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DELIBERAZIONE N. 18 L'anno 2017 il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 11.00, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la GIUNTA CAMERALE, validamente costituita. Alle ore 11.10 il Presidente dott. Andrea ZANLARI - constatata la presenza in numero legale di Componenti nelle persone dei Signori: Presente Assente CAPITANI Patrizia CASSINELLI Leonardo CHITTOLINI Francesca CORSINI Alessandro GATTI Gian Paolo LOMBARDO Gian Paolo TANARA Paolo ZILIOLI Marco - constatata, per il Collegio dei Revisori dei Conti, la presenza dei Signori: Presente Assente CAVALLO Antonietta DI MARO Vincenzo Maria VENTURINI Elisa presente il Segretario Generale della Camera di Commercio dott. Alberto EGADDI dichiara aperta la trattazione del seguente argomento: RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D URGENZA N. 3 DEL 2 FEBBRAIO 2017 AVENTE AD OGGETTO: FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY: SOTTOSCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO

LA GIUNTA CAMERALE vista la determinazione d urgenza del Presidente n. 3 del 2/2/2017 relativa a Fondazione Parma Unesco creative city of gastronomy: sottoscrizione atto costitutivo ; condivisa pienamente nel merito la determinazione in argomento; su proposta del Segretario Generale; ad unanimità di voti, DELIBERA di ratificare la Determinazione presidenziale d urgenza del Presidente n. 3 del 2/2/2017 di cui alla premessa, determinazione che viene allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Alberto Egaddi) f.to Alberto Egaddi IL PRESIDENTE (Dott. Andrea Zanlari) f.to Andrea Zanlari Il presente atto è in corso di pubblicazione all Albo camerale on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Parma www.pr.camcom.it dal 8 MARZO 2017 per sette giorni consecutivi, e così fino al 14 MARZO 2017

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 18 del 27/2/2017 DETERMINAZIONE D URGENZA DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 2 FEBBRAIO 2017 OGGETTO: FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY: SOTTOSCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO Il giorno due del mese di febbraio dell'anno duemiladiciassette, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma Dr. Andrea Zanlari, assistito dal Segretario Generale dell Ente Dr. Alberto Egaddi, richiamate le seguenti deliberazioni: n. 150 del 29/10/2015 con la quale è stata approvata la sottoscrizione di un protocollo d'intesa istituzionale a sostegno della candidatura di Parma a Città creativa della gastronomia UNESCO"; n. 66 del 7/7/2016 con la quale la Giunta, esprimendo parere in linea di massima positivo alla richiesta del Sindaco di Parma di decidere in merito all'adesione alla Fondazione di partecipazione Parma Unesco City of Gastronomy, si è riservata al contempo un più puntuale esame dell argomento e della bozza di Statuto allegata alla richiesta; n. 79 del 28/7/2016 con la quale la Giunta ha deliberato l'adesione alla Fondazione "Parma UNESCO Creative City of Gastronomy", approvato lo Statuto proposto e stanziato la somma di 15.000,00 come apporto da suddividere tra fondo patrimoniale e fondo di gestione della Fondazione ma, al contempo, ha subordinato la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione, da parte del presidente della Camera di commercio, alla comunicazione a cura del Comune di Parma dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera di costituzione della Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy"; n. 116 dell 1/12/2016 di ratifica della determinazione presidenziale d urgenza n. 25 del 21/11/2016 con cui è stato preso atto delle modifiche da apportare agli articoli 18 e 2 dello Statuto della Fondazione "Parma Unesco City of Gastronomy"; visto la lettera del 3 gennaio 2017 dell'assessore alle Attività Produttive, Turismo e Commercio del Comune di Parma Cristiano Casa (ns. prot. 0001886-7-5 del 31/1/2017) con allegata la deliberazione n. 98 del 12/12/2016 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Costituzione di una fondazione di partecipazione senza scopo di lucro denominata Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy: approvazione dello Statuto e della quota del Fondo di dotazione, recante altresì l'invito, per la formalizzazione dell'atto costitutivo e dei successivi adempimenti, a prendere contatti col notaio a ciò incaricato dal Comune di Parma; preso atto che la condizione posta dalla Giunta alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione in parola, di cui alla sopra citata delibera n. 79 del 28/7/2016, si è pertanto positivamente risolta; ricordato altresì che, successivamente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, dovranno essere versate le somme relative al fondo patrimoniale e al fondo di gestione della Fondazione e che l apporto richiesto alla Camera di commercio di

