Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Documenti analoghi
Ordinanza sul rilascio di prove dell origine

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera nell ambito del Sistema di preferenze generalizzate

Decisione del Consiglio n. 17/1969 concernente l adesione dell Islanda alla Convenzione istitutiva dell Associazione europea di libero scambio

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

D.P.R n. 311

Giornata informativa Agriturismo e turismo rurale

Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Decreto del Consiglio federale

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

(Atti legislativi) DIRETTIVE

Accordo. Traduzione 1

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali, ordina:

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

NORME GENERALI - Conversione / Rinnovo Patente Estera Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Giugno :50. Norme Generali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Origine delle merci e accordi di libero scambio

Legge federale sugli assegni familiari. (Legge sugli assegni familiari, LAFam) Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Transcript:

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1 ; visti gli articoli 4 e 5 della legge federale del 25 giugno 1982 2 sulle misure economiche esterne, ordina: Art. 1 Principio e campo d applicazione 1 Sul territorio svizzero, le prove d origine devono essere approntate secondo le disposizioni degli accordi internazionali riportati nell allegato e secondo l ordinanza del 17 aprile 1996 3 sulle regole d origine. 2 Per territorio svizzero si intendono il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere. Art. 2 Diritto applicabile Salvo disposizioni contrarie degli accordi internazionali che figurano nell allegato e della presente ordinanza, è applicabile la legislazione doganale. Art. 3 Prove d origine Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati prove d origine: a. i certificati di circolazione delle merci EUR.1; b. le dichiarazioni sulla fattura; c. i certificati d origine sostitutivi modulo A; d. le dichiarazioni, consegnate da fornitori svizzeri ai loro clienti svizzeri, concernenti il carattere originario delle merci (dichiarazioni dei fornitori). RU 1997 1382 1 RS 631.0 2 RS 946.201 3 RS 946.39 1

632.411.3 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA Art. 4 Obblighi del richiedente, del mandante e di chi appronta prove d origine Chi richiede una prova d origine, la commissiona o la appronta, deve: a. fornire le indicazioni necessarie e comprovarne l esattezza; b. conservare durante almeno tre anni i documenti che provano il carattere originario delle merci. Art. 5 Esame preliminare 1 L esportatore può sottoporre, per esame preliminare, la richiesta di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 alla competente Direzione di circondario delle dogane, a un ispettorato doganale designato dalla Direzione generale delle dogane, alla competente camera di commercio o alla Camera dell industria e del commercio del Liechtenstein. 2 L ufficio consultato esamina gli elementi determinanti. 3 Se le condizioni per il rilascio del certificato di circolazione delle merci sono adempite, l ufficio appone un visto sul modulo di richiesta. Art. 6 Esame successivo 1 In seguito, l Amministrazione delle dogane può verificare in qualsiasi momento l esattezza delle prove d origine. 2 La Direzione generale delle dogane può chiamare a collaborare all esame successivo la camera di commercio che ha svolto l esame preliminare e apposto il visto. Art. 7 Rilevamenti Purché la verifica dell origine lo esiga, l Amministrazione delle dogane ha il diritto, nei confronti di coloro che richiedono, commissionano o approntano prove d origine come pure di tutti coloro che partecipano all esportazione domiciliati in Svizzera, in particolare produttori della merce e fornitori di prodotti utilizzati nella fabbricazione, di: a. domandare informazioni come pure consultare libri contabili, atti aziendali, documenti nonché processi di fabbricazione; b. procedere in qualsiasi momento e senza preavviso ad un sopralluogo. Art. 8 Responsabilità e obblighi delle camere di commercio 1 Conformemente all articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982 4 sulle misure economiche esterne, gli organi, gli agenti e gli incaricati delle camere di commercio sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché all obbligo del segreto dei funzionari federali. 4 RS 946.201 2

Approntamento delle prove d origine 632.411.3 2 Le camere di commercio devono rimuovere dalle loro funzioni le persone che, in qualità di loro organi, agenti o incaricati, hanno commesso reati intenzionalmente o ripetutamente per negligenza. 3 Se accertano un infrazione contro la presente ordinanza o hanno fondati motivi per sospettarla, le camere di commercio informano senza indugio la competente direzione di circondario delle dogane. Art. 9 Compiti della Direzione generale delle dogane 1 La Direzione generale delle dogane emana istruzioni concernenti l esame preliminare, l approntamento e l esame successivo delle prove d origine. 2 Essa esercita la sorveglianza diretta sulle camere di commercio per quanto concerne le attività loro assegnate dalla presente ordinanza. 3 Può rilasciare agli esportatori che esportano merci regolarmente l autorizzazione per l approntamento semplificato di prove d origine. Art. 10 Tasse 1 Per operazioni effettuate nell esecuzione della presente ordinanza, l Amministrazione delle dogane riscuote tasse conformemente all ordinanza del 22 agosto 1984 5 sulle tasse dell amministrazione delle dogane. 2 Per prestazioni effettuate nell esecuzione della presente ordinanza, le camere di commercio riscuotono tasse conformemente all ordinanza del 22 agosto 1984 sulle tasse dell amministrazione delle dogane. Art. 11 Infrazioni 1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque: a. in un procedimento di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di un certificato d origine sostitutivo modulo A o nella procedura di esame preliminare o successivo, fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte, tace fatti rilevanti o presenta documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; b. intenzionalmente o per negligenza appronta o utilizza prove d origine inesatte; c. intenzionalmente non adempie l obbligo di dare informazioni o di permettere la consultazione secondo l articolo 7 lettera a; d. intenzionalmente o per negligenza non adempie l obbligo di conservare i documenti di cui all articolo 4 lettera b; e. intenzionalmente intralcia, impedisce o rende impossibile la normale esecuzione di un controllo o di un sopralluogo; 5 RS 631.152.1 3

