Ordinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA

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Ordinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA (Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA) 363.11 dell 8 ottobre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 2 capoverso 3 e 20 dell ordinanza del 3 dicembre 2004 1 sui profili del DNA, ordina: Sezione 1: Prestazioni dei laboratori forensi di DNA Art. 1 Principi 1 Il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025, 2005 2. 2 Il laboratorio deve essere accreditato per tutte le prestazioni di cui agli articoli 2 8. 3 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l analisi è eseguita secondo le direttive del 1 giugno 2012 3 della Società svizzera di medicina legale sulla garanzia della qualità nelle analisi del DNA delle tracce biologiche. 4 Le fasi interne del processo del laboratorio devono essere concepite per un trattamento preciso e corretto. 5 Le regioni del DNA (loci) da analizzare sono disciplinate nell allegato. Art. 2 Prestazioni di base 1 Le prestazioni da fornire per ogni incarico di analisi (prestazioni di base) comprendono tutte le fasi di lavoro legate all analisi del materiale da esaminare, dalla ricezione del materiale su incarico dell autorità fino alla consegna del risultato dell analisi. 2 Le prestazioni di base comprendono: a. l avviso di ricezione e la registrazione delle informazioni inerenti al caso; b. la doppia analisi del risultato dell analisi; RU 2014 3471 1 RS 363.1 2 Può essere ottenuta dietro pagamento presso: International Organization for Standardization, ISO Central Secretariat, 1, ch. de la Voie-Creuse, CP 56, 1211 Ginevra 20, oppure tramite: www.iso.org > Store > Standards catalogue. 3 www.sgrm.ch > Forensische Genetik > Über die Sektion > Dokumente 1

363.11 Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia c. la conversione dei dati del profilo nel formato del file del sistema d informazione basato sui profili del DNA (sistema d informazione) e il controllo di tale file; d. la trasmissione dei dati all Ufficio di coordinamento; e. in caso di riscontro positivo, la verifica dei dati con l Ufficio di coordinamento; f. la conservazione appropriata e l eventuale gestione del materiale di analisi o la sua restituzione o distruzione conformemente alle prescrizioni legali; g. la conservazione appropriata della documentazione del laboratorio o la sua distruzione conformemente alle prescrizioni legali; h. la documentazione completa che permette di ripercorrere tutte le fasi di lavoro. 3 Gli incarichi devono essere eseguiti entro le scadenze seguenti: a. campione di una persona: sei giorni lavorativi; b. campione urgente di una persona: due giorni lavorativi o come convenuto; c. traccia semplice: 12 giorni lavorativi; d. traccia urgente: sei giorni lavorativi o come convenuto; e. traccia proveniente da un caso complesso: come convenuto; f. traccia complessa o difficile: come convenuto; g. confronto in laboratorio: come convenuto; h. conferma di profilo: un giorno lavorativo, ad eccezione dei profili complessi o difficili. 4 Le prescrizioni di cui al capoverso 3 lettere a e c devono essere adempiute per almeno il 96 per cento delle analisi dei campioni e delle tracce effettuate sull arco di un anno. 5 Il tempo di trattamento inizia a decorrere con la ricezione del materiale nel laboratorio e termina con la trasmissione del risultato dell analisi al relativo destinatario. 6 Quando occorre far fronte a casi particolari quali eventi di ampia portata o indagini a tappeto, il laboratorio adotta le misure necessarie per adempiere l incarico entro i termini stabiliti. Art. 3 Requisiti dell analisi dei campioni di persone 1 Tutti i campioni di persone devono essere oggetto di una doppia analisi; le due analisi devono essere eseguite indipendentemente l una dall altra, ovvero da persone diverse o in momenti diversi. 2

O del DFGP sui laboratori di analisi del DNA 363.11 2 Un analisi comprende: a. due estrazioni indipendenti del DNA; b. l allestimento del profilo del DNA per ogni estrazione; c. il controllo e la trasmissione dei profili. Art. 4 Requisiti dell analisi di tracce 1 Ogni traccia deve essere oggetto di una doppia analisi; le due analisi devono essere eseguite indipendentemente l una dall altra, ovvero da persone diverse o in momenti diversi. 2 Un analisi comprende: a. due estrazioni indipendenti del DNA, a seconda della quantità e della qualità della traccia; b. l allestimento del profilo del DNA per ogni estrazione oppure due allestimenti indipendenti del profilo del DNA qualora sia disponibile una sola estrazione; c. in caso di risultato negativo della quantificazione del DNA: almeno un analisi del DNA o una seconda quantificazione dell estratto; d. il controllo e la trasmissione dei profili. 3 Se una traccia si trova su un supporto, occorre effettuare o indicare nella documentazione: a. la descrizione del supporto della traccia, in particolare le dimensioni, il colore, il materiale, la marca e lo stato; b. la fotografia, la fotocopia o uno schizzo del supporto della traccia; c. la localizzazione della traccia e l immagine dettagliata o uno schizzo della traccia; d. la descrizione della traccia, in particolare le dimensioni, il colore e lo stato; e. uno o più prelievi di campione dal supporto della traccia. Art. 5 Trattamento approfondito delle tracce 1 Un trattamento approfondito delle tracce è eseguito: a. in caso di tracce con DNA degradato; b. in caso di tracce contaminate; c. in caso di tracce provenienti da tessuti quali ossa o denti oppure da parti di tessuto prelevate per esami istologici; d. dopo la separazione delle cellule da cellule miste effettuata su una traccia di sperma; e. per determinare il tipo di traccia. 3

