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Dott. Paolo Richter Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego (PD) Abilitato alla Professione di Avvocato Specializzato nelle professioni legali presso le Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, Padova, Trieste e del Dipartimento giuridico della Facoltà di Economia Cà Foscari di Venezia fra loro consorziate. Il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità. * * * L art. 11, comma 1, lett. c) 1 del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) prevede diversi tipi di procedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità e precisamente: 1. Irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione; 1 Che per maggiore chiarezza si riporta di seguito nel suo testo integrale: Cancellazioni anagrafiche - 1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora; c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (*). 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore (**). (*) Lettera prima sostituita dall'art. 15, comma 3, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e poi così modificata dal comma 28 dell art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94. 1

2. Irreperibilità ordinaria o tout court, accertata in seguito a ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati fra loro; 3. Irreperibilità per i cittadini stranieri; 4. Irreperibilità speciale per i cittadini stranieri extracomunitari. Vediamo di esaminare separatamente ciascuna di queste tipologie procedimentali, nella consapevolezza che la corretta gestione di tali procedimenti impone di richiamare e conoscere le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 C.P.C.) nonché di Notificazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 C.P.C.). 1. Cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata a seguito delle operazioni del censimento generale della popolazione: la previsione contenuta nel Regolamento anagrafico deve essere integrata, oltre che con le disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241), altresì con le indicazioni procedurali specificate di volta in volta dall ISTAT. Con specifico riguardo alle persone non trovate in occasione del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni ma presenti in L.A.C. (lista anagrafica comunale), la Circolare ISTAT n. 11 prot. 28833 del 13 dicembre 2011 prevede (pag. 6), che il procedimento di cancellazione si avvia con l invio di una comunicazione con la quale l Ufficiale di anagrafe invita le persone non censite, ma presenti in L.A.C., a presentarsi entro un dato termine (direi non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni) nel competente ufficio comunale al fine di confermare, mediante dichiarazione scritta, la dimora abituale nel Comune. L invito a rendere tale conferma deve evidentemente avvenire con una modalità idonea a comprovare l avvenuta ricezione dell invito stesso. La spedizione dell invito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di assenza del destinatario, presenta un periodo di giacenza di trenta giorni. (**) Periodo aggiunto dall'art. 15, comma 4 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. 2

L art. 40, commi 2, 3 e 4 D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 (c.d. Regolamento di attuazione del Codice Postale) dispone infatti che la corrispondenza che per qualunque ragione non può essere recapitata secondo le norme previste nel c.d. Codice Postale (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) e nel relativo Regolamento di attuazione deve essere restituita al mittente e, inoltre, che la posta raccomandata, che non è stato possibile distribuire, ha un periodo di giacenza di 30 giorni e che di tale giacenza deve essere dato avviso ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili. Si noti che in caso di mancato recapito della raccomandata e conseguente sua restituzione al mittente con la dicitura destinatario sconosciuto o trasferito, dimostra che l assenza del destinatario o delle persone legittimate a ricevere la comunicazione come individuate dall art. 38, comma 2, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 non è dipesa da assenza solo momentanea o, comunque, da mere difficoltà di ordine materiale. Pertanto, in tale evenienza, occorre procedere mediante la notificazione prevista e disciplinata dall art. 143 del Codice di Procedura Civile, rubricato Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, che così recita: Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [e mediante affissione di altra copia nell albo pretorio dell ufficio giudiziario davanti al quale si procede]. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. L'art. 174, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto, le parole racchiuse in 3

