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Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 45/2014 (Atti del Consiglio) Contributi straordinari in favore della popolazione e degli enti locali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 21 22 luglio e 19 20 settembre 2014. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2014

SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Contributi straordinari della Regione in favore della popolazione Art. 2 - Contributo straordinario regionale per gli interventi di emergenza Art. 3 - Norma finanziaria Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l articolo 3, comma 2, e l articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività); Considerato quanto segue: 1. In conseguenza delle intense precipitazioni dei giorni 21 e 22 luglio 2014 che hanno interessato le Province di Lucca e Pisa, si sono verificati allagamenti, movimenti franosi con interruzioni della viabilità, isolamenti di centri abitati, che hanno determinato provvedimenti di evacuazione di nuclei familiari; 2. In conseguenza dell eccezionale perturbazione atmosferica che si è verificata nei giorni 19 e 20 settembre 2014, Cerreto Guidi, l empolese e buona parte del territorio regionale sono stati interessati da precipitazioni intense, grandine e trombe d'aria, esondazioni e frane, con allagamenti dei centri abitati e danni ingenti alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive ed agli edifici privati; 3. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 con due distinti provvedimenti e precisamente: a) in relazione agli eventi dei giorni 21 22 luglio 2014, con decreto 24 luglio 2014, n. 117, per i territori delle Province di Lucca e Pisa; b) in relazione agli eventi dei giorni 19 20 settembre, con decreto 22 settembre 2014, n. 141, per i territori delle Province di Lucca, Firenze, Pisa, Pistoia e Prato. 4. Gli eccezionali fenomeni atmosferici hanno pertanto causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, cui è conseguita l'adozione di provvedimenti di inagibilità di edifici e di evacuazione di nuclei familiari; 5. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l'erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita; 6. In considerazione della gravità dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, appare necessario disporre un finanziamento straordinario per il sostegno agli interventi disposti in emergenza dagli enti locali; 7. Tenuto conto dell'esigenza di dare immediata applicazione alle disposizioni della presente legge si rende necessario disporne l'immediata entrata in vigore. Approva la presente legge

Art. 1 Contributi straordinari della Regione in favore della popolazione 1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 21 22 luglio 2014 e 19 20 settembre 2014, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 3.500.000,00, interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino degli immobili destinati ad abitazioni e delle relative pertinenze, nonché per il reintegro dei beni mobili ivi contenuti. 2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dagli eventi aventi un valore dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, riferito all'anno 2013, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare. 3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno, effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico. 4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2. 5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali. Art. 2 Contributo straordinario regionale per gli interventi di emergenza 1. Al fine di contribuire, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della l.r. 67/2003, al finanziamento degli interventi disposti in emergenza dagli enti locali in occasione degli eventi calamitosi di cui alla presente legge, è stanziata la somma massima di euro 1.500.000,00. Art. 3 Norma finanziaria 1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2014 si fa fronte con le risorse stanziate sull unità previsionale di base (UPB) 114 Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti del bilancio di previsione 2014.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. IL PRESIDENTE Roberto Giuseppe Benedetti IL SEGRETARIO Daniela Lastri

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 23 settembre 2014, n. 25 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 24 settembre 2014, n. 359 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessore Vittorio Bugli Approvata in data 24 settembre 2014 Divenuta legge regionale 45/2014 (atti del Consiglio)