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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ai sensi della Circolare Banca d Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Titolo IV, Capitolo 1 Governo Societario ), i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad assicurare il governo dei rischi cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi. A livello internazionale, le Linee Guida pubblicate il 27 settembre 2011 dall European Banking Authority (EBA), pongono analoga attenzione alla qualità del governo societario, ritenuto condizione imprescindibile per assicurare una gestione sana e prudente. L obiettivo del presente documento è, pertanto, quello di individuare e definire, nel rispetto integrale dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani (di seguito, alternativamente, la Banca ) ai fini del rinnovo dell organo stesso. Le predette disposizioni prevedono principi e linee applicative sulla composizione dell organo con funzione di supervisione strategica che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto Organo. Al riguardo, la disciplina in parola prevede che il Consiglio di Amministrazione: - identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini; - verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. In previsione dell Assemblea dei Soci, prevista per il prossimo 19/20 novembre 2016, è richiesto che la composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e le professionalità richieste ai candidati alla carica di Presidente o di Consigliere siano portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione Nel seguito sono individuate le caratteristiche, in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza, che i singoli candidati proposti dall Assemblea dei Soci per ricoprire la carica di Consigliere dovranno possedere, anche in funzione dello specifico ruolo ad essi assegnato, al fine di garantire una composizione ottimale (anche in termini di competenze) del Consiglio stesso. La Banca mantiene il modello tradizionale di amministrazione e controllo che prevede come organi sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, previsti dallo Statuto Sociale.

Lo Statuto Sociale della Banca (di seguito anche Statuto ) si uniforma allo Statuto tipo emanato dalla Federazione Nazionale. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione Ai sensi dell art. 54 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri eletti dall Assemblea fra i Soci. Si è ritenuto opportuno proporre tale composizione quantitativa dell Organo Amministrativo in coerenza con le previsioni dello Statuto tipo emanato dalla Federazione Nazionale. Si ritiene, in particolare, che tale composizione sia funzionale a una maggiore efficacia e incisività dell azione dell Organo in questa fase delicata della vita della Banca. Il Consiglio prevede la presenza di 1 Consigliere indipendente e di un suo sostituto. Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, in data 7 ottobre 2016, ha aggiornato i criteri di definizione della propria composizione qualitativa ottimale in funzione dei principi e dei requisiti sanciti nella Normativa di Vigilanza, nonché in relazione all esigenza di assicurare un efficace governo dell azienda che nascerà a seguito della operazione di fusione con la BCC del Tuscolo Rocca Priora. La Banca d Italia ha ribadito, in particolare, la necessità che un Consiglio di Amministrazione sia costituito da: soggetti pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle proprie funzioni; soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire; in particolare, con conoscenza: - del business bancario; - delle dinamiche del sistema economico-finanziario; - della regolamentazione bancaria e finanziaria; - e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi; soggetti con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate (età, genere, provenienza geografica); soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico; soggetti che indirizzano la loro azione al perseguimento dell interesse complessivo della banca. Ciò anche al fine di meglio bilanciare ed incrementare all interno del Consiglio le competenze di tipo tecnico atte ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca in un contesto in cui l Organo amministrativo è chiamato sempre più di frequente ad assumere deliberare su aree tematiche di particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione aziendale (a titolo esemplificativo: individuazione delle linee strategiche; gestione aziendale, livelli di performance pianificati e

conseguiti; RAF, ICAAP, valutazione delle attività, sistemi di misurazione dei rischi; assetto organizzativo, deleghe di gestione, gestione dei conflitti di interesse; sistema dei controlli interni; politiche di esternalizzazione; informativa finanziaria e sistemi di rilevazione contabile). La composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione deve possedere, pertanto, i seguenti requisiti: 1) requisiti di eleggibilità, incompatibilità e indipendenza previsti dall art. 32 dello Statuto Sociale; 2) requisiti sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa in materia di interlocking; 3) requisiti ulteriori individuati dal medesimo Consiglio di Amministrazione in coerenza con le strategie, le politiche di sviluppo e governo dei rischi della Banca nonché con le indicazioni di Banca d Italia. In particolare, il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito da soggetti: a. con conoscenza dello scenario competitivo, dell economia del territorio e del relativo contesto di mercato; b. con conoscenza in materia di legislazione bancaria e regolamentazione della finanza in genere; c. competenza in materie economiche-aziendali, giuridiche e fiscali; d. conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischio operativo, rischio reputazionale, rischio di compliance, rischio di tasso di interesse, ecc); e. precedente esperienza in amministrazione, direzione e controllo di banche (della stessa Banca), altri intermediari finanziari, imprese o pubblica amministrazione. I requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere obbligatoriamente posseduti da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, mentre per le competenze professionali e tecniche in materia di metodologie di gestione e controllo dei rischi, business bancario, dinamiche del sistema economico-finanziario e regolamentazione bancaria e finanziaria (punto 3 da b) a d)) è previsto che siano possedute da almeno il 40% dei Consiglieri. Nella pratica, ciò vuol dire che almeno 4 Consiglieri devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) del punto 3). Inoltre, nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza che prevedono un adeguata differenziazione nella compagine consiliare anche avuto riguardo al genere, almeno il 20% dei Consiglieri deve essere di genere femminile. Nella pratica, ciò vuol dire che almeno 2 Consiglieri devono essere di genere femminile. Nella prospettiva sopra delineata, sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari, ai sensi dell art. 26 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) e delle relative disposizioni attuative.