parentesi quadrata, sicché da quella data non è più necessaria alcuna pubblicazione albo pretorio (ora on-line). Il legislatore ha così dimostrato, nel caso di specie, di ritenere prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dell interessato rispetto a quella che egli possa venire a conoscenza dell esistenza dell atto a lui destinato in seguito alla eventuale consultazione dell albo pretorio on-line. Trattandosi di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, il legislatore realizza in tal modo una c.d. fictio iuris (finzione giuridica) che consiste nell equiparare per disposizione di legge il compimento della formalità descritte dall art. 143 C.P.C. alla conoscenza dell atto da parte dell interessato. Scopo prioritario della norma non è, pertanto, in questo caso, che l interessato venga effettivamente a sapere che nella casa comunale è depositato un atto a lui destinato, quanto piuttosto il mero rispetto della indicata sequenza di adempimenti al fine di ottenere il prodursi dell effetto della legale conoscenza dell atto ( = come se ne avesse avuta conoscenza) da parte del destinatario. In seguito alla pronuncia resa dalla Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 si parla di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio. Con tale espressione si intende che, per l Ufficiale di anagrafe, la notifica ex art. 143 C.P.C. si intende perfezionata al momento della consegna al messo comunale dell'atto da notificare, mentre per il destinatario essa si ritiene perfezionata nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità previste dall'art. 143, 1 e 2 comma dello stesso articolo. Per completezza, si evidenzia, in caso di restituzione delle raccomandata con la dicitura destinatario sconosciuto o trasferito, deve essere escluso il ricorso alla notificazione prevista dall art. 140 2 del Codice di Procedura Civile (c.d. notifica alle persone 2 Che così recita: Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del 4

temporaneamente irreperibili) poiché tali diciture evidenziano un trasferimento in luogo ignoto, ossia dell abbandono definitivo e non solo temporaneo del luogo in cui la notifica avrebbe altrimenti dovuto essere eseguita (Cass. Civ., Sez. V, 15 aprile 2003, n. 7549 e Cass. Civ., Sez. V, 11 agosto 2000, n. 10629). Laddove vi siano elementi idonei per ritenere che il destinatario si sia trasferito in un luogo sconosciuto, cioè che abbia definitivamente abbandonato quell abitazione, non rappresentando essa più il luogo di sua dimora abituale, occorre infatti procedere con la notifica ai sensi dell art. 143 C.P.C. (Cass., 2 giugno 1988, n. 3743 in Fallimento, 1988, 774, Foro it., 1988, I, 828 con nota di Guidetti). Se, dunque, l invito a confermare la dimora abituale non dovesse sortire alcun effetto (e solo in questo caso, secondo le indicazioni dell Istat contenute nella Circolare sopra richiamata), l Ufficiale di anagrafe, direttamente o per il tramite del personale appositamente incaricato, deve effettuare almeno un accertamento per stabilire se la persona di cui si tratta abbia o meno la dimora abituale nel luogo risultante nella L.A.C.. comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. A sua volta, l art. 139 C.P.C. prevede che Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente [consegna della copia nelle mani proprie del destinatario] la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata1 [ ]. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti. 5

Se, altresì, come è probabile, anche l esito di tale accertamento dovesse essere negativo, l Ufficiale di anagrafe potrà o, meglio, dovrà adottare tempestivamente il provvedimento di cancellazione dall anagrafe delle popolazione residente per irreperibilità censuaria, ex art. 11, comma 1, lett. c) D.P.R. 223/1989, sopra citato. Il provvedimento in questione andrà notificato, altrettanto tempestivamente, nei modi e nelle forme previste dall art. 143 Codice di Procedura Civile, ribadendo che, ai sensi del terzo comma dell articolo appena richiamato, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte dall articolo in esame. Stante la richiamata scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, l Ufficiale di anagrafe procederà pertanto materialmente a cancellare dall anagrafe la persona irreperibile dopo che la notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario della stessa, ma con decorrenza giuridica dalla data in cui lo stesso Ufficiale di anagrafe ha consegnato al messo comunale il provvedimento di cancellazione (momento in cui la notifica si è perfezionata per il notificante). In conclusione, come è agevole constatare, il rispetto di tutto l iter procedimentale indicato dall Istat, che solo consente all Ufficiale di anagrafe di adottare legittimamente il provvedimento di cancellazione anagrafica in seguito alle risultanze del XV Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, non permette di rispettare il termine generale di conclusione del procedimento di 30 giorni previsto dall art. 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Si rende pertanto necessario indicare, nell invito a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, un diverso e più ampio termine di conclusione del procedimento in esame (equiparandosi le indicazioni dell Istat alle disposizioni di legge che prevedono un diverso termine rispetto a quello generale di 30 giorni: art. 2, comma 2 L. 241/90), che tenga evidentemente in considerazione la sostenibilità dei tempi che si vanno ad indicare sotto il profilo dell organizzazione amministrativa propria di ogni singolo Ente. 6

