l'uic, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2. 4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale. 4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4. 241

Articolo 110 (Obblighi di comunicazione) 1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'uic ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'italia. 2. La Banca d'italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. 3. L'UIC, ovvero la Banca d'italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1. 4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Articolo 111 (Cancellazione dall'elenco generale) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell UIC, dispone la cancellazione dall elenco generale: a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell articolo 106, comma 2; b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c); 242

APPENDICE NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. 2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'italia. 3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'uic, ovvero dalla Banca d'italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. 5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6. Articolo 112 (Comunicazioni del collegio sindacale) 1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'uic, ovvero la Banca d'italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 2. Abrogato Articolo 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico) 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma. 2. Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo 243

riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109. Articolo 114 (Norme finali) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'italia e l'uic, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione. 3. Abrogato 244