363.11 Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2 Il trattamento approfondito delle tracce deve essere eseguito secondo metodi scientifici riconosciuti. Art. 6 Considerazione delle differenze durante l analisi del DNA Se, durante l analisi del DNA, per una regione del DNA appare una differenza rara dovuta all utilizzo di diversi kit di analisi, tale risultato non è considerato per il confronto nel sistema d informazione. Art. 7 Analisi di regioni del DNA supplementari L analisi di regioni del DNA supplementari non elencate nell allegato finalizzata ad aumentare la possibilità d identificazione, ad assicurare la valutazione di difficili profili misti o a effettuare confronti con profili provenienti dall estero, deve essere eseguita due volte. Essa comprende in particolare: a. ulteriori regioni del DNA autosomici, utilizzate a livello internazionale; b. le regioni del DNA sul cromosoma Y; c. le regioni del DNA sul cromosoma X. Art. 8 Conferma del profilo In caso di riscontro positivo nel sistema d informazione, il laboratorio, su richiesta dell Ufficio di coordinamento, esegue la verifica dei profili e comunica il risultato. Le relative spese sono comprese nel prezzo d allestimento del profilo. Art. 9 Conservazione e distruzione dei dati di analisi di laboratorio dei profili Il laboratorio conserva per 30 anni i dati dei profili di persone e di tracce necessari per ripercorrere il processo di analisi e verificare un determinato profilo nonché per eseguire un confronto in laboratorio ai sensi dell articolo 6a dell ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA e, scaduto tale termine, provvede a distruggerli. Art. 10 Obbligo di comunicazione Il laboratorio documenta e comunica all autorità committente i fatti seguenti: a. i difetti dei campioni inviati quali i danneggiamenti, i sigilli mancanti e i dati insufficienti; b. il superamento dei termini previsti per il trattamento con indicazione dei motivi e delle possibili soluzioni alternative; c. gli errori o le irregolarità nel quadro dell esame dei risultati ottenuti durante l esecuzione dell incarico. 4

O del DFGP sui laboratori di analisi del DNA 363.11 Art. 11 Disponibilità del laboratorio Il laboratorio è a disposizione delle autorità committenti da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, tranne nei giorni festivi nazionali o regionali. Se l autorità committente fa valere una necessità impellente, occorre garantire la disponibilità anche al di fuori di tali orari. Art. 12 Delega di un incarico 1 Con l approvazione scritta del committente, il laboratorio è autorizzato a delegare un incarico o un incarico parziale a un altro laboratorio riconosciuto conformemente all articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003 4 sui profili del DNA. 2 Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle conoscenze necessarie per effettuare un analisi specifica, l incarico può essere delegato, con l approvazione scritta del committente, a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera o a un laboratorio all estero. Tale delega deve essere indicata nel rapporto sui risultati dell analisi. Art. 13 Controllo della qualità 1 Il controllo della qualità è effettuato secondo le direttive del 1 giugno 2012 5 della Società svizzera di medicina legale relative alla garanzia della qualità nelle analisi delle tracce tramite tecniche di analisi del DNA. 2 I risultati del controllo della qualità devono essere documentati. 3 I laboratori riconosciuti sia per il settore penale sia per quello civile e amministrativo, nell arco di un anno devono partecipare con successo a quattro prove interlaboratorio nell ambito forense e a una prova interlaboratorio nell ambito della filiazione e risolvere, nel quadro di una delle quattro prove nell ambito forense, un quesito sulla filiazione. Se le quattro prove interlaboratorio nell ambito forense non contengono un quesito sulla filiazione, nel medesimo periodo il laboratorio deve partecipare a una seconda prova interlaboratorio nell ambito della filiazione. 4 L Ufficio federale di polizia (fedpol) riconosce la partecipazione a una determinata prova interlaboratorio soltanto se questa prova ha esaminato tutte le regioni di cui all allegato ed è stata conclusa con successo. 5 Se una prova interlaboratorio non è stata superata, il laboratorio ne informa spontaneamente fedpol nel quadro del rapporto trimestrale. Art. 14 Lingua di lavoro Le lingue di lavoro sono il tedesco, il francese e l italiano. Per i termini tecnici è lecito utilizzare l inglese. 4 RS 363 5 www.sgrm.ch > Forensische Genetik > Über die Sektion > Dokumente 5

