Art. 1 Denominazione e sede E costituita a Milano, in Via Ezio Biondi1, cap.20154, l Associazione denominata Milano Loves You.



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO. Associazione Il Larice Club

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO FAMILIARI DISAGIATI PSICHICI ONLUS ***** ***** COSTITUZIONE SEDE SCOPI

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L ARTERÌA

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Jean-Baptiste De La Salle - ONLUS

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO Il Sole Onlus

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

LABORATORIO 41 ASSOCIAZIONE CULTURALE STATUTO. 1. E' costituita l'associazione culturale LABORATORIO 41 con sede

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO ALLEGATO A. È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

STATUTO DI QUILTING TUSCIA

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO. L Associazione Noi di Sala è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO. dell Associazione Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di. Automatica (SIDRA) TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO di ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

Statuto dell'associazione Culturale MIDE

ASSOCIAZIONE CULTURA INFORMATICA

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO della ASSOCIAZIONE RUDOLF STEINER PER LA PEDAGOGIA

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MILANO LOVES YOU Art. 1 Denominazione e sede E costituita a Milano, in Via Ezio Biondi1, cap.20154, l Associazione denominata Milano Loves You. Art. 2 Scopo L Associazione non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L Associazione ha per obiettivo la promozione turistica a livello nazionale ed internazionale della città di Milano. A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone, tramite rapporti, collaborazioni e partnership con la Pubblica Amministrazione, con Enti di diritto pubblico, con soggetti privati e associazioni: Promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio di Milano, collaborando con associazioni, enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione a fiere, congressi, etc. Realizzare azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la progetti integrati di offerta di servizi turistici Produrre e diffondere materiale editoriale e informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale Creare un portale internet, organo ufficiale dell Associazione, atto a fornire ai visitatori nazionali e internazionali informazioni sulla città e sugli eventi in programma e contenente una parte e-commerce per la promozione e vendita

dei servizi forniti dagli associati Promuovere e realizzare attività di formazione collaborando con associazioni, enti e privati L Associazione può compiere ogni altra attività necessaria o opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, e così pure aderire ad associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari Art. 3 Durata L Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell Assemblea dei soci. Art. 4 Domanda di ammissione Possono essere ammessi a far parte dell Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all attività svolta o che comunque desiderino sostenerla con la quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre dell anno precedente. È stabilita per l Associazione l intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo. Art.5 Soci fondatori Sono soci fondatori di diritto tutti coloro che hanno sottoscritto l atto di costituzione dell Associazione versando la quota associativa annua fissata. Art.6 Soci ordinari Sono soci ordinari coloro i quali, operino nell ambito delle aree d interesse dell Associazione, che abbiano interesse all attività svolta dalla stessa e che desiderino sostenerla con la quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo.

La richiesta di ammissione di coloro i quali intendano far parte dell Associazione in qualità di soci ordinari dovrà essere presentata e sostenuta da almeno due soci effettivi. L attribuzione dello status di socio ordinario richiesta all atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all accoglimento all unanimità della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è inappellabile. L eventuale parere contrario dovrà comunque motivato. Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi per atto tra vivi. La quota associativa non è suscettibile di rivalutazione. Art. 7 Soci onorari Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari. Sono ammissibili allo status di socio onorario le Istituzioni Pubbliche o Private e gli altri soggetti - persone fisiche o giuridiche ammessi su istanza del consiglio direttivo con voto di maggioranza, che si siano distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell Associazione ed in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell Associazione. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annua. Art. 8 Soci guests Sono soci guests coloro i quali siano interessati alle attività dell associazione, intendano fruire delle iniziative da questa proposte e che desiderino sostenerla con la quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo. Art. 9 Soci sostenitori Sono soci sostenitori le persone che, pur non potendo partecipare alla vita attiva dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 10 Diritti dei soci Tutti i soci, tranne i soci sostenitori e soci guests, godono dal momento dell ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. Art. 11 Decadenza dei soci La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. I soci cessano di appartenere all Associazione nei seguenti casi: dimissione volontaria; morosità protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta; radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell ambito associativo. Art. 12 Organi sociali Gli organi sociali sono: l Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; Il Tesoriere; il Segretario. Art. 13 Assemblea dei soci L Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell Associazione.

L Assemblea viene convocata almeno otto giorni prima della data prescelta mediante affissione di avviso nella sede dell Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica. Possono prendere parte all Assemblea i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed appartenenti alle categorie di soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. L Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli astanti. Ogni socio ha diritto a un voto, come indicato all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. L Assemblea deve essere convocata almeno una volta all anno per l approvazione del rendiconto. Spetta all Assemblea deliberare in merito all eventuale modifica dello Statuto e alla nomina degli organi sociali. La convocazione dell Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell avviso sulla home page del sito web dell Associazione, affissione dell avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L avviso di convocazione deve contenere il giorno, l ora ed il luogo convocazione, nonché l ordine del giorno. Art. 14 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo 5 consiglieri di cui almeno 3 scelti fra i soci fondatori e nomina con voto a maggioranza semplice il Presidente ed il Tesoriere, quest ultimo può ricoprire le funzioni di vice Presidente nel caso di impedimento o assenza del Presidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, con la sola esclusione delle deliberazioni di ammissione di nuovi soci ordinari che sono adottate all unanimità. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità. Il Consiglio Direttivo: delibera sulle domande di ammissione a socio; redige il rendiconto da sottoporre all Assemblea; convoca l Assemblea dei soci almeno una volta all anno per l approvazione del rendiconto o qualora lo reputi necessario o venga richiesto da uno o più soci; dà attuazione alle decisioni dell Assemblea; adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all'associazione, cui i vari versamenti danno diritto. Art. 15 Presidente Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice. Il Presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile. L incarico si intende a titolo gratuito.

Art. 16 Tesoriere Il Tesoriere sovrintende e controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'associazione. Il Tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo fondatori con voto a maggioranza semplice. Può ricoprire le funzioni di vice Presidente nel caso di impedimento o assenza del Presidente. Il Tesoriere rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile. L incarico si intende a titolo gratuito. Art. 17 Segretario Il Segretario viene eletto tra i soci di qualsiasi natura. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura i rapporti tra i soci e l'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili. Per l incarico può essere prevista una retribuzione determinata in base ad una delibera dell assemblea dei soci. Il Segretario può essere sostituto in base a decisione del Consiglio direttivo a maggioranza semplice. Art. 18 Esercizio sociale e rendiconto L esercizio sociale termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto, da presentarsi entro trenta giorni all Assemblea per l approvazione. Art. 19 Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle royalties ricavate dalla vendita di servizi offerti dai soci attraverso il portale internet dell Associazione, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall Associazione, dalle raccolte di fondi.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Art. 20 Scioglimento Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. All atto dello scioglimento, l Assemblea delibera in merito alla destinazione dell eventuale residuo attivo del patrimonio dell Associazione, destinazione da effettuarsi a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 21 Rinvio Per quanto non specificamente disposto, valgono le disposizioni di legge, nonché gli usi e consuetudini in materia di associazioni. Letto, approvato e sottoscritto a Milano, il 23 Aprile 2013