ATTIVITA DI AGENTE LIBERO O DI AGENTE E RAPPRESENTANTE ISCRITTO A RUOLO DISPOSIZIONE OPERATIVA

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. Anagrafe/Po/po Brescia, 26/09/2006 Prot. n. 37002 Posiz. XXII NOTA OPERATIVA N. 13/2006 ATTIVITA DI AGENTE LIBERO O DI AGENTE E RAPPRESENTANTE ISCRITTO A RUOLO DISPOSIZIONE OPERATIVA Con determinazione n. 24/Ad del 15 maggio 2001 il conservatore del registro delle imprese ha disciplinato le modalità di iscrizione dell attività di agente di commercio libero. L art.11 del decreto legge decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248) ha soppresso le commissioni istituite dagli art. 4 e 8 della legge 204/85. Al fine di dare il necessario raccordo alle due disposizioni, a far data 4 agosto 2006, si sono adottate le seguenti diciture di iscrizione al registro delle imprese dell attività di agente e rappresentante del commercio: "agente libero - non iscritto al relativo ruolo per l'attività di. (La sola iscrizione nel registro delle imprese non comporta il possesso di specifici requisiti professionali e morali). ; "agente e rappresentante per l'attività di, iscritto al relativo ruolo. (L'iscrizione al ruolo comporta il possesso di specifici requisiti professionali e morali accertati dall ufficio).. Si rammenta che l attività da iscrivere nel registro delle imprese, esercitata dall agente di commercio libero, deve essere documentata da una copia del contratto di agenzia. Inoltre, dovranno successivamente essere comunicati gli estremi di iscrizione all ENASARCO. Sul puntuale adempimento di tale ulteriore obbligo l ufficio si riserva di procedere a verifiche a campione. Brescia, lì 25 settembre 2006 f.to Il caposervizio dell anagrafe camerale dott.ssa Orietta Pedrana

NOZIONI GIURIDICHE A. Glossario Fondazione Enasarco: costituita con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/1996 per effetto del Decreto Legislativo 509/94, è un organismo di diritto privato che persegue finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli Agenti e Rappresentanti di commercio. ; Agente libero: figura disciplinata dalla normativa europea attualmente concorrente con la normativa nazionale ; Agente e rappresentante iscritto a ruolo: l'iscrizione nel ruolo, abilitante per la professione, ha effetti costitutivi e viene tenuto dalla Camera di commercio della provincia di residenza o di quella del domicilio professionale (riferito ad una situazione reale già esistente). Tale figura normativa si configura come: agente di commercio: colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata ; rappresentante di commercio: agente di commercio che può concludere affari in nome e per conto dell'impresa mandante. B. Riferimenti giuridici: legge 3 maggio 1985, n. 2004 deliberazione n. 2/200 del 18 febbraio 2000 della fondazione Enasarco decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248)

Brescia, 15 maggio 2001 Prot. n. 60100 DETERMINAZIONE N. 24/Ad : RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO: ISCRIZIONE D'UFFICIO. IL VICE SEGRETARIO GENERALE CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, ha istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio a cui erano tenuti ad iscriversi coloro che svolgevano o intendevano svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio; visti gli articoli dal 43 al 55 del trattato che istituisce la comunità europea e la direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, 86/983/CEE, relativamente al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti; viste, in particolare, le sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee, sez. I causa n. C-215/97 del 30 aprile 1998 (agenti e rappresentati) e n. C-456/98 del 13 luglio 2000 (agenti e rappresentati, causa promossa proprio dalla Pretura di Brescia); considerato che le sentenze fissano principi in materia di esercizio dei contratti di agenzia che possono essere così riassunti: a) le normative che prevedono il riconoscimento di determinati requisiti o abilitazioni o autorizzazioni devono escludere dal loro ambito di applicazione il prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro dell Unione europea; b) in particolare per quanto concerne il ruolo degli agenti di commercio, la direttiva comunitaria non contempla l obbligo di iscrizione ad un ruolo né come requisito per l esercizio della professione né come requisito formale indispensabile per la validità del contratto; visto l'art. 10 della Carta costituzionale secondo cui gli art. 30 e seguenti del trattato comunitario sono direttamente applicabili in Italia; considerata inoltre la sentenza della cassazione civile, sez. lav., del 18 maggio 1999, n. 4817 da cui si evince che le direttive comunitarie rimaste inattuate che presentino un contenuto incondizionato e sufficientemente preciso sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, con conseguente disapplicazione della norma interna in conflitto; vista la deliberazione n. 2/2000 adottata in data 18 febbraio 2000 dalla Fondazione Enasarco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197/00, con cui ha modificato il proprio Regolamento delle attività istituzionali, ritenendo non più necessario il requisito dell iscrizione al ruolo dell agente ai fini dell accesso dello stesso all Enasarco; visto il verbale della commissione provinciale per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio n. 22 del 5 aprile 2001;

visto il verbale della commissione di studio per le procedure atipiche di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 7 del 7 maggio 2001; visto il verbale della Consulta dei conservatori e Giudici della Lombardia del 5 aprile 2001; vista l'iscrizione della società OMISSIS - nel registro delle imprese al n. OMISSIS - svolgente l'attività " procacciatore d'affari di " mentre la sentenza causa n. C-456/98 del 13 luglio 2000 della Corte di giustizia delle comunità europee, sez. I ha dimostrato che l'attività effettivamente svolta e che ha il diritto di svolgere è quella di agente di commercio; vista la domanda presenta dal sig. OMISSIS - titolare dell'omonima impresa individuale, prot. n. OMISSIS - del OMISSIS - con cui chiede l'iscrizione al registro delle imprese dichiarando di svolgere attività di agente di commercio alimentare pur non essendo iscritto al relativo ruolo, corredata da copia del contratto di rappresentanza commerciale e da copia dell'iscrizione alla Fondazione ENASARCO; richiamata la deliberazione n. 569 del 21 dicembre 1994, integrata dalla deliberazione n. 358 del 21 dicembre 1998, con la quale la Giunta camerale approvò il nuovo assetto organizzativo della Camera di Commercio in tema di ripartizione dei compiti e funzioni tra la stessa Giunta e la direzione dell Ente, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/93; sentito il responsabile del procedimento amministrativo; vista la scheda istruttoria predisposta in osservanza dell ordine di servizio n. 10 del 3 giugno 1998; d e t e r m i n a a) di iscrivere la società OMISSIS - al registro delle imprese al n. OMISSIS - per l'attività di " agente di commercio " anziché di " procacciatore d'affari "; b) di iscrivere l'impresa individuale OMISSIS -, prot. n. OMISSIS - del OMISSIS -, nel registro delle imprese per l'attività di agente di commercio alimentare, non iscritto al relativo ruolo; c) di iscrivere con la seguente dicitura "agente libero - non iscritto al relativo ruolo per l'attività di. (La sola iscrizione nel registro delle imprese non comporta il possesso di specifici requisiti professionali e morali e non sottopone l'impresa al controllo deontologico da parte della Commissione provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio"), gli agenti che ricadano nei casi sopra descritti; d) di condizionare l'iscrizione nel registro delle imprese dell'agente di commercio libero alla produzione di almeno una copia di contratto di agenzia e degli estremi di iscrizione all'enasarco;

e) di iscrivere con la seguente dicitura "agente e rappresentante per l'attività di, iscritto al relativo ruolo. (L'iscrizione comporta il possesso di specifici requisiti professionali e morali e sottopone l'impresa al controllo deontologico da parte della Commissione provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio)", gli agenti iscritti al relativo ruolo. f.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE dr Antonio d Azzeo