632.411.3 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA f. intenzionalmente, in qualità di organo, agente o incaricato di una camera di commercio, appone indebitamente nella procedura di esame preliminare un visto sul modulo di richiesta o fornisce, nella procedura di esame successivo, un risultato inesatto. 2 Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall Amministrazione delle dogane conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo 6. 3 La prescrizione del perseguimento è disciplinata dall articolo 11 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo. Art. 12 Esecuzione L Amministrazione delle dogane è incaricata dell esecuzione. Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 18 aprile 1973 7 sull approntamento delle prove dell origine è abrogata. Art. 14 Modifica del diritto vigente L appendice (tariffa delle tasse) dell ordinanza del 22 agosto 1984 8 sulle tasse dell amministrazione delle dogane è modificata come segue: Cifre 103 e 104... 9 Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 1997. 6 RS 313.0 7 [RU 1973 703, 1974 1954, 1987 2665, 1992 823 art. 5 n. 1 1315 art. 5 n. 1, 1993 18 art. 5 n. 1 1319 art. 5 1482 art. 5 n. 1 2272 art. 5 n. 1 2773 art. 5 2970 art. 5, 1994 670 art. 3] 8 RS 631.152.1 9 Testo inserito nell O menzionata. 4

Approntamento delle prove d origine 632.411.3 Allegato 10 (art. 1) Elenco degli accordi internazionali a. Convenzione del 4 gennaio 1960 11 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS); allegato B; b. Accordo del 22 luglio 1972 12 tra la Confederazione Svizzera e la CEE; protocollo n. 3 13 ; c. Accordo del 10 dicembre 1991 14 tra i Paesi dell AELS e la Turchia; protocollo B; d. Accordo del 20 marzo 1992 15 tra gli Stati dell AELS e la Repubblica Slovacca; protocollo B; e. Accordo del 20 marzo 1992 16 tra gli Stati dell AELS e la Repubblica Ceca; protocollo B; f. Accordo del 17 settembre 1992 17 tra gli Stati dell AELS e Israele; protocollo B; g. Accordo del 10 dicembre 1992 18 tra gli Stati dell AELS e la Romania; protocollo B; h. Accordo del 10 dicembre 1992 19 tra gli Stati dell AELS e la Repubblica di Polonia; protocollo B; i. Accordo del 29 marzo 1993 20 tra gli Stati dell AELS e l Ungheria; protocollo B; k. Accordo del 29 marzo 1993 21 tra gli Stati dell AELS e la Repubblica di Bulgaria; protocollo B; l. Accordo del 12 gennaio 1994 22 tra il Governo svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer; protocollo n. 3; 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 15 giu. 2001 (RU 2001 1573), 11 RS 0.632.31 12 RS 0.632.401 13 RS 0.632.401.3 14 RS 0.632.317.631 15 RS 0.632.317.411. Nuova versione secondo il protocollo di successione della Repubblica slovacca del 19 aprile 1993 all Accordo tra gli Stati dell AELS e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RS 0.632.317.411.11). 16 RS 0.632.317.411. Nuova versione secondo il protocollo di successione della Repubblica ceca del 19 aprile 1993 all Accordo tra gli Stati dell AELS e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RS 0.632.317.411.21). 17 RS 0.632.314.491 18 RS 0.632.316.631 19 RS 0.632.316.491 20 RS 0.632.314.181 21 RS 0.632.312.141 22 RS 0.632.313.141 5

632.411.3 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA m. Accordo del 13 giugno 1995 23 tra gli Stati dell AELS e la Repubblica di Slovenia; protocollo B; n. Accordo in forma di scambio di lettere del 13 giugno 1995 24 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia relativo al commercio di prodotti agricoli; allegato II; o. Accordo dell 8 dicembre 1995 25 tra gli Stati dell AELS e la Repubblica di Estonia; protocollo B; p. Accordo in forma di scambio di lettere del 10 maggio 1996 26 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Estonia relativo al commercio di prodotti agricoli; allegato II; q. Accordo dell 8 dicembre 1995 27 tra gli Stati dell AELS e la Repubblica di Lettonia; protocollo B; r. Accordo in forma di scambio di lettere del 10 maggio 1996 28 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia relativo al commercio di prodotti agricoli; allegato II; s. Accordo dell 8 dicembre 1995 29 tra gli Stati dell AELS e la Repubblica di Lituania; protocollo B; t. Accordo in forma di scambio di lettere del 23 maggio 1996 30 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania relativo al commercio di prodotti agricoli; allegato II; u. Accordo del 19 giugno 1997 31 tra gli Stati dell AELS e il Regno del Marocco; protocollo B; v. Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 1997 32 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco relativo al commercio di prodotti agricoli; allegato III; w. Accordo interinale del 30 novembre 1998 33 tra gli Stati dell AELS e l OLP, per conto dell Autorità palestinese; protocollo B; x. Accordo in forma di scambio di lettere del 30 novembre 1998 34 tra la Confederazione Svizzera e l Autorità palestinese relativo al commercio di prodotti agricoli; allegato III; 23 FF 1996 I 702 24 FF 1996 I 720 25 FF 1997 II 111 26 FF 1997 II 129 27 FF 1997 II 138 28 FF 1997 II 156 29 FF 1997 II 158 30 FF 1997 II 177 31 FF 1998 706 32 FF 1998 723 33 FF 1999 1085 34 FF 1999 1120 6

Approntamento delle prove d origine 632.411.3 y. Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 35 tra gli Stati dell AELS e gli Stati Uniti del Messico; allegato I; z. Accordo agricolo del 27 novembre 2000 36 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico; allegato III. 35 FF 2001 1634 36 FF 2001 1695 7

632.411.3 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 8