Parma ammonterà alla somma complessiva di 15.000,00, di cui 5.000,00 destinati al fondo patrimoniale e 10.000,00 al fondo di gestione, come già previsto nella sopra citata delibera di Giunta n. 79 del 28/7/2016; considerato che i tempi a disposizione rendono impossibile sottoporre in tempo utile alla Giunta camerale il presente argomento; ricordate le competenze attribuite al Presidente dell Ente dall art. 32 dello Statuto camerale, così come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 1 del 3/3/2014, DETERMINA a) di procedere alla sottoscrizione dell atto costitutivo della fondazione di partecipazione senza scopo di lucro denominata Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto; b) di provvedere di conseguenza al versamento della somma complessiva di 15.000,00, di cui 5.000,00 destinati al fondo patrimoniale e 10.000,00 al fondo di gestione della suddetta Fondazione, a valere sul conto 330044, centro di costo CBO1, del budget 2016; c) di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta camerale nel corso della prima riunione utile. DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l urgenza di provvedere, ai sensi dell art. 3 comma 5 del regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 23/12/2010. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Alberto Egaddi) f.to Alberto Egaddi IL PRESIDENTE (Dott. Andrea Zanlari) f.to Andrea Zanlari CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all Albo camerale on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Parma www.pr.camcom.it dal 6 FEBBRAIO 2017 al 12 FEBBRAIO 2017 per sette giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, e non sono state presentate opposizioni. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Alberto Egaddi) f.to Alberto Egaddi

Allegato alla determinazione d urgenza del Presidente n. 3 del 2/2/2017 STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY Art. 1 (Costituzione) Art. 2 (Delegazioni ed Uffici) Art. 3 (Scopi) Art. 4 (Attività strumentali, accessorie e connesse) Art. 5 (Vigilanza) Art. 6 (Patrimonio) Art. 7 (Fondo di gestione) Art. 8 (Esercizio finanziario) Art. 9 (Membri della Fondazione) Art. 10 (Fondatori Promotori) Art. 11 (Partecipanti Fondatori e Partecipanti) Art. 12 (Partecipanti Esteri) Art. 13 (Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione) Art. 14 (Esclusione e recesso) Art. 15 (Organi della Fondazione) Art. 16 (Consiglio di Amministrazione) Art. 17 (Convocazione e quorum) Art. 18 (Presidente) Art. 19 (Comitato Scientifico) Art. 20 (Revisore dei Conti) Art. 21 (Scioglimento) Art. 22 (Clausola di rinvio) Art. 23 (Norma transitoria)

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY Art. 1 (Costituzione) È costituita una fondazione denominata Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy con sede in Parma, Strada della Repubblica n. 1. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione non ha scopo di lucro. La denominazione della Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. La fondazione nasce a seguito del riconoscimento ottenuto dalla città di Parma ad opera dell UNESCO quale Città Creativa della gastronomia ed intende a tal fine promuovere e valorizzare la cultura legata al patrimonio enogastronomico del territorio locale e regionale, coinvolgendo, per raggiungere tali obiettivi, Istituzioni pubbliche e private, operatori economici e commerciali e l intera cittadinanza. Art. 2 (Delegazioni ed Uffici) Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti nel territorio nazionale onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa. Art. 3 (Scopi) La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito locale, regionale e nazionale. In particolare essa intende operare nel settore della promozione della cultura e dell arte in ambito enogastronomico ed agroalimentare. Art. 4 (Attività strumentali, accessorie e connesse) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l altro: - valorizzare l appartenenza della città e del suo territorio alla rete delle città creative UNESCO, in particolare nel tema della gastronomia, dando il proprio contributo allo sviluppo delle relazioni internazionali sulla base della carta dei valori UNESCO; - predisporre piani d azione a medio termine per il conseguimento degli obiettivi della rete UNESCO, a livello locale e internazionale, proponendo la lettura della città di Parma e del suo territorio come una piattaforma interdisciplinare o

