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1.1 Le premesse e gli atti in esse richiamati, di cui l organo di collaudo ha piena intelligibilità, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2) OGGETTO DELL INCARICO 2.1 L Azienda, per il tramite del proprio legale rappresentante, conferisce al/i contraenti sopra nominato/i ai sensi dell art. 102 del D.Lgs.n.50/2016, che accetta/no, l incarico per le seguenti prestazioni di collaudo, dei LAVORI DI..: a) collaudo tecnico-amministrativo in corso d opera, comprensivo della revisione tecnico-contabile dei lavori; b) collaudazione statica delle opere strutturali in c.a. e metalliche nonché delle altre opere che la vigente normativa prevede siano oggetto della collaudazione statica. 2.2 Per collaudo tecnico-amministrativo in corso d opera, deve intendersi il complesso delle verifiche e delle prove, da effettuarsi durante lo sviluppo realizzativo dell opera, atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali, la rispondenza tecnica dell opera realizzata alle finalità per le quali è stata affidata la concessione, incluso l esame di eventuali riserve e relativo parere, nonchè il rilascio del Certificato di Collaudo. Dal superamento del collaudo tecnico-amministrativo conseguirà l accettazione dell opera da parte della stazione appaltante. Nell ambito del collaudo tecnico amministrativo è compreso il collaudo tecnicofunzionale quale complesso delle prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova, atto a stabilire se gli impianti realizzati funzionalmente soddisfano le normative di legge e le prescrizioni del progetto e le sue migliorie offerte in gara; 2.3 Per collaudo statico delle strutture con funzione essenzialmente statica, si intende il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante ai sensi del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 - Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), dalla Circolare n. 617 del 02/02/2009 recante "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni e della normativa regionale vigente nonché in base alle procedure previste dall'art. 7 della Legge 1086/71 e dall'art. 67 del D.P.R. 380/01 in relazione alle strutture portanti realizzate in calcestruzzo armato semplice e precompresso o in acciaio; si fa presente che secondo la normativa regionale il collaudatore è tenuto alla revisione dei calcoli di verifica e stabilità delle opere prima del deposito. Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della committenza oppure soltanto dopo aver motivato alla stessa le ragioni che le rendono necessarie.

2.4 Per effetto del presente atto, devono ritenersi comprese nell oggetto dell incarico in parola, la predisposizione e la presentazione, all'amministrazione concedente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera: a) Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell iter amministrativo, dall approvazione del progetto esecutivo fino all ultimazione dei lavori con i relativi provvedimenti, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, la revisione tecnico-contabile, le certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, l eventuale verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all art. 230 del D.P.R.n. 207/2010; b) Verbali di collaudo in corso d opera, con frequenza indicativamente mensile. In ogni caso, in corso d opera, dovranno essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori; c) Eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi, ove richiesti durante l esecuzione dei lavori dall appaltatore; d) Eventuali Verbali di verifica tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature e verifica della documentazione tecnica di conformità; e) Certificati di collaudo statico di strutture; ART. 3) MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL INCARICO 3.1 Le prestazioni professionali oggetto del presente incarico avverranno sulla base delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari nazionali e regionali, nonché sulla scorta della normativa tecnica e comprenderanno tutti gli atti, le relazioni, gli elaborati tecnici e descrittivi utili e necessari ai fini del sopra citato collaudo tecnicoamministrativo, per l importo relativo alle opere da collaudare, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto d appalto dei lavori. con l obbligo di adeguamento ad eventuali norme e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell incarico 3.2 Si richiamano in particolare le norme previste dal D.Lgs. n.50/2016, ddgli artt. da 215 a 238 del DPR n.207/2010 (applicabili in virtù dell art.216 c.16 del D.Lgs.n.50/2016), dal DPR n.207/2010 per quanto applicabili, dalla Legge Regionale 31.5.2002, n. 14 e s.m.i. per quanto applicabile, dalla L. n.1086/1971, dal D.P.R. 380/01 e smi e dalla L.R. n. 27/1988 e s.m.i. 3.3 (in caso di commissione di collaudo) Per lo svolgimento delle suddette attività la commissione di collaudo, come sopra costituita, opererà quale collegio perfetto e a parità di voto prevarrà il voto del Presidente, fermo restando che in caso di dissenso tra i componenti della commissione tale circostanza dovrà risultare dal certificato di collaudo. In tale ipotesi il componente dissenziente avrà diritto di esporre le ragioni del proprio dissenso negli atti di collaudo. 3.4 (per intervento sub A ) Sono previste almeno due visite mensili in cantiere e al termine delle fasi lavorative più complesse e/o di quelle non verificabili a lavori ultimati, oltre alle visite necessarie ai fini del collaudo strutturale ed impiantistico.