E obiettivo delle Disposizioni garantire che negli organi di vertice siano presenti soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, opportunamente diffuse e diversificate, affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree di operatività della Banca. L attenzione alle caratteristiche di cui devono essere in possesso i componenti del Consiglio di amministrazione riguarda tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi, i quali devono esprimere autorevolezza e professionalità adeguate all efficace esercizio delle funzioni da essi ricoperte. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere nominati anche dei soggetti effettivamente indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. E indispensabile che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante e che il processo di selezione e nomina dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere tenga conto di tali indicazioni. Successivamente, andranno verificate nel continuo, per tenere conto delle criticità che dovessero eventualmente emergere. Il Presidente In considerazione della fusione con la Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo Rocca Priora società cooperativa, in ottemperanza di quanto stabilito dallo Statuto Sociale e dalle Disposizioni Transitorie, l Assemblea dei Soci eleggerà il Presidente tra i Soci definiti esponenti della BCC dei Castelli Romani. Con riferimento ai requisiti, il D. M. del 18 marzo 1998 n. 161, in merito alla specifica carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo, prevede che lo stesso debba aver svolto per un periodo non inferiore a un anno almeno una delle seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie; e) le attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; f) le attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico. Inoltre, le Disposizioni di Vigilanza Banca d Italia prevedono che il Presidente oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Appare del tutto evidente come la Banca d Italia

richieda, per la figura del Presidente del CdA, dei requisiti di professionalità sostanziale che devono necessariamente differenziare la sua posizione rispetto a quella degli altri Consiglieri. Per tali ragioni, è necessario che il Presidente disponga di approfondite competenze di business e di regolamentazione del sistema bancario e finanziario, acquisite avendo già svolto lo stesso incarico ovvero svolto incarichi similari in qualità di esponente (consigliere, sindaco, dirigente) di istituti di credito o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d Italia, nonché di approfondite conoscenze del tessuto economico e imprenditoriale, acquisite mediante lo svolgimento di attività con esperienza pluriennale svolta a favore di società o enti rappresentativi dell imprenditorialità del territorio di competenza della Banca. Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio stabilisce che l Amministratore nominato alla carica di Presidente debba necessariamente possedere le competenze tecniche e professionali richieste per il ruolo da ricoprire e che queste prevalgano senza tuttavia prescinderne rispetto alla conoscenza dello scenario competitivo e dell economia del territorio e del relativo contesto di mercato in cui la Banca opera. Infine, l art. 33 dello Statuto Sociale prevede che non può essere nominato Presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del Consiglio di Amministrazione, l Amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società. Per mandato va inteso il periodo intercorrente dalla data di elezione alla carica di Amministratore sino alla data dell assemblea convocata per il rinnovo cariche, di norma coincidente con tre esercizi. Ciò anche in analogia con quanto previsto dal già citato D. M. del 18 marzo 1998 n.161 che permette di svolgere il ruolo di Presidente di BCC a colui che abbia svolto per almeno un anno le attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico nonché in linea con le Disposizioni applicative emanate da Federcasse in materia di gestione del sistema dei crediti formativi per gli amministratori delle BCC, che prevedono che un amministratore al primo mandato possa acquisire la qualifica di Amministratore (a patto) che il medesimo abbia ricoperto tale carica per almeno un anno di mandato senza interruzioni. Elezione alle cariche sociali La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente avviene attraverso un processo che è regolato da un apposito regolamento interno denominato Regolamento assembleare ed elettorale, così come definito dall Assemblea ordinaria. In considerazione della fusione con la Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo Rocca Priora società cooperativa, in ottemperanza di quanto stabilito dallo Statuto Sociale e dalle Disposizioni Transitorie, l Assemblea dei Soci eleggerà oltre al Presidente anche dieci consiglieri, scegliendoli tra i Soci della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e tra i Soci della Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo Rocca Priora e, più specificatamente, come di seguito rappresentato: a) quattro consiglieri sono eletti dall Assemblea tra i Soci definiti esponenti della BCC dei Castelli Romani ;

b) sei consiglieri sono eletti dall Assemblea tra i Soci definiti esponenti della BCC del Tuscolo ; Più specificatamente, l Assemblea dei soci della BCC dei Castelli Romani elegge (oltre al Presidente) quattro consiglieri scegliendoli tra i propri soci ed elegge i restanti sei consiglieri, soci della Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo Rocca Priora, che sono stati previamente designati dall Assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo Rocca Priora. Inoltre, le candidature per la carica di Presidente e dei quattro consiglieri da eleggere tra la compagine sociale sono presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire il rispetto dei suddetti criteri, le candidature saranno corredate da un curriculum vitae finalizzato all individuazione dello specifico profilo di competenze.