363.11 Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia Sezione 2: Funzionamento del laboratorio Art. 15 Qualifiche del personale 1 Il laboratorio consegna a fedpol le copie dei diplomi specialistici conseguiti dal personale impiegato. 2 Il laboratorio garantisce che tutti i suoi collaboratori dispongano delle necessarie conoscenze tecniche. Fedpol può visionare in qualsiasi momento il relativo piano di formazione e di perfezionamento. Art. 16 Conflitto d interessi Il laboratorio informa immediatamente l autorità committente se un incarico di analisi concreto comporta per esso un conflitto d interessi, o perché nella fattispecie ha un interesse diretto, o perché ha un rapporto particolare con una delle parti, o perché, per un qualsiasi altro motivo, potrebbe essere prevenuto. Art. 17 Fatturazione 1 Il laboratorio invia la fattura direttamente all autorità committente. Fissa il prezzo liberamente. 2 La fatturazione è eseguita per ogni analisi effettuata indipendentemente dal risultato. La fattura indica in modo trasparente ogni prestazione effettuata. 3 L Ufficio di coordinamento fattura al laboratorio i costi per le fasi di lavoro da esso eseguite conformemente all articolo 9a capoverso 5 dell ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA. Il laboratorio può in seguito fatturare questi costi all autorità committente. Art. 18 Misure per garantire la protezione e la sicurezza dei dati 1 Hanno accesso a dati rilevanti per il perseguimento penale soltanto le persone che necessitano di tali dati per il loro lavoro. Queste persone devono confermare per scritto di aver preso atto del loro obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell articolo 17 capoverso 3 dell ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA. 2 I terminali dati devono essere situati in locali provvisti di un controllo d accesso. 3 Se, in caso di lavori di manutenzione o di riparazione, persone esterne ottengono accesso ad apparecchi o software, occorre adottare le misure necessarie per proteggere le informazioni. 4 Il laboratorio informa fedpol immediatamente per scritto in caso di: a. sospetta violazione della protezione dei dati o lacune emerse in tale ambito; b. sospetta violazione della sicurezza dei dati o lacune emerse in tale ambito; c. irregolarità nel trattamento dei dati. 6

O del DFGP sui laboratori di analisi del DNA 363.11 Art. 19 Sistema di comunicazione 1 Il laboratorio utilizza esclusivamente il sistema di comunicazione messo a disposizione da fedpol. 2 Se il sistema di comunicazione non è disponibile temporaneamente, i campioni devono essere comunque trattati e successivamente registrati nel sistema. Art. 20 Comunicazioni a fedpol Il laboratorio fornisce spontaneamente a fedpol la documentazione seguente: a. la conferma dell avvenuta proroga dell accreditamento concesso dal Servizio d accreditamento svizzero e il relativo campo d applicazione; b. le modifiche dell iscrizione al registro di commercio o dell organizzazione amministrativa; c. la conferma dell esecuzione delle prove interlaboratorio di cui all articolo 13 capoverso 3; d. l informazione sui cambiamenti in seno al personale impiegato nel processo di trattamento; e. ogni tre mesi, un rapporto sul numero di campioni trattati e sulle irregolarità di cui all articolo 18 capoverso 4; f. ogni anno, il rapporto di gestione o il rapporto annuale. Art. 21 Gestione dei risultati delle analisi I risultati, le registrazioni, i prodotti intermedi e il materiale biologico residuo sono gestiti dal laboratorio a titolo fiduciario. Art. 22 Misure in caso di cessazione dell attività di un laboratorio 1 Un laboratorio che cessa l attività trasferisce tutto il materiale biologico in suo possesso e la pertinente documentazione di laboratorio a un altro laboratorio riconosciuto. Se il trasferimento a un altro laboratorio non è possibile, il materiale e la documentazione saranno trasmessi al laboratorio che funge anche da Ufficio di coordinamento. 2 Il laboratorio al quale sono trasferiti il materiale e la documentazione assume anche i compiti connessi e i pertinenti incarichi precedentemente conferiti dalle autorità. 7

363.11 Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia Sezione 3: Disposizioni finali Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del DFGP del 29 giugno 2005 6 sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA è abrogata. Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2015. 6 [RU 2005 3341] 8

O del DFGP sui laboratori di analisi del DNA 363.11 Allegato (art. 1 cpv. 5) Elenco dei loci da analizzare D3S1358 vwa D16S539 D2S1338 D8S1179 D21S11 D18S51 D19S433 TH01 FGA D10S1248 D22S1045 D2S441 D1S1656 D12S391 SE33 Amelogenina 9

363.11 Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 10