L organo di collaudo si impegna a garantire la propria presenza in cantiere, qualora necessario e su formale convocazione del RUP, entro 4 (quattro) ore dalla convocazione. 3.4 (per interventi sub B e C ) E prevista almeno una visita mensile in cantiere e al termine delle fasi lavorative più complesse e/o di quelle non verificabili a lavori ultimati, oltre alle visite necessarie ai fini del collaudo strutturale ed impiantistico. ART. 4) INCOMPATIBILITA 4.1 L organo di collaudo (i componenti della commissione) dichiara/no espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ivi comprese quelle dell ordine professionale di appartenenza ed in particolare quelle di cui all art. 102, c.7, del D.Lgs.n.50/2016. 4.2 Per il suddetto (o per i suddetti componenti), fino al termine dell incarico, vige l obbligo di segnalare con immediatezza all Azienda committente l eventuale insorgere di cause di incompatibilità. ART. 5) TERMINI PER LA COLLAUDAZIONE 5.1 Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione. 5.2 L organo di collaudo procederà all esame della documentazione tecnica ed amministrativa dedotta nell ambito del rapporto d appalto entro 90 giorni dall intervenuta formale consegna della stessa. 5.3 IL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO dei lavori de quo dovrà essere emesso nel rispetto dei termini di legge e, quindi, entro 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori, previo esito favorevole delle prove tecnico funzionali che dovranno essere avviate immediatamente dopo la data di ultimazione dei lavori, come accertata dal Direttore dei Lavori. 5.4 Il certificato di collaudo dovrà essere redatto in un unico originale in bollo ed un numero di copie tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti e comunque in numero non inferiore a 5 (cinque) di cui 1 (una) in bollo(con oneri a carico del concessionario). 5.5 Il collaudo statico dovrà avvenire prima dell emissione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo il quale ne recepirà la sostanza. 5.6 Nei casi di anticipata consegna di locali da parte dell appaltatore all Azienda l organo di collaudo si obbliga fin d ora a svolgere quanto previsto dall art. 230 del DPR n.207/2010. ART. 6) CORRISPETTIVO PER LA COLLAUDAZIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA 6.1 Il compenso spettante all organo di collaudo, per le prestazioni oggetto del presente disciplinare d incarico, è determinato, con i criteri e secondo la ripartizione specificati nel decreto d incarico n..del, in complessivi euro forfettari ed onnicomprensivi di ogni e qualsivoglia spesa connessa all espletamnto dell incarico, così ripartiti: componenti commissione di collaudo quota incentivo quota oneri importo complessivo

