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REGIONE DEL VENETO DISCIPLINA DEL DISTACCO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDICE Titolo I Parte Generale Art. 1 Premessa Art. 2 Le finalità della disciplina Art. 3 I presupposti Art. 4 La durata del distacco Art. 5 La tipologia del distacco Art. 6 Distacco di personale di enti di area vasta Art. 7 I rapporti tra le Amministrazioni interessate al distacco Art. 8 Il limite del contingente Titolo II Modalità di svolgimento dell attività del personale distaccato Art. 9 Iter procedurale per acquisire il personale in posizione di distacco Art. 10 Stato giuridico distacco in entrata Art. 11 Trattamento economico distacco in entrata Titolo III Norme finali e transitorie Art. 12 Norme finali Art. 13 Disposizioni transitorie

Titolo I Parte Generale Articolo 1 Premessa 1. L art. 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni per motivate esigenze organizzative risultanti da documenti di programmazione. 2. L art. 1, comma 413 della Legge 228/2012, in tema di distacco, prevede che i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee siano adottati d intesa tra le amministrazioni interessate, con l assenso dell interessato. 3. L art. 19 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni Autonomie Locali dispone che il trattamento economico fondamentale ed accessorio del distaccato resti a carico dell ente distaccane titolare del rapporto di lavoro. 4. In ambito sanitario regionale, il comma 7 bis dell art. 136 della Legge Regionale n. 12/1991, come modificato dall art. 34 della Legge Regionale 2 aprile 2014 n. 11 prevede che, al fine di garantire l efficienza del sistema regionale socio sanitario, qualora per motivate esigenze organizzative emerga la necessità di disporre di competenze professionali specialistiche, per la realizzazione di specifici progetti e/o attività, il Direttore dell Area Sanità e Sociale può procedere all acquisizione temporanea di personale delle Aziende e Enti del SSR. 5. Infine l articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come introdotto dall art. 18 della legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 prevede, in via generale, che la Regione possa avvalersi di personale in distacco da altre amministrazioni, rinviando alla Giunta Regionale l adozione di un provvedimento di disciplina delle modalità e limiti massimi per il ricorso all istituto del distacco. Articolo 2 - Le finalità della disciplina 1. In attuazione al citato art. 20 bis della L.R. n. 54/2012, con il presente regolamento viene dettata la disciplina del distacco, le modalità di attivazione, i limiti massimi per il ricorso a questo istituto. Articolo 3 I presupposti I presupposti per l attivazione del distacco sono: a) reciproci interessi degli Enti coinvolti, in particolar modo dell ente distaccante; b) particolari esigenze organizzative dell Amministrazione ricevente; c) carenza di specifiche professionalità non rinvenibili nell ambito dell amministrazione ricevente; d) realizzazione di specifici progetti/attività di comune interesse; e) stipula di una convenzione tra le amministrazioni interessate; f) assenso dell interessato.

Articolo 4 - La durata del distacco La durata del distacco di personale proveniente da altre amministrazioni è fissata in anni uno prorogabile fino ad un massimo di tre anni, come previsto dall art. 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, fatta salva la possibilità di fissare nelle convenzioni termini più brevi in rapporto alle necessità organizzative e alle specifiche attività/progetti. Articolo 5 La tipologia di distacco Il distacco di personale potrà avvenire sia a tempo pieno che a tempo parziale. Nell ipotesi che il distacco sia inferiore a tre giorni la settimana, si fa riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell art. 9 del presente regolamento. Articolo 6 - Distacco di personale di Enti di area vasta La presente disciplina si applica, in quanto compatibile, al distacco di personale degli enti di Area vasta, in conformità ai contenuti degli specifici accordi correlati all applicazione della L.R. 29 ottobre 2015 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 7 - I rapporti tra le amministrazioni interessate al distacco L Amministrazione distaccante si farà carico degli oneri economici derivanti dalla posizione di distacco attivata. Articolo 8 Il limite del contingente Il limite di contingente distaccabile è fissato annualmente dalla Giunta Regionale in relazione alle attività e ai costi correlati, nell ambito dei documenti di programmazione e comunque il numero di personale distaccato non deve essere preponderante rispetto al personale di ruolo regionale. Titolo II Modalità di svolgimento delle attività del personale distaccato Articolo 9 - Iter procedurale per acquisire il personale in posizione di distacco 1. Il Direttore di Area competente per materia, rilevata preventivamente l esigenza organizzativa risultante da documenti di Programmazione e verificata l inesistenza o insufficienza di risorse in-