Gastronomy Hub: una piazza della condivisione e della partecipazione attraverso cui sia possibile mettere a disposizione competenze, risorse, buone pratiche ed esperienze connesse alla gastronomia; - dare vita alle varie attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi indicati nel dossier Parma città della gastronomia ed alla attivazione delle singole progettualità; - costituire gruppi di lavoro da attivare sui singoli progetti di valorizzazione della cultura enogastronomica del territorio; - dare vita ad attività di indirizzo rispetto alla strategia del City Branding ; - dare vita ad una progettazione attraverso l ideazione di una strategia di sviluppo integrata in cui tutte le competenze del territorio possano giocare un ruolo chiave nella formazione di un sistema di dotazioni della città aperto e fruibile da parte di stakeholders locali e internazionali; - promuovere un modello di sviluppo a base culturale che sappia coniugare il principio di creatività dell UNESCO alla vocazione agroalimentare del territorio; - promuovere la cultura del cibo, la cucina mediterranea e il made in Italy come leva per la crescita e lo sviluppo; - promuovere la cultura enogastronomica del territorio quale strumento per favorire il turismo locale e regionale facendo perno sul binomio Prodotto- Territorio; - promuovere politiche anti-spreco del cibo, della sostenibilità ambientale, della biodiversità e della cultura solidale del cibo; - sviluppare progetti sinergici comprendenti arte, enogastronomia e turismo al fine di fornire alla città occasioni d incontro e di scambio; - favorire ogni iniziativa diretta a creare eventi/manifestazioni di carattere culturale e artistico per tutti coloro che amano scoprire i territori attraverso l arte, la musica e il cibo; - promuovere modelli di cultura del benessere frutto della sinergia tra l educazione alimentare e l attività motoria organizzando a tal fine eventi e creando centri di ricerca in collaborazione con l Università ed altre realtà del territorio che si occupino della materia; - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l esclusione degli altri, l assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l assunzione in concessione o comodato o l acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; - stipulare convenzioni e contratti per l affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo

ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico; - erogare premi e borse di studio; - svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d interesse della Fondazione; - svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web; - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo. Art. 5 (Vigilanza) L Autorità Competente vigila sull attività della Fondazione ai sensi dell art. 25 del codice civile. Art. 6 (Patrimonio) Il patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti; - dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto; - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; - dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; - dai contributi attribuiti al patrimonio dall Unione europea, dall Unesco, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 7 (Fondo di gestione) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all art.6; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; - da eventuali contributi attribuiti dall Unione europea, dall Unesco, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio; - da contributi volontari dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Art. 8 (Esercizio finanziario) L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell esercizio successivo, anche sulla base delle comunicazioni di impegno relativi ai contributi volontari dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti, ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili. La Fondazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione, nell ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 9 (Membri della Fondazione) I membri della Fondazione si dividono in: - Fondatori Promotori; - Partecipanti Fondatori; - Partecipanti Art. 10 (Fondatori Promotori) Sono Fondatori Promotori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che hanno sottoscritto l atto costitutivo. Art. 11 (Partecipanti Fondatori e Partecipanti) Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell art. 16 del presente statuto. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi volontari in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Art. 12 (Partecipanti Esteri) Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all estero. Art. 13 (Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione) I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 14 (Esclusione e recesso) Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. - Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione. Art. 15 (Organi della Fondazione) Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente e Vice presidente; - il Comitato Scientifico; - il Revisore dei Conti. Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito. Art. 16 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici. La sua composizione sarà la seguente: a) un numero di membri pari al numero dei Fondatori Promotori, nominati singolarmente dagli stessi; b) un numero non superiore alla metà di quello sub lettera a), nominati dai Partecipanti Fondatori. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

I mandati dei Consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a: a) deliberare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria; b) deliberare sull accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto; c) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina; d) individuare le aree e i programmi di attività della Fondazione; e) nominare i componenti del Comitato Scientifico; f) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo statuto; g) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; h) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto; i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto. Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori. Qualora ne ravvisi l opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell ambito dell ordinaria amministrazione. Art. 17 (Convocazione e quorum) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L avviso di convocazione deve contenere l ordine del giorno della seduta, il luogo e l ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tuttavia, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l omologo libro delle società per azioni. Art. 18 (Presidente) Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Art. 19 (Comitato Scientifico) Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di amministrazione. Art. 20 (Revisore dei Conti) Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore resta in carica 3 anni e può essere riconfermato. Art. 21 (Scioglimento) In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente ad altri enti (ad altre ONLUS) che perseguano scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità. Art. 22 (Clausola di rinvio) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. Art. 23 (Norma transitoria) Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Alberto Egaddi) f.to Alberto Egaddi IL PRESIDENTE (Dott. Andrea Zanlari) f.to Andrea Zanlari IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Alberto Egaddi) f.to Alberto Egaddi IL PRESIDENTE (Dott. Andrea Zanlari) f.to Andrea Zanlari