Ing., comprensivo della quota per le funzioni di collaudatore statico ing. ing...).) 6.2 Nel compenso devono intendersi pienamente compensate tutte le attività, prestazioni, funzioni svolte dall organo di collaudo, la verifica contabile e l adeguata verifica, ai fini dei collaudi, di ogni magistero tecnologico, impiantistico ed ogni altra lavorazione inclusa nel progetto, nonché quant altro necessario per l ottimale svolgimento delle funzioni demandate all organo di collaudo. Sarà onere dell appaltatore la messa a disposizione di qualsiasi strumento, mezzo o apprestamento necessario ai fini del collaudo e fornire la massima assistenza e cooperazione. ART. 7) CORRISPETTIVO PER LA COLLAUDAZIONE STATICA 7.1 Il compenso per le attività di collaudo statico deve intendersi compreso nel corrispettivo di cui al precedente art.6.1. ART. 8) MODALITA DI PAGAMENTO 8.1 Il compenso per le prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d opera sarà corrisposto, per il tramite dei rispettivi enti di appartenenza, ovvero direttamente agli interessati, con le seguenti modalità: a) per il 20% a seguito dell esame della documentazione tecnica ed amministrativa dedotta nell ambito del rapporto d appalto, da effettuarsi entro 90 giorni dalla formale consegna della stessa all organo di collaudo; b) in misura del 70% in modo proporzionale contestualmente all emissione degli Stati di avanzamento dei lavori; c) per il 10% a saldo all approvazione del certificato di collaudo delle opere, ovvero entro 180 giorni dalla data di emissione del certificato stesso. d) il compenso per la collaudazione statica avverrà proporzionalmente al valore delle strutture collaudate. 8.2 La liquidazione dei compensi di cui sopra avverrà a fronte di presentazione di regolare nota di competenza da parte di ciascun interessato, riscontrate regolari dal Responsabile del Procedimento, e sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di emissione delle medesime note. 8.3 In caso di prolungate sospensioni di lavori o di altre cause di mancata contabilizzazione dei lavori, l organo di collaudo potrà richiedere la corresponsione dei compensi maturati per l attività svolta. 8.4 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento dei collaudatori, l opera non venisse portata a compimento, spetterà all organo di collaudo, oltre alla quota di cui al p.to 8.1 a), anche la quota del 70%, proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori, per la parte relativa ai lavori collaudati. ART.9) PENALI

9.1 In caso di ritardo nell esecuzione dell incarico per fatti imputabili all organo di collaudo, o di altri casi di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni contenute nel presente atto, da determinarsi in esito ad un procedimento in contraddittorio, l Azienda potrà comminare nei confronti di ciascun collaudatore penalità da un minimo di Euro 50.- (cinquanta) ad un massimo di Euro 500.- (cinquecento), in relazione alla tipologia e gravità del singolo inadempimento. 9.2 Le penali sono cumulabili. L importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato. 9.3 L applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato. 9.4 Gli importi comminati a titolo di penalità verranno detratti d ufficio dai crediti maturati dall organo di collaudo. ART. 10) RECESSO 11.1 I componenti dell organo di collaudo possono recedere dall incarico solamente per giusta causa dandone formale preavviso con lettera R.R.R. che dovrà pervenire all Azienda con un preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni. 11.2 In tale ipotesi verrà corrisposto solamente il compenso per l attività utilmente svolta fino alla data del recesso. 11.3 L Azienda, con provvedimento motivato, potrà recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In tale caso i componenti dell organo di collaudo avranno diritto ad ottenere l onorario per l attività svolta fino a quel momento e alle spese eventualmente sostenute e documentate. ART. 11) - RISOLUZIONE 12.1 Il contratto potrà essere risolto dall Azienda in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all organo di collaudo nell esecuzione dell attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento alle prestazioni nascenti dal presente contratto, senza che l organo stesso possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione. ART. 12) - CONTROVERSIE 13.1 Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i componenti dell organo di collaudo e l Amministrazione in dipendenza del presente atto, non definibile in via amministrativa, sarà deferita alla cognizione dell Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è fin d ora indicato in quello di Udine.

ART. 13) RINVIO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 14.1 Per quanto non previsto ed esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di Lavori Pubblici, alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni tecniche applicabili nella fattispecie. Per l Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (Dott. Mauro Delendi) dott.ing. dott. ing.. dott.