2. Come noto, la cancellazione per irreperibilità tout court deve avvenire solo se, in seguito a ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile [art. 11, comma 1 lett. c) Reg. Anag., citato]. L Istat, con Circolare del 5 aprile 1990, n. 21 ha soggiunto che Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale. Per stabilire se convenga cancellare per irreperibilità tout court le persone interessate da un siffatto procedimento eventualmente già in corso ovvero se sia preferibile cancellare le persone stesse mediante l avvio di un nuovo procedimento di cancellazione per irreperibilità in seguito alla operazioni del censimento generale della popolazione, occorre considerare - caso per caso - se e quanti accertamenti sono già stati effettuati e quale è stato l esito di tali accertamenti; occorre inoltre avere contezza di ogni altro elemento utile, risultante agli atti, che permetta di suffragare con ragionevole certezza lo status di effettiva irreperibilità delle persone di che trattasi. Ove gli elementi acquisiti agli atti sono ampiamente sufficienti per far ritenere all ufficiale di anagrafe ragionevolmente comprovata la situazione di irreperibilità dei soggetti di che trattasi, allora conviene procedere e concludere i procedimenti avviati illo tempore per irreperibilità tout court. Diversamente, in caso di dubbio, conviene avviare un procedimento per irreperibilità accertata in seguito alle operazione del Censimento Generale, provvedendo alla contestuale chiusura, mediante archiviazione, del procedimento per irreperibilità tout court, motivando tale archiviazione con l avvio di altro procedimento per irreperibilità in base alle risultanze del Censimento. 3. Il procedimento di irreperibilità per i cittadini stranieri, ancorché l art. 11, comma 2 Reg. Anag. lo abbia previsto in modo autonomo rispetto all ipotesi esaminata sub n. 2, è dal punto di vista procedurale ad essa riconducibile. 7

L autonoma previsione di questa tipologia procedimentale trova tuttavia giustificazione stante la presenza di alcune specificità. In primo luogo, mentre i nominativi dei cittadini italiani risultati irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione, per i cittadini stranieri tali cancellazioni devono essere comunicate, sempre a cura dell Ufficiale di anagrafe, al Questore, entro il più breve termine di quindici giorni dalla cancellazione (art. 11, comma 2 Regolamento anagrafico e art. 15, comma 5 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394). In secondis, mentre per i cittadini italiani le eventuali reiscrizioni anagrafiche devono essere segnalate al Prefetto sempre entro il medesimo termine di trenta giorni decorrente dalla reiscrizione, una analoga previsione non risulta invece prevista per i cittadini stranieri. 4. Infine, per quanto riguarda la irreperibilità speciale per i cittadini stranieri extracomunitari, trattasi di un procedimento di cancellazione anagrafica accelerato (rispetto a quello ordinario, che, come detto, richiede ripetuti e opportunamente intervallati accertamenti per almeno un anno) e, speciale, poiché previsto nei soli confronti dei cittadini stranieri che non dimostrano all Ufficiale di anagrafe, dopo la scadenza del documento di soggiorno, di poter continuare a soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato. In proposito, va anzitutto richiamato l art. 7, comma 3, del vigente Regolamento anagrafico 3, il quale dispone che gli stranieri iscritti in anagrafe sono tenuti a rinnovare 3 Che così recita: Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore (comma così sostituito prima dall'art. 15, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e, poi, dall'art. 14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334). 8

all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del documento di soggiorno, esibendo copia dello stesso e con la precisazione che essi non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del documento di soggiorno. L'ufficiale di Anagrafe, dopo avere aggiornato la scheda anagrafica dello straniero, ne deve dare comunicazione al Questore. In caso di mancato rinnovo spontaneo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno, l Ufficiale di anagrafe ha facoltà di avviare il procedimento accelerato di cancellazione anagrafica per irreperibilità, invitando l interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni. Laddove lo straniero non renda la dichiarazione nel termine prescritto, l Ufficiale di anagrafe adotta il provvedimento di cancellazione dall anagrafe per irreperibilità dello straniero di che trattasi. Per le modalità di comunicazione sia dell invito a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale sia del provvedimento di cancellazione, si rinvia alle osservazioni svolte sub n. 1. L art. 7, comma 3 è, peraltro, richiamato dall art. 11, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento Anagrafico. 9