terne impiegabili allo scopo, invierà all Amministrazione distaccante e per conoscenza alla Direzione Organizzazione e Personale, una proposta di convenzione, che dovrà essere conforme al testo tipo approvato dalla Giunta Regionale con il presente provvedimento. La convenzione, per la realizzazione del progetto di comune interesse, potrà contemplare il distacco di personale sia di qualifica dirigenziale che appartenente al comparto. 2. L Amministrazione distaccante, qualora ritenga di aderire alla richiesta, sottoscriverà la convenzione, acquisendo l assenso dei dipendenti coinvolti e la trasmetterà al Direttore di Area competente in materia. 3. Dell attivazione del distacco, con indicazione dei nominativi dei dipendenti coinvolti, viene data comunicazione ai Direttori regionali competenti in materia di personale, di logistica e sedi. 4. Qualora l Amministrazione distaccataria si avvalga di personale di altri Enti Pubblici per meno di tre giorni la settimana, la stessa richiederà l utilizzo del personale in parola, senza necessità di stipula di convenzione, mediante l attivazione dell istituto della missione, senza oneri a carico dell Amministrazione presso la quale il soggetto andrà a prestare l attività lavorativa. Articolo 10 Stato giuridico distacco in entrata Il dipendente di altra amministrazione in posizione di distacco presso la Regione Veneto o Enti strumentali della Regione, continua a mantenere la posizione giuridica dell Ente di appartenenza che sarà titolare della gestione di tutti gli istituti giuridici correlati al rapporto di lavoro, mentre il rapporto di servizio sarà gestito dall Amministrazione ove presterà servizio. In particolare: a) le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in distacco solo se l istituto giuridico di riferimento sia previsto nell Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal Direttore della struttura ove presta servizio, dandone comunicazione all Ente stesso. Le strutture di assegnazione si faranno quindi carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale distaccato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.); b) la richiesta di aspettativa senza assegni dovrà invece essere presentata all Amministrazione di provenienza e non potrà superare i trenta giorni: in tal caso verrà a cessare la posizione di distacco; c) ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in posizione di distacco presso l amministrazione regionale o Enti strumentali della Regione, che l esito positivo della valutazione espressa dal direttore della struttura di assegnazione; d) non potrà essere attribuita al personale distaccato la titolarità di Posizioni Organizzative, né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto o Enti strumentali della Regione; e) andrà riconosciuto il buono pasto nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello dell ente di provenienza; f) le missioni saranno autorizzate dal Direttore della struttura di assegnazione previa verifica della corrispondenza delle stesse, con gli obiettivi dell attività/progetto, negli stessi limiti previsti per i dipendenti in posizione di comando con oneri (compreso l eventuale anticipo) a carico dell Amministrazione di provenienza; g) l instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all Amministrazione ove presta servizio il personale distaccato, dandone comunicazione all Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del Dlgs 165/2001

Articolo 11 Trattamento economico distacco in entrata 1. Con riferimento al trattamento economico del distacco in entrata si precisa che: a) dovrà essere mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l amministrazione di provenienza che continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute; b) fermo restando quanto stabilito nella successiva lett. c), andrà riconosciuto il trattamento economico produttività/risultato nell ammontare e secondo la metodologia di valutazione stabiliti dall Ente di provenienza; c) il Direttore della struttura di assegnazione fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nel progetto/attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l Amministrazione di appartenenza, fermo restando che ai dipendenti in distacco a tempo parziale il raggiungimento degli obiettivi dovrà necessariamente concorrere, assieme a quelli dell ente di origine, nella valutazione globale della performance individuale ed alla conseguente parte di trattamento accessorio spettante. Titolo III Norme finali e disposizioni transitorie Articolo 12 Norme finali 1. Il presente regolamento, adottato con provvedimento della Giunta Regionale, ha efficacia dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Articolo 13 Disposizioni transitorie 1. I Direttori di Area dovranno comunicare alla struttura competente in materia di risorse umane l attribuzione degli obiettivi correlati ai relativi progetti assegnati al personale in distacco, entro sessanta giorni dall adozione del provvedimento di fissazione dei predetti obiettivi, secondo quanto previsto dall art. 11.